SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 1913 2026 – N. R.G. 00030402 2025 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico DrAVV_NOTAIO COGNOME, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 30402/25 all’udienza del 17/2/026, mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO pec
giusta procura a margine del ricorso .
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME COGNOMEpec t), giusta procura
notarile 22/3/024 .
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/9/25, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire :
RESISTENTE
‘1) Accertare e dichiarare che l’indebito chiesto da con nota 11.10.2024 e con le successive di cui ai nn. 3 e 4 dell’indice, non è dovuto in quanto integralmente o parzialmente prescritto o comunque non ripetibile.
2) condannare l’ alla riliquidazione del beneficio de quo ed alla restituzione di quanto eventualmente medio tempore trattenuto in relazione al medesimo titolo .
Assumeva che era titolare dall’1/1/24 di pensione NUMERO_DOCUMENTO; che con provvedimento dell’11/10/24 l’ chiedeva il pagamento della somma di euro 11.442,66 relativa al periodo dall’1/1/21 al 31/10/24 per un pagamento non dovuto ; che l’inde bito nasceva dal possesso di una pensione da parte del ricorrente di cui l’ ne era a conoscenza; che era maturata la prescrizione , che la restituzione era possibile solo dal provvedimento che accertava come non dovuta la prestazione, salvo che l’inde bito fosse addebitabile al privato e non esistevano le condizioni di un legittimo affidamento ; che non era possibile la ripetizione dell’indebito se esso risultava dal superamento dei limiti reddituali e si era proceduto a comunicare i redditi all’RAGIONE_SOCIALE ; che era regolare la comunicazioni da parte ricorrente tramite Certificazione Unica.
Concludeva come sopra
Si costituiva l’ assumendo la correttezza dell’operato dell’istituto; era onere della parte dimostrare di avere i requisiti per beneficiare della somma ritenuta indebita ; che la ricorrente era titolare della pensione di reversibilità dall’1/04 ; che la prestazione era stata oggetto di ricostruzione che aveva determinato per il periodo 1/1/23-31/10/24 un indebito per euro 11.481,26 a seguito della rideterminazione della trattenuta ex L 335/95 ; che ai sensi dell’art 13 c 2 L 412/91 ,il provvedi mento di indebito era stato correttamente comunicato nell’anno successivo alla verifica dei redditi, sulla base dei redditi presentati dal ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE e poi confluiti nei sistemi dell’Istituto; che infatti l’indebito riferito alle annualità 2023/2024 era stato comunicato il 4/11/24; che a prescrizione era decennale; che non aveva comunicato all’ i redditi percepiti, non consentendo la dovuta verifica . Esponeva la normativa in materia ed assumeva che le pronunce della Suprema Corte sulla irripetibilità RAGIONE_SOCIALE somme erogate prima della comunicazione dell’indebito attenevano all’indebito assistenziale , infine la parte ricorrente non aveva dato prova sulle somme che l avrebbe trattenuto e di cui oggi domandava il pagamento
Chiedeva il rigetto del ricorso .
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza .
Con provvedimento di indebito del 15/10/24 si comunicava al ricorrente che era emerso che avesse ricevuto per il periodo 1/1/23 (e non 1/1/21 come asserito in ricorso )-31/10/24 un pagamento non dovuto sulla pensione ai superstiti di euro 9304,85 netti in quanto erano state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti perché l’ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsto dalla L 335/95
Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente non assume il possesso di redditi inferiori ,ma fonda la sua domanda sull’assenza di dolo , sull’affidamento dell’interessato alla percezione RAGIONE_SOCIALE quote di pensione , sull’irripetibilità di somme erogat e se si era regolarmente presentata la dichirazone dei redditi ,sulla conoscibilità dei redditi da parte dell’ in quanto dall’istituto erogati , ne derivava che non poteva procedersi a ripetizione se non per somme erogate dopo la comunicazione dell’ind ebito .
Occorre esaminare la normativa in materia di indebito previdenziale
L’art 52 L 88/89 prevede:
‘1. Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, RAGIONE_SOCIALE gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, RAGIONE_SOCIALE gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche’ la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero RAGIONE_SOCIALE somme predette puo’ essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave’
L’art 13 L 412/91 interpreta autenticamente l’art 52 sopra citato e dispone :
‘1 . Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore , salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente percepite.
2 . L procede annualmente alla verifica RAGIONE_SOCIALE situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.’
Ora secondo la Suprema Corte all’art 13 c 1 ‘si aggiunge quanto stabilito dall’art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l «procede annualmente alla verifica RAGIONE_SOCIALE situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l’obbligo del/’I. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l’anno successivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l’ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall’interessato, non appartiene in sé all’ambito degli errori
e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall’art. 13, co. 2 .’ (Cass 3802/19). Ciò in quanto tra la percezione di un prestazione legata al reddito e la verifica sul mantenersi dei redditi al di sotto del limite legale che condiziona la stessa prestazione nell’an e nel quantum, vi è una sfasatura temporale.
Pertanto il fatto che l’istituto sia venuto per la sua attività istituzionale a conoscenza dei redditi della parte ricorrente non viene in rilevo come errore e non esclude la ripetibilità
Quanto poi alla decadenza, come sopra indicato, il termine annuale oltre a quanto affermato sopra secondo cui il termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo , va precisato che ‘ per un verso, la decadenza di cui all’art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l’attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l’incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l’ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall’anno in cui l’ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D’altra parte e proseguendo nell’esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l’anno successivo”, ove l’aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l’art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. ‘(Cass 3802/19)
Nel caso in esame, i redditi riguardano gli anni dal 2023 al 2024 ed ad ottobre 2024 si è provveduto a comunicate l’indebito ed a chiedere il pagamento di quanto erogato indebitamente . Alla luce di tale normativa non rileva la conoscenza dell del po ssesso di redditi dallo stesso erogati in quanto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE prestazioni previdenziali l’ ha la possibilità di verificare i redditi e di procedere alla ripetizione nei termini stabiliti dall’art 13 c 2 sopra citato. Il principio della tutela dell ‘affidamento ,della conoscibilità dei redditi perché erogati dallo stesso istituto e della irripetibilità RAGIONE_SOCIALE somme erogate prima della comunicazione dell’indebito a tutela dell’affidamento ,riguardano gli indebiti assistenziali. La sentenza prodotta con le note di discussione riguarda infatti un indebito, creatosi per il possesso di redditi da pensione, sull’assegno sociale che è appunto una prestazione assistenziale assoggettata ad un regime di ripetibilità diverso dall’indebito creatosi su una prestazione previdenziale ,come nel caso in esame.
Non è poi maturata la prescrizione, essendo la stessa decennale ed essendo l’indebito creatosi sui ratei anno 2023/2024.
Le spese seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanze disattese:
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in euro 1865,00 oltre iva cpa e spese generali
Roma 17/2/26 Il giudice