Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4587 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 4587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27822-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 365/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2022 R.G.N. 713/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 21 luglio 2022, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena,
Oggetto
IMPIEGO PUBBLICO RIPETIZIONE DI INDEBITO
R.G.N.27822/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 21/01/2026
CC
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riforma limitata al riduzione dell’importo dovuto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato, non diversamente dal primo giudice, la domanda proposta dal COGNOME avente ad oggetto l’accertamento negativo della debenza delle somme richiestegli in restituzione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal marzo 1991 (stante l’estinzione del cre dito maturato anteriormente al periodo decennale decorso dal primo atto interruttivo della prescrizione notificato dal RAGIONE_SOCIALE al COGNOME il 15 marzo 2001) per l’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, essendo stati annullati, a seguito della pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale, tanto gli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, il concorso per la copertura di un posto di dirigente del tipo di quello a suo tempo attribuito al COGNOME bandito ai sensi della l. n. 127/1997.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo ; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’ accipiens; da correggere la quantificazione dell’indebito per la detrazione dell’importo relativo allo straordinario netto virtualmente spettante.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2033, 1375 e 1175 c.c., 2 e 97 Cost., 21 quinquies e 21 nonies , l. n. 241/1990 e 1, Prot. 1 CEDU, lamenta la non conformità a diritto della
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pronunzia della Corte territoriale per avere questa erroneamente ritenuto la sussistenza e la ripetibilità dell’indebito oggettivo , escludendo la ricorrenza di un affidamento meritevole di tutela tale da fondare la domanda di accertamento negativo del debito.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 52 d.lgs. n. 165/2001, 36 Cost., 2, 40 e All. A d.P.R. n. 437/1983, 1362 c.c. in relazione alla Dichiarazione congiunta delle parti del CCNL per l’Area della dirigenza Regioni e Autonomie locali del 10.4.1996, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della valenza ostativa alla ripetibilità dell’indebito dell’effettivo svolgimento di mansioni astrattamente riconducibili al livello dirigenziale.
Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2033 c.c. è prospettata in relazione all’erroneo convincimento maturato dalla Corte territoriale in relazione all’idoneità delle comunicazioni dal RAGIONE_SOCIALE fatte pervenire al ricorr ente nel febbraio/marzo 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione e così a consentire la ripetizione dell’indebito dal marzo 1991
Il primo motivo si rivela infondato in quanto la ripetibilità dell’indebito -che non costituisce esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa ai presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui a ll’art. 21 nonies l. n. 241/1990 ma è atto di natura privatistica -è un diritto-dovere che si impone all’Amministrazione rispondendo di per s é ad un interesse pubblico, senza che possa costituire ostacolo all’esercizio del medesimo l’affidamento del dipen dente e la sua buona fede nella percezione delle somme. In tal senso questa Corte si è già
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pronunciata con la sentenza n. 23419/2023 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023 che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione ai principi affermati dalla Corte EDU. Il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. no n è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’aff idamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità , radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore, rilevando, in conclusione, come la sproporzione dell’interferenza nell’affidamento legittimo sia esclusa dalla possibilità riconosciuta al soggetto percettore di accedere alla tutela risarcitoria nei confronti dell’ente cui sia imputabile l’indebita erogazione della prestazione, in presenza dei presupposti per farne valere una responsabilità precontrattuale, consentendo in tal modo l’ordinamento di addebitare all’ente pubblico la responsabilità per la commissione dell’errore nell’erogazione della prestazione indebita. Nella specie, peraltro, non risulta proposta l’azione risarcitoria né il ricorrente contesta le modalità di restituzione.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale, coerentemente con l’orientamento invalso nella
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giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12106/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione alla quale si rinvia ) ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali, puntualmente fatta oggetto dalla Corte territoriale di un accertamento in fatto incensurabile in questa sede.
Inammissibile, di contro, si appalesa il terzo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione che la Corte territoriale, nell’esercizio discrezionale del proprio apprezzamento, ha operato circa l’idoneità delle comunicazioni trasmesse dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al COGNOME nel febbraio/marzo del 2001 a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione del credito.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità tenuto conto del consolidarsi dei principi qui accolti in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21.1.2026
La Presidente NOME COGNOME