SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 130 2026 – N. R.G. 00003145 2021 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 3145/2021 avente ad oggetto ‘azione di risarcimento danni’,
Tra
NOME COGNOME
(C.F.
C.F.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
attore contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO P.
convenuta
Conclusioni
Nelle note conclusive depositate in PCT il 18.7.2024, l’ attore ha così concluso: ‘Nel merito: previo accertamento della totale responsabilità contrattuale di nella persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Trieste INDIRIZZO, INDIRIZZO, condannare quest’ultima al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. nella misura di € 52.694,00 per danno alla persona oltre ad €
3.694,00 per spese documentate oltre alla personalizzazione del danno da valutarsi anche invia equitativa, oltre ad € 12.500,00 per lucro cessante per il ritardato rientro del sig. al lavoro, per un totale complessivo pari ad € 68.888,00 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla pubblicazione della sentenza ed interessi moratori dalla pubblicazione delle sentenza sino all’effettivo saldo effettivo.
In subordine, previo accertamento della totale responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. nella causazione del danno de quo, conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. nella misura di almeno € 52.694,00 per danno alla persona oltre ad € 3.694,80 per spese documentate ed una somma per la personalizzazione del danno da valutarsi in via equitativa, oltre ad € 12.500,00 per lucro cessante per il ritardato rientro del sig. al lavoro, per un totale complessivo pari ad € 68.888,00 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla pubblicazione della sentenza ed interessi moratori dalla pubblicazione delle sentenza sino al saldo effettivo.
In via ulteriormente gradata alle precedenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una corresponsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi, condannare la società , con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO subiti dal sig.
15, in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in base al grado di responsabilità che sarà accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’AVV_NOTAIO quale procuratore antistatario, nonché con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
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In via istruttoria
Si chiede disporsi interrogatorio formale, della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa e che in questa sede s’intendono riportati, preceduti dalle parole ‘Vero che …. ?’
Ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze di fatto ‘.
Nelle note conclusive depositate in PCT il 9.7.2024 la convenuta ha così concluso:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza reietta e disattesa e previa ogni declaratoria del caso
In via principale e di merito
Assolvere dalle domande di controparte perché infondate, in fatto ed in diritto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi venisse accertata la fondatezza, anche solo parziale, delle pretese avversarie
Accertare la responsabilità concorrente del sig. , determinando la misura della sua partecipazione;
per l’effetto
Accertare la reale entità pecuniaria del pregiudizio subito dall’attore liquidandola a suo favore in una somma pari alla residua quota percentuale estranea al sig. .
In via istruttoria
Ci si richiama alle deduzioni e contestazioni di cui alla memoria ex art. 183, VI
comma, n. 3, c.p.c. dd. 12.05.2022 e depositata telematicamente in data 16.05.2022. Vittoria o, in subordine, compensazione di competenze e spese’.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1- In fatto
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, proposta da nei confronti della società per le conseguenze pregiudizievoli subite in occasione della caduta avvenuta il 28 giugno 2019, alle ore 18:45 circa, all’interno dello RAGIONE_SOCIALE balneare ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in Trieste, di proprietà della società convenuta
Nella specie, l’attore deduceva che, nell’accedere alla doccia, posta tra i bagni ed il piccolo molo, in direzione del capanno 99 che aveva in locazione, poneva il piede destro sul cordolo scivoloso di quest’ultima e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni. Precisava, inoltre, di essere entrato nella doccia con le ciabatte da mare asciutte e che l’incidente si verificava anche a causa della presenza di tappetini disconnessi e mal posti sul fondo della doccia stessa che, scivolando in avanti, non fermavano la caduta.
Chiedeva, quindi, in via principale, l’accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta, non essendo, a suo dire, la struttura idonea e sicura per l’utenza e, in subordine, della responsabilità extracontrattuale della stessa per avere contravvenuto a tutte le norme di sicurezza e diligenza imposte dalla legge, in particolare dagli artt. 2051 e 2043 c.c., e conseguentemente la sua condanna al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, patiti in conseguenza della caduta, quantificati in complessivi € 68.888,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla pubblicazione della sentenza e agli interessi moratori dalla pubblicazione delle sentenza sino all’effettivo saldo effettivo. In via ulteriormente gradata, qualora fosse ravvisata una corresponsabilità dell’attore nella causazione del sinistro, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti in base al grado di responsabilità accertato in corso di causa.
La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dall’attore o, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità concorrente dello stesso, con determinazione della misura della sua partecipazione e liquidazione a suo favore della sola residua quota percentuale. Deduceva la società convenuta che lo RAGIONE_SOCIALE balneare RAGIONE_SOCIALE era familiare e noto all’attore, che era cliente affezionato e affittava sempre lo stesso capanno, di anno in anno, almeno dal 2014 e, inoltre, che all’ora in cui si era verificato l’evento vi era una piena visibilità dell’area in questione. Negava, inoltre, la sussistenza, nel caso di specie, di un’insidia e/o trabocchetto e deduceva che la produzione dell’evento dannoso era da attribuirsi ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente all’attore che aveva adottato una condotta del tutto inadeguata alle caratteristiche del luogo e delle sue peculiari condizioni (la doccia era naturalmente scivolosa dato che sul finire della giornata era
stata usata da numerosi clienti), di cui aveva, peraltro, conoscenza pluriennale, con conseguente esclusione del nesso causale fra cosa e danno. Eccepiva, poi, l’irrilevanza delle difese avversarie con riferimento ai tappetini e alla funzione che avrebbero dovuto avere in caso di caduta ed evidenziava che dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall’attore risultasse evidente che la doccia e il suo bordo non presentavano alcuna buca o sporgenza.
La convenuta contestava, infine, la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo del quantum risarcibile, poiché erronea ed eccessiva e la sua personalizzazione.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali.
2- In diritto
A) Sull’ an debeatur
Deve ritenersi raggiunta la prova dell’ an del sinistro.
La dinamica dei fatti risulta puntualmente descritta dall’attore e l’effettività, sotto il profilo storico, della sua caduta non è stata contestata dalla società convenuta, che si è limitata, invece, a invocare la colpa esclusiva del nella causazione del sinistro.
Più nel dettaglio, risulta pacifico che l’attore sia scivolato sul cordolo che circonda e delimita la doccia (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2, dove si afferma ‘ altrettanta certezza vi è sul luogo in cui è scivolato l’attore, ovvero il ‘cordolo’ che circonda e delimita la doccia ‘). Lo stato dei luoghi e in particolare il dislivello nel quale è avvenuta la caduta è ben raffigurato nelle fotografie di cui ai docc. 1-6 di parte attrice.
Rispetto a tali documenti, occorre rilevare che sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, non avendo la convenuta effettuato uno specifico e compiuto disconoscimento della loro conformità allo stato di fatto, essendosi la stessa limitata ad asserire che l’acquisizione sarebbe avvenuta fuori del contraddittorio e, quindi, non sarebbe collocabile nel tempo e nello spazio, senza, tuttavia, indicare i fatti probanti la non corrispondenza tra quanto raffigurato e la realtà dei fatti. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, ‘ In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le
riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta ‘ (così Cass. civ., Sez. lavoro, 28.01.2011, n. 2117).
Risulta altrettanto pacifico che sul fondo della doccia vi fossero alcuni tappetini a forma di puzzle, come mostrano le suddette fotografie. Parte convenuta non ha, infatti, negato la loro presenza, ma solo il fatto che abbiano provocato la caduta dell’attore (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dove si afferma ‘ Le ulteriori considerazioni che la difesa avversaria svolge in merito ai tappetini e la supposta funzione che avrebbero dovuto avere in caso di caduta, sono del tutto irrilevanti e inconferenti, non essendo il scivolato sugli stessi ‘).
Ritiene il Tribunale che la doccia in questione non possa dirsi adeguata alla sua destinazione, recando in sé il rischio di cadute, non tanto per la superficie scivolosa del cordolo o del pavimento (e non potrebbe essere altrimenti in una doccia destinata ai bagnanti), quanto per la modalità di accesso (il superamento del cordolo) e la tipologia di tappetini appoggiati sul fondo (a forma a puzzle).
Non vi è dubbio, infatti, che una doccia di uno RAGIONE_SOCIALE balneare, destinata ad essere utilizzata da un gran numero di utenti, molto spesso, con le ciabatte bagnate (anche se questo non è il caso), dovrebbe presentare un ingresso agevole per evitare qualsiasi tipo di caduta e non, invece, ostacoli o barriere da oltrepassare, come, invece, si è verificato nel caso di specie.
I tappetini collocati all’interno della doccia, inoltre, risultano inidonei ad arrestare eventuali cadute dei bagnanti, poiché non sono tra loro perfettamente incastrati, per cui il fondo si presenta irregolare e sconnesso (cfr. docc. 1-5 di parte attrice).
Occorre a questo punto soffermarsi sul tipo di responsabilità configurabile nel caso di specie.
L’attore invoca sia la responsabilità contrattuale dello RAGIONE_SOCIALE balneare per non avere messo a disposizione dei clienti strutture idonee e sicure, sia la responsabilità extracontrattuale dello stesso per avere violato le norme di sicurezza e diligenza imposte dagli artt. 2051 e 2043 c.c.
Nel caso concreto, va ravvisata, innanzitutto, la responsabilità della società convenuta a titolo contrattuale.
Parte attrice ha allegato di essere cliente dello RAGIONE_SOCIALE balneare convenuto e di avere in affitto il capanno numero 99 presente nella struttura. Tale circostanza risulta provata dal documento n. NUMERO_DOCUMENTO depositato dalla società convenuta che contiene la ricevuta fiscale del pagamento effettuato dall’attore per la stagione 2019.
Il rapporto contrattuale concluso dalle parti deve essere qualificato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive, a forma libera, in virtù del quale la struttura balneare, dietro il pagamento di un prezzo, si impegna a fornire al cliente un servizio articolato, tra cui l’utilizzo delle docce poste all’interno della struttura.
Ebbene, non vi è dubbio che lo RAGIONE_SOCIALE doveva vigilare e assicurare la fruizione di tale servizio in condizioni di sicurezza.
L’osservanza del dovere di salvaguardia della persona del creditore, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità dell’adempimento lo espone ad uno specifico rischio di danno, non corrisponde, infatti, all’adempimento di un’obbligazione accessoria concettualmente distinta e ulteriore rispetto all’obbligazione dedotta nel contratto, ma corrisponde all’esatto adempimento di questa obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19.05.2022, n. 16224).
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, infatti, agli obblighi di prestazione si accompagnano, indefettibilmente, i cosiddetti obblighi di protezione, che impongono al debitore la salvaguardia dell’incolumità del creditore.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, ‘ L’esatto adempimento dell’obbligazione richiede che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art. 1176 c.c., comma 1) o professionali (art. 1176 c.c., comma 2) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio ‘ (così Cass. civ., Sez. III, Ord., 19.05.2022, n. 16224).
Le cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore, inoltre, ‘ rientrano nel contenuto della prestazione oggetto della obbligazione dedotta nel contratto (non in quello di eventuali obbligazioni accessorie, distinte ed ulteriori) quale si determina in
relazione ai connotati specifici assunti dall’interesse creditorio nella concreta operazione contrattuale ‘ (sempre Cass. civ., Sez. III, Ord., 19.05.2022, n. 16224).
Ne discende che la struttura risponde ai sensi dell’art. 1218 c.c. per l’inadempimento dei suddetti obblighi di protezione ad essa direttamente riferibili.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura comporta che sul danneggiato grava esclusivamente l’onere di provare l’esistenza del rapporto contrattuale, di allegare l’inadempimento della stessa e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura a dover dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o l’impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile.
Parte convenuta non ha, tuttavia, superato tale presunzione. Lo RAGIONE_SOCIALE non ha, infatti, dimostrato di avere adempiuto esattamente la prestazione, ovvero l’avere messo a disposizione dell’utenza un servizio fruibile in condizioni di sicurezza, né ha provato che è sopravvenuta una causa di impossibilità oggettiva assoluta di adempiere l’obbligazione di protezione a cui era tenuta verso l’attore.
Occorre, peraltro, ricordare che, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008, anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che ‘ Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale ‘ (così Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11.11.2008, n. 26972). La Cassazione ha affermato, inoltre, che ‘ Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni ‘ (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11.11.2008, n. 26972).
