Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21981 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 21981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: ripetizione indebito
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15954/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso di essa in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia n. 91/2023 pubblicata il 7 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso perché la Suprema Corte ; udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa P.A. controricorrente, che ha concluso per il suo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Terni NOME COGNOME ha esposto che:
era dipendente RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione civile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
era stato inquadrato dal 12 febbraio 2008 nella qualifica C-c1 e, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 2006-2009 e al CCNI 2006-2009, era stato inserito nell’Area Funzionale Terza, fascia retributiva F1;
il superiore inquadramento era stato riconosciuto con grave e ingiustificato ritardo, in quanto esso sarebbe dovuto decorrere dal 31 dicembre 2007 o dal 1° gennaio 2008;
in seguito, aveva ottenuto il passaggio alla fascia retributiva F2, con decorrenza 1° gennaio 2010;
aveva pure chiesto di partecipare alla selezione del 2020 per ottenere la fascia F3;
con d.m. 1691 del 2020, in esecuzione di sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, divenuta definitiva, era stata esclusa, assieme ad altri 91 dipendenti, dalla graduatoria già approvata per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa superiore fascia retributiva F2 area funzionale terza, sul presupposto che non fosse in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza non inferiore ai due anni nella fascia retributiva F1, da individuarsi alla data del 31 dicembre 2009;
aveva dovuto rinunciare a partecipare alla selezione del 2020 finalizzata a conseguire la fascia F3;
era stato inserito nella graduatoria per il passaggio alla fascia F2 approvata con d.m. 1898 del 23 dicembre 2020;
il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva intrapreso azioni volte al recupero RAGIONE_SOCIALEe differenze salariali erogate ai lavoratori dal gennaio 2010 fino alla data RAGIONE_SOCIALEa sua estromissione dalla graduatoria del 2010.
Egli ha chiesto che:
fosse reinserito nella graduatoria con il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo sviluppo economico dalla fascia retributiva F1 a F2;
fosse accertata l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte a titolo retributivo e contributivo in ragione RAGIONE_SOCIALEa perdita RAGIONE_SOCIALEa fascia retributiva F2;
fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per perdita di chances .
Il Tribunale di Terni, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 67/2023, ha accolto la sola domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
La Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 91/2023 , ha accolto l’appello.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi e ha depositato memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella specie avrebbe dovuto essere applicata
quest’ultima disposizione, nonostante non vi fosse stato l’esercizio di mansioni superiori, essendo sufficiente l’assegnazione di una fascia retributiva superiore un’assegnazione di mansioni superiori.
La doglianza è infondata.
RAGIONE_SOCIALE ha già chiarito, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, che, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, in assenza RAGIONE_SOCIALEa quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sancit i dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino RAGIONE_SOCIALEa legalità violata (Cass. n. 30/2020; Cass. n. 25018/2017; Cass. n. 3826/2016; Cass. n. 16088/2016).
Si è aggiunto che non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il principio in base al quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore, perché, al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass. n. 4323/2017 e, negli stessi termini, Cass. n. 8338/2010 e Cass. n. 29926/2008).
Inoltre, non può escludere il diritto del RAGIONE_SOCIALE a ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso la qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa, posto che le posizioni economiche, che si acquisiscono solo all’esito RAGIONE_SOCIALEe apposite procedure, non comportano l’esercizio di mansioni superiori e, pertanto, nelle ipotesi di illegittimo conferimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, non può essere invocato l’art. 2126 c.c.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c.
Egli richiama giurisprudenza amministrativa e RAGIONE_SOCIALEa CEDU (sentenza Casarin contro Italia RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2021) che avrebbe escluso la ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente versate dalla P.A., qualora, sussistendo la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , la detta P.A. agisca con notevole ritardo per la ripetizione.
La colpa del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata desumibile anche dall’erronea predisposizione del bando per il passaggio alla fascia F2 e dal ritardo con il quale avevano riconosciuto il suo inquadramento nell’Area funzionale terza, fascia F1.
La censura è inammissibile.
In primo luogo, si evidenzia che la Corte d’appello di Perugia ha espressamente escluso, con una valutazione di merito non più sindacabile, in quanto tale, nella presente sede, che la presente controversia fosse paragonabile a quella presa in esame dal giudice di Strasburgo, non potendosi sostenere che il ricorrente avesse percepito le somme oggetto di lite in buona fede e che sussistesse un suo legittimo affidamento.
Si osserva, poi, che la situazione che ha dato origine alla richiesta ripetizione nasce dalla presentazione di una richiesta di passaggio a una posizione economica superiore avanzata dal ricorrente pur non possedendo i prescritti requisiti di legittimazione e nella necessità RAGIONE_SOCIALEa P.A. di conformarsi a un giudicato RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria ordinaria.
Le suddette situazioni escludono la configurabilità di un legittimo affidamento, data la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, si sottolinea che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha negato che possa escludersi il diritto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a chiedere indietro le somme indebitamente versate solo per ragioni collegate al legittimo affidamento del debitore e alle
circostanze che hanno portato alla formazione RAGIONE_SOCIALEa menzionata giurisprudenza sovranazionale.
3) Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la sua conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, in assenza RAGIONE_SOCIALEa quale tale atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino RAGIONE_SOCIALEa legalità violata, agendo per la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente versate’;
‘Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘ accipiens , in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi’;
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica nell’ambito di un’area professionale omogenea non comporta l’esercizio di mansioni superiori e, pertanto, nelle ipotesi di illegittimità di detta progressione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c. e la P.A. ha il dovere di ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso’.
Le spese di lite sono compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALE‘esito contrastante dei giudizi di merito.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
-attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione