Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24073 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21628/2021 R.G. proposto da : NOME COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME
GUIDO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 425/2021 depositata il 01/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’1.6.21 la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Forlì, che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per spettanze di fine rapporto, compensando il relativo credito con controcredito della società per danni causati dal dipendente a seguito di incidente stradale sul mezzo aziendale dallo stesso condotto (era occorso sinistro nel quale il lavoratore aveva perso il controllo del mezzo di notte sul tratto rettilineo). Secondo la corte territoriale il credito del datore era superiore a quello del lavoratore, che ne risultava conseguentemente estinto.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste il datore con controricorso
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 30 ccnl, per avere violato il riparto degli oneri della prova dello stesso; il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione per il pagamento avvenuto dalla compagnia assicurativa.
Pur nella succinta motivazione della sentenza impugnata, il ricorso non può trovare accogliento.
Dalla decisione impugnata si può desumere che è pacifico che vi sia stata perdita da parte del lavoratore di controllo del mezzo affidatogli su un tratto rettilineo, sicché risulta acclarata una responsabilità del lavoratore medesimo; non vi è prova, per converso, che vi fosse un difetto del rimorchio, aspetto questo indicato dal lavoratore come causa dell’infortunio.
La corte territoriale ha effettuato -pur sommariamente- una valutazione di merito in ordine al sinistro verificatosi, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, risultando adempiuto l’onere del datore di provare la responsabilità del sinistro ed il suo credito risarcitorio allo stesso connesso nei confronti del lavoratore cui il mezzo era affidato.
Quanto al secondo motivo, si rileva da un lato che non vi è prova del pagamento dell’assicurazione ed inoltre che in parte era comunque esclusa la copertura (quanto al rimorchio) secondo quanto accertato dal giudice in merito; dall’altro lato, si tratta di questione che non influisce sul regime di responsabilità del lavoratore per come accertato in sentenza.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.