Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20623 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17440-2024 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2024 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 144/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
NOME COGNOME dipendente del Ministero della Giustizia e inquadrato nella II Area funzionale, in data
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 17440/2024
Ud. 09/05/2025 CC
16/02/2022 proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva accertarsi il suo diritto ad essere inquadrato nella III Area funzionale profilo di funzionario Unep a decorrere dal 01/01/2009 ovvero in subordine dal 01/07/2019 con conseguente condanna della Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento nella III Area funzionale e per perdita di chance. Il Ministero della Giustizia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 13/2023 depositata in data 07/02/2023 il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso.
NOME COGNOME proponeva appello; il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 34/2024 depositata in data 07/03/2024, la Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’ap pello, accertava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella III Area funzionale, profilo di funzionario Unep, fascia retributiva F1 a decorrere dal 01/07/2019 e condannava il Ministero appellato all’attribuzione dell’inquadramento e al la corresponsione del trattamento economico con gli arretrati maturati.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con un unico motivo; NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis. 1, cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Ragioni della decisione :
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 -quater del d.l. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, e dell’Accordo del 26 aprile 2017, recepito dal D.M. 9 novembre 2017. Secondo l’Amministrazione ricorrente la Corte di Appello, nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamente interpretato l’art. 21 -quater , d.l. 27/06/2015 n. 83, convertito dalla legge n. 06/08/2015 n. 152 ritenendolo una disposizione di portata immediatamente precettiva e non meramente programmatica e sarebbe incorsa nel medesimo errore anche nel valutare l’Accordo del 26/04/2017 che, parimenti, avrebbe natura programmatica e non precettiva.
1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità, ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell’art. 21 -quater d.l. 83/2015, nella pronuncia Cass. 14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell’art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazio ne giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è
autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuz ioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un’attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..) D’altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive».
1.2. Nemmeno l’ accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell’accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il Ministero per procedere alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell’accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all’introduzione di nuovi profili) . Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l’arm onizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con
quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l’attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all’introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall’Amministrazione con l’emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 1, comma 2 -octies del decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell’articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007. Il provvedimento dell’Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all’articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l’attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell’attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell’Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 1, comma 2 -octies, del decretolegge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell’attuale CCNI ». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all’espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun
automatismo nello scorrimento delle graduatorie e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall’esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione.
Il ricorso deve, allora, essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con il rigetto dell’or iginaria pretesa spiegata da NOME COGNOME.
In ragione della novità della questione, vanno compensate le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda originaria spiegata da NOME COGNOME
compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione