Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32374 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32374 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12510/2022 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.to AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv.to
NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1041/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2022;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott.
NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 15/3/2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato, tra le altre domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, la domanda di ripetizione di indebito dagli stessi avanzata nei confronti di NOME COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli importi indicati dal giudice di primo grado come asseritamente corrisposti in modo indebito dagli originari attori in favore del COGNOME, non fossero mai stati effettivamente pagati, atteso che -accertata la mancata consumazione di alcuna pretesa usuraria ad opera del COGNOME (a cui era succeduta l’erede NOME COGNOME) -non era emersa la prova di alcun avvenuto ‘pagamento’ (inteso come esborso monetario), da parte degli originari attori, di somme effettivamente non dovute in favore del COGNOME, avendo gli attori eventualmente accettato, in ipotesi, di addivenire ad una datio in solutum di beni aziendali in favore del COGNOME attraverso la conclusione di atti negoziali la cui invalidità o inefficacia, tuttavia, era stata espressamente esclusa dal primo giudice, con la conseguente insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2033 c.c. ai fini del riscontro di un effettivo pagamento indebito;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione sulla base tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che ,
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il richiamato art. 2033 c.c. senza estenderne l’applicazione, oltre al pagamento di somme di denaro, anche alla prestazione di altri beni di valore, come avvenuto nel caso di specie attraverso il trasferimento, in favore del COGNOME, di beni aziendali propri degli odierni ricorrenti;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all’azione di indebito oggettivo de v’ essere riconosciuto carattere restitutorio, sì che la ripetibilità di quanto prestato è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c.: ripetibilità che ricorre, dunque, quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l’azione generale di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico (Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 05/06/2020, Rv. 658166 -01; conf. Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014, Rv. 630568 -01; Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 15/04/2010, Rv. 612682 – 01);
tale indirizzo venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi tale da aver ormai superato il difforme (e più antico) orientamento di questa stessa Corte, secondo cui, nell’art. 2033 cod. civ., il termine ‘pagamento’ non è riferibile soltanto ad una somma di danaro, bensì è comprensivo della effettuazione di ogni prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta, abbia essa ad oggetto un dare o un facere , e ciò sia alla luce della disciplina dell’istituto, chiaramente concernente anche cose determinate diverse dal danaro, sia in base alla ratio degli artt. 2033 e seguenti cod. civ., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica (Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 02/04/1982, Rv. 419889 – 01);
questo Collegio ritiene di fare proprio e di condividere il più recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (da intendersi qui integralmente richiamato nella sua interezza, anche al fine di assicurarne continuità), se non altro per l’evidente (e indistinguibile) sovrapposizione che deriverebbe, attraverso l’adozione del superato indirizzo, tra gli istituti del pagamento indebito e quello dell’ arricchimento senza causa, essendo quest’ultimo propriamente destinato ad assolvere, sulla base di una valutazione obiettiva, a una precipua funzione di reintegrazione di equilibri economici diversamente privi di adeguata giustificazione;
ferme tali premesse, del tutto correttamente il giudice a quo ha escluso l’applicabilità delle norme sul pagamento indebito al caso di specie, non potendosi in alcun modo ricondurre, la quota ‘eccedentaria’
(in sé considerata) del valore aziendale trasferito dagli odierni ricorrenti (‘eccedentaria’ in quanto ‘ eccedente ‘ il debito effettivo dei ricorrenti, depurato dagli interessi asseritamente usurari, da quelli anatocistici e dai tassi ultralegali asseritamente convenuti in modo non corretto), alla stregua di un pagamento di somme, o della prestazione di cose di genere o di una cosa determinata;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284, co. 3, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la necessità della forma scritta in relazione alla convenzione del pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, pena la riduzione del debito di interessi alla sola misura legale, segnatamente a fronte di dichiarazioni meramente ricognitive del debito da parte dei debitori, nonché di rendiconti dello stesso creditore o di altra documentazione del tutto priva di alcuna menzione in ordine alla pattuizione di interessi ultralegali od anatocistici;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre
identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dei ricorrenti sul presupposto dell’inesistenza di alcun ‘pagamento’ indebito (da tanto derivando l’irrilevanza di ogni discorso condotto sulla verifica dell’avvenuta prestazione di interessi ultralegali o anatocistici da parte degli originari attori), l’odierna censura dei ricorrenti, nel riproporre questioni di fatto e di diritto prive di connessione con la ratio decidendi privilegiata dal giudice a quo , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse pronunciato ultra petita
nel riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti alla ripetizione dell’indebito prestato, avendo detto giudice correttamente interpretato i contenuti sostanziali ed effettivi della domanda, viceversa ignorati dal giudice d’appello;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, la corte territoriale -lungi dal rilevare il ricorso di un preteso vizio di ultrapetizione imputabile a carico della decisione del primo giudice -si è unicamente limitata a escludere la riconducibilità, della fattispecie dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti, allo schema normativo dell’ indebito delineato dal codice civile, facendo propriamente difetto, nella specie, il ricorso di un ‘pagament o ‘ in senso tecnico rilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c.;
si è dunque trattato, non già dell’eventuale interpretazione in termini sostanziali della domanda originariamente proposta, quanto della mera (e corretta) applicazione delle norme di diritto rilevanti nel caso di specie da parte del giudice a quo , con la conseguente esclusione di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., così infondatamente sostenuto dagli odierni ricorrenti;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione