SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 87 2026 – N. R.G. 00007082 2024 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE
Sezione Civile
NNUMERO_DOCUMENTO
In composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2024 vertente:
TRA
, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO, c.f. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, c.f. , PEC con domicilio eletto presso il suo Studio legale a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, giusta procura a margine dell’atto di citazioneattore – C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
E
, NOME.F.
,(
)
P.
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RAGIONE_SOCIALE, C.F presso cui è domiciliato, in INDIRIZZO, indicandosi altresì per le P.
comunicazioni processuali la disponibilità a ricevere presso l’indirizzo
-convenuti –
OGGETTO: risarcimento danni da attività amministrativa
CONCLUSIONI
Per l’attore:
‘IN VIA PRINCIPALE : 1) accertata e dichiarata la colpa dell’Amministrazione per aver adottato un provvedimento di chiusura illegittimo, nonché la sussistenza di un danno ingiusto, conseguentemente condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, ad immediatamente pagare a , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, a titolo di risarcimento di tutti danni patiti, l’importo complessivo di euro 183.739,73.= oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di della domanda al momento del pagamento effettivo, così articolati: a) euro 16.997,40= a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance dal giorno 23.01.2021 al 12.02.2021, periodo nel quale l’esercizio non ha potuto aprire in forza del provvedimento prefettizio di chiusura, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; b) euro 99.744,93.= a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, per i minori incassi effettuati dal giorno 15.02.2021 al giorno 31.08.2021 rispetto agli incassi del giorno 22.01.2021 (ultimo giorno prima della chiusura prefettizia), oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod.
civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; c) euro 16.997,40.= a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto di disporre dei propri beni ex art 1, prot. CEDU, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; d) euro 50.000,00.= a titolo di risarcimento del danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudi1zio, oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori come per legge’.
Per la convenuta:
‘Voglia codesto Tribunale voglia la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Si contesta oltre alla fondatezza della pretesa anche la sua esagerata quantificazione in relazione alla durata della sospensione effettiva e alle condizioni economiche del periodo in considerazione. Spese rifuse.’.
*
Si esponeva in citazione che:
-In data 21.12.2020, l’attore ha aperto il pubblico esercizio denominato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, situato in INDIRIZZO (cfr doc. 1: );
-Nel mese di gennaio 2021 erano vigenti le restrizioni derivanti dai DPCM adottati dal Governo che prevedevano -di volta in volta -l’obbligo di asporto e/o l’obbligo di chiusura alle ore
18:00; 3) nei giorni che andarono dal 19.01.2021 al 21.01.2021, il RAGIONE_SOCIALE Al RAGIONE_SOCIALE fu oggetto di alcuni verbali di illecito amministrativo per la asserita violazione della normativa emergenziale di cui sopra e gli venne imposta la chiusura, che egli decise di non osservare;
-alle ore 09:39 di sabato 23.01.2021, nel corso di un’intervista rilasciata a RAGIONE_SOCIALE Cafè, il AVV_NOTAIO preannunciava che avrebbe adottato un’ordinanza di chiusura nei confronti del Bar al RAGIONE_SOCIALE e alle ore 10:10 del 23.01.2021, ovvero ben 50 minuti prima della notifica dell’ordinanza, la testata nazionale SkyTG24 aveva già pubblicato sul proprio sito internet la notizia della chiusura del Bar al RAGIONE_SOCIALE (cfr doc. 3: estratto sito internet Skytg24);
-alle ore 10.41 del 23.01.2021, viene pubblicata su portale web RAGIONE_SOCIALE Prima la notizia dell’avvenuta chiusura del RAGIONE_SOCIALE;
-il giorno sabato 23.01.2021, alle ore 11:00, il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE notificò all’attore un provvedimento con il quale disponeva la chiusura dell’attività dell’odierno ricorrente per il periodo di giorni 30 ex art. 4, comma II. DL. 19/2020;
-l’attore – in data 10.02.2021 – impugnò il provvedimento avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e in data 12.02.2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sospese l’efficacia dell’atto impugnato e il giorno 13.02.2021 il locale riaprì ma alla notizia non venne data enfasi dalla stampa;
-inoltre, sabato 13.03.2021, il Bar subì un nuovo controllo all’esito del quale venne adottata la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5, immediatamente esecutiva e pertanto impossibile da ricorrente in tempi utili;
-all’esito del procedimento giudiziario il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE annullò il provvedimento di chiusura per violazione di legge con sentenza n. 673/2021 del 01.12.2021 passata in giudicato);
-poco tempo dopo la sentenza, l’Amministrazione effettuato altro accertamento tramite i Carabinieri della stazione di RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, i quali -venerdì 21.01.2022 -adottarono il provvedimento di chiusura per giorni 5 avendo trovato due dipendenti e un avventore privi di mascherina;
-l’attore decise di tenere aperto il RAGIONE_SOCIALE Al RAGIONE_SOCIALE, anche perché l’Autorità di Pubblica Sicurezza aveva commesso un palese errore applicando la sanzione accessoria della chiusura in un caso in cui non era prevista;
-nonostante l’attore avesse deciso di rimanere aperto, oramai la notizia si era oramai già diffusa e la clientela -avendo il terrore di essere sanzionata non si recava nemmeno presso l’esercizio: la giornata di venerdì si concluse con un incasso assai scarso,. meno della metà di quella precedente che era invece un normale giorno feriale e, quindi, l’attore decise di tenere chiuso il sabato 22.01.2022;
-il locale venne riaperto il lunedì 24.01.2022, ma gli incassi furono talmente scarsi che tenne chiuso il giorno successivo il
25.01.2022 per riaprire definitivamente il giorno 26.01.2022: il giorno di apertura fece un discreto incasso pari a 640,55.= euro mentre nei giorni successivi l’esercizio si attestò su un incasso giornaliero di oltre 900 euro;.
-il danno patito per tale ulteriore illegittima chiusura non è stato tuttavia azionato in questo giudizio perché l’Amministrazione, al momento dell’introduzione del giudizio, non aveva ancora emesso il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale viene irrogata sanzione, la cui impugnazione è presupposto necessario per contestare l’azione illegittima dell’Amministrazione;.
-l’odierno attore pativa un rilevante danno economico di carattere patrimoniale e non come diretta conseguenza del provvedimento di chiusura adottato dal AVV_NOTAIO e protrattasi per ben 21 giorni, nonché per la successiva chiusura del mese di gennaio 2022 che, sebbene di soli 5 giorni, interveniva in un momento nel quale il locale si era oramai assestato su incassi superiori;
-accertata e dichiarata la colpa dell’Amministrazione per aver adottato un provvedimento di chiusura illegittimo, nonché la sussistenza di un danno ingiusto, chiedeva di condannare il a pagare a a titolo di risarcimento di tutti danni patiti, l’importo complessivo di euro 183.739,73. oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ.. dal di della domanda al momento del pagamento effettivo, così articolati: a) euro 16.997,40= a titolo di risarcimento del
danno da perdita di chance dal giorno 23.01.2021 al 12.02.2021, periodo nel quale l’esercizio non ha potuto aprire in forza del provvedimento prefettizio di chiusura, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; b) euro 99.744,93.= a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, per i minori incassi effettuati dal giorno 15.02.2021 al giorno 31.08.2021 rispetto agli incassi del giorno 22.01.2021 (ultimo giorno prima della chiusura prefettizia), oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; c) euro 16.997,40.= a titolo di risarcimento del danno non patrimo1niale per la lesione del diritto di disporre dei propri beni ex art 1, prot. CEDU, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento effettivo; d) euro 50.000,00.= a titolo di risarcimento del danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma III cod. civ. dal di del dovuto al momento del pagamento.
L’Amministrazione convenuta si costituiva e contestava le domande di parte attrice, nell’an, risultando il provvedimento adottato annullato solo per motivi formali e nel quantum risultando le richieste palesemente eccessive.
Instaurato il contraddittorio, la causa, di natura documentale, era trattenuta in decisione all’udienza di cui all’art. 189 cpc del 13 gennaio 2026, tenutasi nelle forme di cui all’art. 127 ter cpc.
Con sentenza n. 32 del 2 gennaio 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha affermato, in conformità all’univoco orientamento dalla giurisprudenza in materia, che la responsabilità per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa è ascrivibile all’archetipo dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c. e, pertanto, presuppone l’accertamento in giudizio dell’illegittimità della condotta attiva od omissiva all’origine del danno, dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, del nesso di causalità tra condotta colposa e danno, nonché della c.d. spettanza del bene della vita (Cons. giust. amm. Sicilia, 25 maggio 2023, n. 360).