Deve ritenersi configurabile, altresì, la responsabilità dello RAGIONE_SOCIALE balneare in via extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Ricorre, infatti, a parere di questo Tribunale, un’ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte ‘ Il concorso dei due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse che, oltre a trovare specifica tutela nel contratto intercorso con il danneggiante, sia concorrentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti; in linea di principio detto cumulo ha un ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare”; in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta dell’azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l’azione contrattuale ha il vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l’azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratta al limite di cui all’art. 1225 c.c.; di regola, il concorso è escluso quando l’interesse leso dall’inadempimento dell’obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cass. 18/02/2020, n. 4002; Cass. 06/07/2017, n. 16654)’ (così Cass. civ., Sez. III, Ord., 28.12.2023, n. 36270).
Può accadere, infatti, che dall’inadempimento dell’obbligazione scaturiscano conseguenze che travalicano i confini del rapporto giuridico che le parti avevano inteso porre in essere e che incidono su situazioni soggettive diverse, facenti capo alla sfera giuridica dell’una o dell’altra parte.
In merito alla responsabilità civile per danni da cose in custodia, sono intervenute nel 2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 20943 del 30.06.2022 con la quale hanno stabilito quanto segue: ‘ La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode ‘.
Le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l’affermazione di ulteriori principi, così sintetizzabili (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 08.06.2023, n. 16225):
a) ” l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
La funzione della norma ex art. 2051 c.c. si attaglia perfettamente alla responsabilità dello RAGIONE_SOCIALE balneare che deve garantire ai clienti l’accesso ai servizi dallo stesso organizzati in condizione di sicurezza.
Nel caso di specie, l’attore ha allegato il danno subito e la sua derivazione dalla conformazione della doccia messa a disposizione dalla struttura, trasferendo in capo alla società convenuta l’onere di fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.
Lo RAGIONE_SOCIALE balneare non ha fornito, tuttavia, la dimostrazione di alcun fatto naturale o del terzo, tale da elidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Occorre, a questo punto, verificare se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c., invocato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Se, per un verso, i rilievi dello RAGIONE_SOCIALE balneare non colgono nel segno, nei termini e nella misura che si prospettano (esclusiva responsabilità dell’attore), per altro verso, però, possono e devono esser considerati nell’ottica di una responsabilità concorrente in relazione all’incidente per cui è causa.
L’attore avrebbe dovuto, infatti, adottare una condotta adeguata alle caratteristiche della cosa utilizzata, essendo la doccia, per sua natura, bagnata ed essendo il dislivello e i tappetini in essa presenti ben visibili, per cui egli avrebbe dovuto procedere con la dovuta attenzione e prudenza. Il sinistro si è verificato, inoltre, in orario diurno, quando la visibilità era perfetta. L’attore ben conosceva, poi, i luoghi poiché era cliente dello RAGIONE_SOCIALE almeno dall’anno 2014 (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Il fatto che la doccia in questione non venisse solitamente utilizzata dal e dalla sua famiglia (cfr. verbale udienza del 17.1.2024, teste ), infine, avrebbe richiesto un’attenzione e una prudenza ancora maggiori.
Da tali considerazioni consegue che la caduta può essere ascritta in via concorrente e in egual misura alla responsabilità della società convenuta e alla condotta disattenta dell’attore, sicché i danni patiti possono essere risarciti nella misura del 50%.
B) Sul quantum
Passando alla quantificazione del danno, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico – legale predisposta dal consulente d’ufficio danno adeguatamente
conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all’infortunio per cui è causa.
In relazione ai danni subiti dall’attore, all’esito di accertamenti e valutazioni, che risultano esenti da vizi logici e metodologici, il C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni:
-inabilità temporanea parziale, al 50%, di giorni 30;
-inabilità temporanea parziale, al 25%, di mesi 6;
-danno permanente del 10%.
In ordine alla determinazione del quantum , ha recentemente osservato la Suprema Corte che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone l’individuazione di un parametro di riferimento uniforme che possa essere adattato alle circostanze del caso concreto; che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati presso il tribunale di RAGIONE_SOCIALE (Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Questo giudice ritiene di aderire a siffatto orientamento, che si è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, stando, alla base dello stesso, un’esigenza di uniformità e certezza che non può essere elusa.
Sicché, facendo riferimento alla tabella predisposta ed applicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, si ritiene congruo ed equo quantificare in € 30.550,00 il danno non patrimoniale complessivamente patito dall’attore, di cui € 7.015,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea ed € 23.535,00 per danno non patrimoniale derivante da lesione permanente.
Mette conto precisare che l’importo tabellare preso in considerazione dal Tribunale ai fini della liquidazione del postumo permanente corrisponde alla sommatoria – come da tabella – dell’importo base afferente alla percentuale di lesività e della quota di sofferenza soggettiva interiore introdotta dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2021. Ciò, in quanto le deduzioni ed allegazioni svolte dall’attore sin dall’atto di citazione e le risultanze del giudizio (vd., segnatamente, CTU medico – legale) danno conto di un quadro lesivo grave e di un lungo periodo di inabilità temporanea, che hanno
contraddistinto le conseguenze pregiudizievoli subite dall’attore, ulteriormente appesantiti da importanti complicazioni (trombosi venosa e calcificazioni).
Tutto ciò giustifica, evidentemente, l’applicazione del parametro tabellare comprensivo della quota di sofferenza soggettiva interiore. Al contempo, però, ritiene il Tribunale che il caso non meriti una ulteriore personalizzazione, non essendo emerse circostanze specifiche ed eccezionali tali da determinare un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la suddetta sommatoria.
È dovuto anche il rimborso delle spese mediche documentate e giudicate congrue dal C.T.U., nella misura di € 3.615,00.
Non si deve riconoscere, invece, alcun aggravamento dello stato di salute dell’attore, non avendone lo stesso fatta espressa domanda. Egli si è limitato, infatti, a depositare il documento NUMERO_DOCUMENTO – della cui ammissibilità il Tribunale non dubita trattandosi di documento sopravvenuto – con il foglio di precisazione delle conclusioni del 18.7.2024, senza, tuttavia, formulare alcuna ulteriore domanda.
Non può essere riconosciuto, inoltre, il danno patrimoniale da lucro cessante – così come dedotto in citazione -atteso che non emerge con certezza, né dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 31 di parte attrice in cui si fa riferimento a un impegno all’assunzione entro il 16.7.2019), né dalle dichiarazioni rese dalla teste
(cfr. verbale udienza del 17.1.2024, dove si legge ‘ cap 14) lui doveva cominciare un nuovo lavoro in ASSIMOCO credo dal primo luglio ‘) quando l’attore avrebbe dovuto cominciare a lavorare per la società RAGIONE_SOCIALE.
Tenuto conto dell’abbattimento in ragione del 50% – per la concorrente responsabilità dell’attore – l’importo effettivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno ammonta a complessivi € 17.082,50 , di cui € 15.275,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e € 1.807,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dal momento che la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è stata espressa in valori già attuali (cfr. Tabelle RAGIONE_SOCIALE 2024), quanto agli interessi, vanno riconosciuti al tasso legale dalla data del fatto (28.6.2019) ad oggi sulla somma sopra determinata (a titolo di danno non patrimoniale), come devalutata alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata anno per anno fino ad oggi secondo il medesimo indice (cfr. Cass.
Civ. 17.02.1995 N. 1712, più di recente, Cass. Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000, n.15368).
Dal momento della sentenza sino all’effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all’attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Quanto, invece, all’importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale per rimborso spese, occorre considerare che l’obbligazione di risarcimento del danno non perde la natura di debito di valore per il fatto che il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze dell’evento dannoso, per cui il giudice deve tenere conto dell’incidenza della svalutazione monetaria. Devono essere riconosciuti, pertanto, rivalutazione ed interessi. In concreto, i singoli esborsi sostenuti dall’attore dovranno essere attualizzati secondo gli indici ISTAT, dopo di che gli importi saranno tutti devalutati all’epoca dell’illecito (28.6.2019) e su tali importi, via via rivalutati anno per anno, saranno computati gli interessi al tasso legale sino all’attualità.
3- Sulle spese
L’esito del giudizio depone per la soccombenza parziale della società convenuta, che va condannata al rimborso, in favore dell’attore, delle spese di lite in ragione del 50%, come da dispositivo che segue.
Lo stesso è a dirsi per le spese di C.T.U. liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara la società responsabile dell’occorso nella misura del 50%;
condanna la a corrispondere all’attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 15.275,00 , oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (28.6.2019) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, con gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo;
condanna la a corrispondere all’attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di € 1.807,50 , oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
condanna la a rimborsare all’attore , in ragione del 50%, le spese di lite, che liquida in € 3.808,00 , per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese di notifica se sostenute, rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione del compenso in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. – come liquidate in corso di causa – nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Trieste, 19 gennaio 2026
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