Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22289 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 22289 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
Oggetto
RISARCIMENTO
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.6133/2024
COGNOME
Rep.
Ud 05/06/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 6133-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AVELLINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1031/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/08/2023 R.G.N. 2036/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 agosto 2023 la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti
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del Comune di Avellino avente ad oggetto la condanna dell’Ente al risarcimento dei danno da usura psico-fisica subito dall’istante in relazione alle mansioni espletate in favore dell’Ente datore come custode di campi sportivi dal 2006 al 2009, implicanti il suo impiego per 105 giorni in coincidenza con il proprio riposo settimanale senza fruire del relativo riposo compensativo nonché il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 24 del CCNL 14.9.2000 per aver prestato la propria attività lavorativa per 15 giorni coincidenti con festività infrasettimanali senza fruire di riposi compensativi;
l a decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in primo luogo, non aver l’istante assolto l’onere probatorio su di lui incombente circa la tempestiva richiesta del riposo compensativo e il diniego dello stesso per esigenze aziendali, in secondo luogo, aver il medesimo percepito il trattamento economico che l’art. 22 del CCNL di comparto, con riferimento al caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale dai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, indica come destinata a compensare interamente sia la prestazione resa in giorni festivi che il mancato godimento del riposo nel settimo giorno escludendone la cumulabilità con il trattamento di cui all’art. 24 dello stesso CCNL, che contempla la diversa ipotesi della mancata fruizione del riposo settimanale per particolari esigenze di servizio ed in ogni caso non provato il danno da usura psico-fisica.
Per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi in relazione alla quale il Comune di Avellino, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost, sostiene il carattere meramente apparente della motivazione e così la nullità dell’impugnata sentenza fondata su rilievi che non trovano riscontro in atti per essere pacifica la mancata fruizione dei riposi compensativi, per essere stati puntualmente indicate le giornate domenicali di lavoro non recuperate, per aver offerto la prova del danno.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, del CCNL per il personale del Comparto enti locali, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale, assumendo essere la maggiorazione prevista cumulabile con quella di cui all’art. 22 del medesimo CCNL.
Entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a muovere da Cass. n. 8458/2010 (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020), secondo cui la speciale disciplina dettata dall’art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall’articolazione dell’orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l’applicazione dell’art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l’attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un’eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato. A tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale la quale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha
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dato atto dell’avvenuta corresponsione al ricorrente, da parte del Comune di Avellino, della maggiorazione prevista dall’art. 22 del CCNL ed ha escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto dall’art. 24, perché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un’eccedenza rispetto all’orario complessivo settimanale.
Anche in relazione al danno da usura psicofisica questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno ( Cass. n. 41891/2021; Cass. n. 41273/2021).
Né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e Cass. n.24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso.
Quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa inerente la specifica
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organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno, sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato.
La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Il ricorso va dunque rigettato senza alcuna pronuncia sulle spese processuali per non aver il Comune di Avellino svolto alcuna difesa
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 5 giugno 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)