Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34551 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
sul ricorso 26865/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
– intimati – nonchè da
COGNOME NOME non in proprio ma nella qualità di Amministratore di sostegno di COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/01/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
nei confronti di NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, venne emessa condanna per tre dei capi di imputazione (capi q), e) ed f): miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di stabilimento; omessa comunicazione alla PA RAGIONE_SOCIALEa contaminazione di terreni agricoli di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società a seguito di smaltimento di fanghi), con rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEe parti civili. La sentenza venne riformata in appello, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dal pubblico ministero, dall’imputato e dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con condanna anche per i capi a) e b) (effettuazione di attività di incenerimento di rifiuti pericolosi, in impianti RAGIONE_SOCIALEa società, con autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione provinciale non valida in quanto priva di Valutazione di Impatto Ambientale) e condanna, in relazione a tali imputazioni, anche al risarcimento RAGIONE_SOCIALEe parti civili da liquidarsi in separata sede. A seguito di ricorso RAGIONE_SOCIALEo COGNOME la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38764 del 2017, annullò senza rinvio la sentenza per essere prescritti i reati e rinviò, quanto alle statuizioni civili, al giudice civile competente in grado di appello. Riassunto il giudizio, con distinti atti, dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, con sentenza di data 7 gennaio 2020 la Corte d’appello di Firenze rigettò le domande.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che le circostanze di fatto risultanti dagli atti (rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, successivamente integrata; decreto regionale di autorizzazione alla continuazione RAGIONE_SOCIALEe emissioni; ravvisata necessità da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
del rilascio di previa V.I.A. solo a seguito di intervenute modifiche RAGIONE_SOCIALE‘impianto; decreto di archiviazione nel procedimento penale; emanazione di legge regionale richiedente la previa V.I.A. per le domande di rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, con esclusione RAGIONE_SOCIALEe attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale) erano sufficienti per escludere non solo il dolo, ma anche la colpa RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, il quale aveva agito nella ragionevole convinzione RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEe autorizzazioni rilasciate e dunque RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi e resiste con controricorso NOME COGNOME, che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non era stato validamente instaurato il rapporto processuale per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre parti civili (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Comune RAGIONE_SOCIALE Val di Chiara), non rispettando il litisconsorzio necessario processuale.
Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo la consolidata giurisprudenza, nel caso di giudizio promosso da una pluralità di danneggiati nei confronti del danneggiante ricorre l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo, che richiede esclusivamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 e non anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si denuncia violazione 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte
ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente limitato il perimetro del giudizio di rinvio ai capi di imputazione a) e b), senza che un tale limite fosse imposto dalla sentenza di legittimità, e nonostante il COGNOME anche in sede di rinvio avesse fatto riferimento a plurime azioni contrarie al diritto, per cui la sentenza è affetta da carenza di motivazione.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione, come si evince dalla rubrica, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sia sotto quello del vizio motivazionale. Il contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura però non rinvia a tali vizi, ma all’omessa pronuncia sull’intera causa petendi che sarebbe stata allegata, avendo la corte territoriale, secondo l’assunto del ricorrente, erroneamente limitato la statuizione solo ai capi a) e b) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione. In violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente ha però omesso di specificare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa causa petendi RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione, avendone solo riportato il petitum in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa. A causa del mancato assolvimento di tale onere processuale, il motivo non è scrutinabile.
Con il motivo di ricorso incidentale, si denuncia la violazione degli artt. 622 e 578 cod. proc. pen.. Osserva il ricorrente in via incidentale che la riassunzione proposta dal COGNOME era inammissibile, dovendo costui proporre un ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice civile di primo grado perché il rinvio era limitato alla domanda risarcitoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva proposto appello per i capi q), e) ed f), mentre quanto ai capi a) e b), come affermato dalla Corte di Cassazione, l’art. 578 cod. proc. pen. non era applicabile perché l’estinzione per prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata già in primo grado.
Il ricorso incidentale, che sarebbe stato comunque dichiarato assorbito alla luce del mancato accoglimento del ricorso principale, ha
perso efficacia per l’inammissibilità di quest’ultimo, trattandosi di ricorso incidentale tardivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente in via principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara la perdita di efficacia del ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2023
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME