Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31201 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2505-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Lavoro pubblico contratti a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
avverso la sentenza n. 395/2024 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2024 R.G.N. 768/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a NOME COGNOME il risarcimento da abusivo ricorso al termine per una serie di contratti intercorsi con la medesima RAGIONE_SOCIALE dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017, escludendo che l’assunzione a tempo indeterminato nel frattempo intervenuta valesse ad escludere il relativo risarcimento del danno perché non collegata a specifiche previsioni legislative per stabilizzare il personale precario; era stata, altresì, accolta la domanda di ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli anni di servizio precedenti all’assunzione a tempo indeterminato, in difetto di ragioni idonee a giustificare la diversità di trattamento con il personale di ruolo.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, della L.R. 3 della Regione RAGIONE_SOCIALE 25 febbraio 2010 n. 3, nonché dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’efficacia sanante dell’intervenuta stabilizzazione, che avrebbe dovuto indurre i giudici d’appello a rigettare la domanda di risarcimento del danno.
1.1. La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha motivato il proprio assunto richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di risarcimento del danno cd. ‘comunitario’, da riconoscersi in favore di coloro che abbiano lavorato nell’ambito della pubblica amministrazione in virtù di abusivo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, in base ai criteri di liquidazione affermati in base alla nota decisione di questa Corte a Sezioni Unite (n. 5072 del 15 marzo 2016), in conformità alla direttiva 1999/70/CE, al fine di assicurare la tutela del lavoratore con la previsione di una misura sufficientemente dissuasiva anche come forma di agevolazione dell’onere probatorio circa il danno subito.
Quanto alla specifica questione dell’asserita efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato del lavorat ore, avvenuta dal 20 luglio 2017, i giudici d’appello hanno rilevato il mancato assolvimento dell’onere da parte del datore di lavoro in ordine alla specifica individuazione del procedimento che ha consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti, restando incontestato l’a ssunto del primo
giudice secondo cui ‘NOME ha proceduto all’assunzione del ricorrente in ragione del numero di giornate (180) effettuate nell’anno precedente l’assunzione (Cfr Delibera del 10/7/2017, allegata agli atti di parte ricorrente) e non già al fine di sanare l’abusiva reiterazione di contratti a termine;)’.
La corte territoriale ha, dunque, fatte proprie le motivazioni della sentenza di primo grado che aveva richiamato le pronunce di questa Corte, secondo cui la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ‘strettamente correlata’ alla reiterazione dei contratti a termini. Orbene, tale interpretazione si pone correttamente nella linea evolutiva della giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come l’efficacia sanante della immissione in ruolo del lavoratore, in termini di idoneità a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, escludendo il diritto al risarcimento del danno, dipende dalla connessione con la successione dei contratti a termine (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27882), nel senso che la stabilizzazione si ponga in rapporto di diretta derivazione causale e non già di mera agevolazione con l’abusiva reiterazione, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (così Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815).
1.2 Nel caso di specie l’immissione in ruolo non è avvenuta in ragione della successione dei contratti a termine bensì «in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE), come inserito dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247», secondo quanto previsto dal comma 2, lett. b), dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010 per gli operai stagionali forestali utilizzati per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, previsione applicabile, a ben vedere, a prescindere da qualsivoglia abusiva reiterazione del termine e, dunque, ad essa non ricollegabile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, procuratori dichiaratisi antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME