Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22590-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore , ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE “COGNOME” in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis , in ROMA, ALLA INDIRIZZO
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 5889/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2019 R.G.N. 5353/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G.N. 22590/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 21/11/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘NOME COGNOME‘ di Ariano Irpino avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico e morale subito dal COGNOME, insegnante presso il predetto Istituto, in conseguenza dell’illegittimo comportamento vessatorio, persecutorio e discriminatorio subito ad opera dall’amministrazione scolastica; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto emergere una situazione di conflittualità interpersonale della quale tuttavia non risultava provata la sistematicità la reiterazione nel tempo e la persecutorietà non essendo la situazione di contrasto sufficiente a far ritenere la configurabilità di intenti datoriali vessatori;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Savino, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale sia il MIUR che l’Istituto Tecnico, ora Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘INDIRIZZO, si sono limitati a presentare un mer o atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, contestualmente eccependo la tardività del ricorso;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di parte degli episodi denunciati assunta come decisiva stante l’essenzialità in materia della valutazione dell’intero panorama fattuale;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087, 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., il ricorrente fa discendere dall’omesso esame delle condotte pregiudizievoli denunciato con il primo motivo, la vi olazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore non potendo in ogni caso ritenersi l’accertata situazione di conflittualità tale da legittimare il comportamento vessatorio ovvero deliberatamente volto ad opprimere l’altrui persona posto in essere dal datore e l’ error in procedendo dato dall’essersi la Corte territoriale pronunziata in difformità dalle allegazioni e prove a riguardo dedotte dal ricorrente;
che, in via preliminare, il Collegio, nel procedere d’ufficio alla verifica della tempestività dell’impugnazione, si esprime positivamente, risultando nella specie ancora applicabile il termine annuale posto che, rilevando a tali fini, secondo quanto previ sto dall’art. 58 l. n. 69/2009, non la data dell’impugnazione, ma la data del ricorso introduttivo del giudizio, va considerato che il presente procedimento è stato instaurato nel 2007, ovvero in epoca anteriore alla all’entrata in vigore della norma introduttiva del termine semestrale di cui alla l. n. 69/2009 (cfr. ex multis Cass. 17 aprile 2012, n. 6007; Cass. 4 maggio 2012, n. 6784; Cass. 5 ottobre 2013, n. 15741); che, venendo all’esame dei motivi di ricorso, è a dirsi come entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, atteso che, concretandosi il primo motivo nella contestazione delle scelte operate dalla Corte territoriale nella selezione, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, del materiale istruttorio rilevante ai fini del decidere ed il secondo motivo nella formulazione di un proprio giudizio di rilevanza degli episodi dedotti dal ricorrente rispetto ai parametri
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normativi invocati difforme da quello reso dalla Corte territoriale, entrambi i motivi si risolvono nell’opporre un proprio apprezzamento della rilevanza del materiale istruttorio e della congruità dell’accertamento così compiuto rispetto alla dedotta violazione della normativa posta a tutela del lavoratore alle scelte ed agli esiti valutativi cui approda la Corte territoriale nell’esercizio della propria funzione giudicatrice che in quanto discrezionale risulta insindacabile in questa sede;
che, peraltro, neppure corrisponde al vero che la Corte territoriale abbia offerto una valutazione parcellizza degli episodi denunciati per escluderne la valenza persecutoria, discriminatoria ed emulativa, risultando, al contrario, che la stessa ha considerato in un unico insieme e singolarmente tutti i fatti posti dal Savino a sostegno della domanda ed ha ritenuto che gli esiti istruttori non avessero dato conto degli elementi costitutivi non solo del mobbing ma anche più in generale di un inadempimento ex art. 2087 (a prescindere dal dolo);
che, in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che nessuno degli episodi denunciati era stato ‘creato e montato ad arte’ al solo fine di danneggiare il Savino ovvero ‘singolarmente e specificamente diretto contro il Savino’, che vi erano stati numerosi esposti da parte di alunni e genitori nei confronti del docente che sicuram ente avevano determinato un ‘clima teso’ senza però che le conseguenziali determinazioni dei Dirigenti scolastici succedutisi nel tempo assumessero connotazioni di complessiva persecutorietà o anche solo singolare ingiustificatezza;
che, dunque, al di là delle denunciate violazioni di legge, i rilievi in modo inammissibile impingono nel merito;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.11.2024