Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2725 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2725 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28432/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed attualmente domiciliata per legge presso lo studio legale dei nominati difensori di fiducia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Torino n. 1009/2022 depositata il 23/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE (dRAGIONE_SOCIALEora in avanti RAGIONE_SOCIALE) agiva in giudizio, ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., contro RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE somma di euro 411.578,00 (al netto degli interessi), versata, in relazione alla somministrazione di energia elettrica nei confronti di più cliniche localizzate in varie regioni, a titolo di addizionali provinciali sulle accise applicate nelle fatture di energia elettrica emesse per gli anni 2010 e 2011. A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda adduceva la contrarietà dell’art. 6, comma 2, dl. n. 511/1988, istitutivo dell’addizionale, con il disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2008/118/CE.
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE, in via principale, contestava l’esistenza dei presupposti dell’indebito e, in via subordinata, rilevata l’illegittimità dell’articolo 14 T .U. in materia di rimborsi a causa RAGIONE_SOCIALE lesione del principio unionale di effettività, chiedeva: a) di essere autorizzata a chiamata in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE per essere manlevata; b) di sottoporre alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 14 T.U. Accise.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4354/2021, rigettava il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la suddetta ordinanza, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità del decisum per violazione dell’art. 101, 2° comma, cod. proc. civ., avendo il tribunale applicato un principio di diritto (la carenza dell’efficacia orizzontale RAGIONE_SOCIALE direttiva), in violazione RAGIONE_SOCIALE regole del contraddittorio e, nel merito, la contrarietà dell’art. 6 dl n. 511/1988 al disposto RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2008/118/CE.
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1099/2022, in accoglimento dell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha accolto la domanda restitutoria originariamente proposta dalla medesima.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Questa Corte, all’esito dell’udienza del 10/01/2025, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla questione pregiudiziale, alla stessa rimessa dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 26 ottobre 2023.
Intervenuta la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte europea, è stata fissata l’odierna adunanza, per la quale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso cinque motivi. Precisamente:
– con il primo motivo denunzia <>, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe inammissibilmente creato <>, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17350/2004), con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia: 26 febbraio 1986, causa C-152/84, COGNOME; 19 novembre 1991, cause riunite 6/90 e 9/90, COGNOME e a.; 14 luglio 1994, causa C-91/92, COGNOME NOME; 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, 10 marzo 2005,
causa C-235/03, RAGIONE_SOCIALE; 21 ottobre 2010, causa C-227/09, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; 24 giugno 2019, causa C-573/17, COGNOME) ed anche con la sentenza n. 168/1991 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale. In estrema sintesi, secondo la società ricorrente, nel caso di specie non sussistono i presupposti che legittimano il privato a invocare nei confronti di un altro privato le disposizioni di una direttiva non recepita o non esattamente recepita (il cosiddetto «effetto orizzontale);
con il secondo motivo denuncia la <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 6 del dl n. 511/1998 viola l’art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2008/118, perché la finalità dell’addizionale sull’accisa non è specifica;
con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito alle sentenze interpretative RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia l’idoneità ad attribuire alla norma interpretata un’efficacia diversa (maggiore) di quella che le è propria, mentre, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 389/1989, la precisazione o l’integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia hanno la stessa immediata efficacia RAGIONE_SOCIALE disposizioni interpretate; di conseguenza, atteso che le direttive non hanno efficacia immediata, detta efficacia non può essere riconosciuta alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia;
con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE direttiva 118/2008 e dell’art. 6 quater del dl n. 511/1988, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il
meccanismo di rivalsa, adottato dal legislatore nazionale, un meccanismo di riscossione ‘a due fasi’. Sottolinea di non essere un autonomo centro di interessi in relazione alla riscossione (e poi alla eventuale restituzione) RAGIONE_SOCIALE addizionale, quindi, di non essere il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’utente, la quale ha ad oggetto somme non percepite per sé (ma riscosse per conto dello Stato) e nemmeno in minima parte trattenute (avendole invece immediatamente trasferite all’RAGIONE_SOCIALE);
con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del T.U. accise e RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2008/118/CE, nonché dell’art. 267 TFUE, dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Legge cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE Legge cost. n. 87/1953, ed invoca l’obbligo di questa Corte di rimettere la questione qui dibattuta alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.
I motivi, congiuntamente esaminati, data la loro connessione, non meritano accoglimento.
2.1. In via preliminare, deve darsi atto che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 19 giugno 2025, resa nella causa C – 645/23, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a definire i limiti del potere impositivo degli Stati membri alla luce del diritto dell ‘ Unione, ha ritenuto che, in assenza di (dimostrazione di) finalità specifica (§. 53), sussista un contrasto con il diritto dell ‘ unione (§ 54) RAGIONE_SOCIALE normativa nazionale che istituisce l’imposta addizionale all’accisa sull’elet tricità. Sul tema era già intervenuta C. cost. 43/25 (seguita dalle pronunce di questa Corte, rese a partire dall ‘ udienza pubblica dello scorso 23 aprile 2025).
In particolare, la corte europea -pur riconoscendo efficacia solo verticale alla direttiva (§ 59) -ha affermato che ‘un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l ‘ illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un ‘ imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un
venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell ‘ onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare’ (§ 61).
2.2. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito finora da Cass. n. 13742/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), <>.
2.3. Avuto riguardo al disposto di cui all ‘ art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.
In definitiva il ricorso va rigettato, sia pure previa correzione RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e l ‘ univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME