SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 170 2025 – N. R.G. 00000330 2025 DEPOSITO MINUTA 14 10 2025 PUBBLICAZIONE 14 10 2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile -Controversie del AVV_NOTAIO
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N.330NUMERO_DOCUMENTO
Oggi 14/10/2025, innanzi al AVV_NOTAIO, sono comparsi:
per la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
per la parte resistRAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguRAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
nella causa civile in materia di lavoro e/o di RAGIONE_SOCIALE e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 330/2025 R.L. promossa da
(
), rappresentata e difesa dagli
C.F.
AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME;
contro
( P.
, assistito e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; -resistRAGIONE_SOCIALE–
In punto: Ripetizione di indebito .
Conclusioni :
Parte ricorrRAGIONE_SOCIALE: ‘ 1) accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto dell’ a ripetere la somme corrisposte alla ricorrRAGIONE_SOCIALE (pari ad € 2.913,08) come da provvedimento dd. 17.10.2024 ed ancora dd. 15.11.2024 percepite a titolo di pensione di vecchiaia cat. VOS n. NUMERO_DOCUMENTO; 2) condannare conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE l’ alla restituzione alla ricorrRAGIONE_SOCIALE delle somme sinora trattenute per recuperare il preteso indebito e la maturazione di interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 3) con vittoria di compensi legali, più RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
Parte resistRAGIONE_SOCIALE : ‘ rigettare il ricorso; in subordine, accertare e dichiarare la ripetibilità dell’indebito per il periodo dal 2021 al 2024 . ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 24.7.2025, la ricorrRAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe adiva il Giudice del AVV_NOTAIO di Trieste esponendo di essere titolare di pensione cat. VOS pensione di vecchiaia n. NUMERO_DOCUMENTO con decorrenza 1.8.2006 e di pensione estera croata. Rilevava di aver sempre indicato nei modelli RED compilati negli anni ed inviati all ‘ , anche l’importo percepito per la pensione estera. Parimenti anche il marito della ricorrRAGIONE_SOCIALE, sig. , aveva anche sempre presentato il modello NUMERO_DOCUMENTO all .
l’ con primo provvedimento del 17.10.2024 e con secondo del 15.11.2024 aveva comunicato alla ricorrRAGIONE_SOCIALE di aver determinato l’entità dell’integrazione del trattamento minimo con conseguRAGIONE_SOCIALE ricalcolo della sua pensione cat. VOS n. 00485004500 a decorrere dal 1.10.2014. Ne era scaturito un debito nei confronti dell’Istituto fino al novembre 2024 pari ad € 2.913,08 e relativo al periodo 1.10.2024-30.11.2024.
Deduceva dunque la ricorrRAGIONE_SOCIALE di essere sempre stata titolare solo della pensione cat. VOS n. NUMERO_CARTA erogata dall oltre che della pensione estera croata debitamRAGIONE_SOCIALE indicata nei modelli RED allegati al ricorso, negava di aver percepito somme in più del dovuto come erroneamRAGIONE_SOCIALE sostenuto dall’ ed in ogni caso un tanto non era sicuramRAGIONE_SOCIALE da imputarsi ad una sua mancanza, in quanto aveva sempre, per venti anni, dichiarato quanto percepiva. Se anche aveva percepito somme superiori al dovuto ciò era avvenuto in buona fede , conseguendo ad un tanto l’irripetibilità degli importi richiesti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 13 c. 1 e c. 2 della L. 412/1991.
Con memoria difensiva ritualmRAGIONE_SOCIALE e tempestivamRAGIONE_SOCIALE depositata si costituiva
in giudizio l , rilevando che la ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva beneficiato e beneficiava di una pensione integrata pro quota, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione italojugoslava per la sicurezza sociale con riferimento alla quale l’ italiano pagava l’integrazione al minimo inversamRAGIONE_SOCIALE proporzionale all’ammontare della pensione pagata dalla Croazia. Al fine di verificare la correttezza degli importi erogati, la sede di Trieste aveva chiesto informazioni all’RAGIONE_SOCIALE croato, e quest’ultimo aveva comunicato l’ammontare dei trattamenti corrisposti alla ricorrRAGIONE_SOCIALE. Sulla base di tali dati l’ aveva accertato l’indebito in discussione. Rilevava che solo con l’acquisizione dei dati ufficiali dell’RAGIONE_SOCIALE croato, era stato possibile effettuare il conguaglio con gli importi versati alla Sig.ra entro i limiti della prescrizione decennale, mentre le comunicazioni RED prodotte da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE erano finalizzate alla sola verifica dell’eventuale superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’integrazione e non anche per la determinazione dell’esatto ammontare del pro rata italiano. Ne conseguiva l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’invocata disciplina sull’irripetibilità dell’indebito previdenziale dettata dall’art. 13 L. 412/1991.
La causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Va rammentato che L’articolo 52, comma 2, della L.n. 88/1989 (Prestazioni indebite) prevede che: ‘ Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché’ la
pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato ‘.
La L. n. 412/1991, all’art. 13 comma 1, dispone che: ” Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’RAGIONE_SOCIALE erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE, consRAGIONE_SOCIALE la ripetibilità delle somme indebitamRAGIONE_SOCIALE percepite ‘.
Come ha anche di recRAGIONE_SOCIALE affermato la Corte di Cassazione (Cass. nr. 10337/2023), l’art. 52 c. 2, nella sua formulazione iniziale prevedeva l’impossibilità del recupero dei ratei di pensione erogati per errore, e quindi indebitamRAGIONE_SOCIALE riscossi salva l’imputabilità dell’indebita percezione al dolo dell’interessato. L’ampia tutela concessa all’ accipiens subiva una contrazione ad opera dell’art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell’art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmRAGIONE_SOCIALE illegittima dalla Corte Costituzionale, con sRAGIONE_SOCIALEnza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l’irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c)
l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’RAGIONE_SOCIALE erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata, quoad effectum , la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell’indebito pensionistico imperniata sull’irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell’indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l’obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all’art. 2033 cod.civ..
10. L’art. 13 comma 2 L. 412/1991 ha poi introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell’anno successivo al pagamento, ma il rispetto di tale termine, contrariamRAGIONE_SOCIALE a quanto affermato dall’ non legittima in ogni caso la ripetizione dell’indebito, il quale comunque non può legittimamRAGIONE_SOCIALE avere luogo qualora ricorrano le quattro condizioni sopra elencate.
11. Venendo al caso di specie va precisato che si controverte in ordine ad un indebito che si sarebbe formato a seguito di erronea erogazione alla ricorrRAGIONE_SOCIALE di un importo integrativo della pensione dalla stessa percepita dallo Stato croato in base ad una convenzione intercorrRAGIONE_SOCIALE fra Italia e Croazia. Come sottolineato dall ‘ , in base all ‘ art. 21 di tale tale convenzione: ‘ Se, ai sensi dell’art. 18 della presRAGIONE_SOCIALE Convenzione, l’assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l’Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l’importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di
ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi ‘ . L ‘ RAGIONE_SOCIALE previdenziale del paese di residenza della ricorrRAGIONE_SOCIALE avrebbe corrisposto un ‘ integrazione eccessiva rispetto alla pensione minima corrisposta in Italia, e tale circostanza è solo genericamRAGIONE_SOCIALE contestata da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, come sopra riportato, la ripetizione dell ‘ indebito, per quanto l ‘ indebito sussista, non è legittima qualora sussistano le condizioni previste dall ‘ art. 13 c. 2 L. 413/1991, e nel caso di specie tali condizioni ricorrono, in quanto è pacifico che nei modelli RED allegati al ricorso la ricorrRAGIONE_SOCIALE abbia sempre comunicato all ‘ quanto percepito a titolo di pensione dallo Stato croato (all. 2 al ricorso). Non si può dunque attribuire alla ricorrRAGIONE_SOCIALE alcuna condotta dolosa, e del resto l ‘ errore nella determinazione dell ‘ integrazione deve essere imputato all ‘ convenuto, il quale era in possesso di tutti gli elementi per una corretta determinazione ma ha omesso di considerarli.
12. Irrilevante peraltro appare l ‘ obiezione dell ‘ , il quale invoca l ‘ inapplicabilità del disposto della disciplina dettata dalla L. 413/1991 in quanto le comunicazioni RED prodotte da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE erano finalizzate alla sola verifica dell’eventuale superamento dei limiti di reddito. L ‘ art. 13 c. 1 della richiamata normativa si limita a disporre, in maniera generica, che: ‘ L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE, consRAGIONE_SOCIALE la ripetibilità delle somme indebitamRAGIONE_SOCIALE percepite ‘ , smRAGIONE_SOCIALEndo l ‘ assunto dell ‘ e confermando che anche una comunicazione estranea a finalità di determinazione del reddito è rilevante per quanto in argomento.
Quanto sopra consRAGIONE_SOCIALE di affermare che non solo l’ era a conoscenza da diversi anni dei corretti importi percepiti dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE, ma ha con la propria condotta contribuito ad ingenerare un affidamento sulla legittimità della percezione della pensione nei termini oggi contestati. In una fattispecie similare la Corte di Cassazione ha affermato: ‘ allorché le situazioni ostative all’erogazione siano note all’RAGIONE_SOCIALE previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiRAGIONE_SOCIALE, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa ‘ (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, diversamRAGIONE_SOCIALE dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avRAGIONE_SOCIALE come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiRAGIONE_SOCIALE della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008). Del resto il disposto dell’art. 13 c. 1 L. 412/1991 è chiaro nel mettere in relazione la ripetibilità dell’indebito con l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato, ma si deve trattare di fatti che non siano già conosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE, o, come precisato dalla Cassazione di fatti non conoscibili dall’istituto con l’ordinaria diligenza.
Il ricorso va dunque accolto e deve essere accertata e dichiarata l’irripetibilità, ex art.52 L. 9/3/89 n.88 e art.13 della L.412/1991, degli indebiti contestati, e conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE condannato l’ alla restituzione di tutti gli importi già trattenuti, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamRAGIONE_SOCIALE pronunciando, così provvede:
dichiara insussistRAGIONE_SOCIALE l’indebito preteso dall’ ed oggetto di giudizio;
condanna l’ a restituire a parte ricorrRAGIONE_SOCIALE quanto trattenuto a tale titolo oltre interessi e rivalutazione monetaria;
delle spese di giudizio di parte
condanna altresì l’ al pagamento ricorrRAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi € 1 .865,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Trieste, data 14.10.2025
Il Giudice del AVV_NOTAIO COGNOME