Con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021 è stato ulteriormente chiarito che la responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo, in quanto nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della pubblica amministrazione e l’interesse legittimo del privato, assumendo, altresì rilievo che il rapporto tra le parti non è paritario. Centrale è quindi l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale, in cui la valutazione sull’ingiustizia del danno è assorbita dalla violazione della regola contrattuale. Declinata nell’ambito relativo al ” risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi “, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per
mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, infatti, il cui aspetto programmatico è costituito dal rapporto giuridico regolato dalle parti contraenti mediante l’incontro delle loro volontà concretizzato con la stipula del contratto-fatto storico, il rapporto amministrativo si caratterizza per l’esercizio unilaterale del potere nell’interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale ed in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, ad ingenerare la responsabilità aquiliana dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2316).
L’ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest’ultimo può fondatamente domandare il risarcimento del danno. Gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, pertanto, sono -come sopra evidenziato -quelli di cui all’art. 2043 c.c., e, dunque, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa.
Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere
soggettivo (dolo o colpa della p.a.). È onere del danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (Cons. Stato, sez. II, 28 aprile 2021, n. 3414; Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2019, n. 5219; Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1768; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182 e Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2638). Invero, anche l’esistenza del danno ingiusto, lamentato in giudizio, deve formare oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne chieda il risarcimento, non costituendo quest’ultimo una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale o dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo. In proposito non soccorre, infatti, il metodo acquisitivo; né l’esistenza del danno stesso può essere presunta quale conseguenza dell’illegittimità provvedimentale in cui l’amministrazione sia incorsa.
Con precipuo riferimento al requisito soggettivo, l’elemento psicologico della colpa va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato, sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2316; Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Cons Stato, sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882; Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4020). Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per
l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4337). Per la configurabilità della colpa dell’amministrazione, occorre che emerga che quest’ultima abbia tenuto un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730).
In fatto, si prende atto che con sentenza n 673/2021 del 1.12.2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha annullato il provvedimento impugnato, da un lato affermando la superfluità di ogni ulteriore indagine sulle ulteriori questioni sollevate ma ha pure aggiunto che nel merito le ulteriori contestazioni mosse apparivano infondate (‘quali quella inerente alla pretesa violazione dell’art. 7 CEDU, o incostituzionalità del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, non senza peraltro rilevarne al riguardo la dubbia fondatezza – oltre alla manifesta irrilevanza delle seconde -, apparendo invero prima facie rispettati i principi di legalità, proporzionalità e dell’equo procedimento’).
In particolare, si è motivato considerando che l’art. 4 comma 3 D. 19/21 contiene un chiaro rinvio alla L. 689/81, e così all’art. 20 L. 689/81. ‘Quest’ultimo, sotto la rubrica ‘Sanzioni amministrative accessorie’, stabilisce espressamente che ‘L’autorità amministrativa con l’ordinanza -ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione. Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’art. 24 fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo’. Pertanto, è chiaro che le sanzioni amministrative accessorie – da distinguere, si badi, da quelle provvisorie si applicano solo ‘con l’ordinanza ingiunzione’ e ‘non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna’, il che deve intendersi riferito anche alla pendenza del termine per proporre opposizione, ovvero per procedere al pagamento in forma ridotta.
Da tutto quanto precede, discende l’illegittimità del provvedimento prefettizio di chiusura qui impugnato, invero emesso – quale sanzione definitiva (ex art. 4 comma 2 D.L. 19/20), e non meramente provvisoria o cautelare (ex comma 4 stesso art. 4) – solo due giorni dopo la data dei verbali di accertamento cui lo stesso si riferisce’.
Emerge dunque il difetto dell’ingiustizia del danno nell’ottica invocata dalla parte attrice.
E del resto può richiamarsi a tal fine l’espressione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sopra citato per giustificare la compensazione delle spese: ‘l’esito complessivo e la stessa natura della controversia e delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite (v. anche rilievi di cui sopra in ordine alla debolezza nel merito dell’impugnativa proposta).’.
Ancora, non si rinvengono i presupposti per tacciare di grava colpevolezza la condotta della Pubblica Amministrazione, tenuto conto della complessità
della materia e del richiamo tra normative, nonché del contesto storico molto particolare in cui si sono inserite le vicende dalle quali è scaturito il provvedimento in questione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , che liquida in € 11268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, 14 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME