Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2465-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2738/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2024 R.G.N. 3055/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Dirigenza medica Art. 2126 c.c.
R.G.N.2465NUMERO_DOCUMENTO2025
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
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Con sentenza del 18 luglio 2024, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riforma, peraltro, limitata alla riduzione della somma sancita come spettante all’istante a titolo di differenze retributive, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 23.11.2009 al 30.6.2019 in forza di numerosi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di attività quale medico specialista in gastroenterologia presso il RAGIONE_SOCIALE gestito dalla predetta RAGIONE_SOCIALE e condannava la medesima al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione all’inquadramento quale dirigente medico del S.S.N. nonché al risarcimento del danno comunitario ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per l’abusiva reiterazione dell’impiego a term ine.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non ricorrere nella specie i requisiti legittimanti, in ambito pubblico, l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e, di contro, sussistere i caratteri tipici della subordinazione, da cui ha fatto discendere, non la conversione a tempo indeterminato del rapporto, da escludersi ai sensi dell’art. art. 97 Cost., bensì l’applicazione dell’ art. 2126 c.c. per la prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative, con conseguente diritto al trattamento retributivo ed alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui ha avuto esecuzione, differenze riconosciute in misura ridotta rispetto al primo grado per avere la Corte territoriale considerato non dovute l’indennità di esclusività e l’indennità c.d. una tantum . In relazione alla denunciata
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reiterazione abusiva dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice d’appello ha ritenuto spettante l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso in ordine alla ricorrenza nella specie degli elementi tipici della subordinazione e sostiene che nella specie sarebbe emersa dalle risultanze processuali l’ esecuzione della prestazione lavorativa secondo modalità concordate e non non gerarchicamente imposte.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza con riguardo alla statuizione relativa alla regolarizzazione contributiva per essere la Corte territoriale a riguardo incorsa nel vizio di extrapetizione non essendo stata formulata sul punto alcuna domanda.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente pronunziato a carico dell’RAGIONE_SOCIALE stessa la condanna al pagamento del TFR difettando in capo ad essa la legittimazione passiva per esservi tenuto l’INP S, trattandosi di rapporto di pubblico impiego.
Il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira a censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte
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territoriale, giunta a sancire la natura subordinata del rapporto instaurato tra le parti all’esito di un’attenta valutazione delle risultanze istruttorie valorizzando non solo l’assenza dei requisiti richiesti per il valido ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa dall’art. 7, d.lgs. n. 165/2001, ma anche e soprattutto l’inserimento nell’organizzazione aziendale e l’impiego in funzione del soddisfacimento di finalità istituzionali desunti dalla prova testimoniale e da quella documentale.
Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 18486/2020) secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiat a da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni.
Ancora inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, atteso che il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE qui eccepito non ha costituito oggetto di gravame come avrebbe dovuto per essere stata la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del TFR già pronunziata in primo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nell’adunanza camerale del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME