Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16761 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 16761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
R.G.N. 21445/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21445-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/02/2020 R.G.N. 372/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta a far affermar l’irripetibilità delle somme pretese dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di pensione di vecchiaia eccedente l’importo effettivamente dovuto;
per la Corte di merito, l’evidenza palese dell’errore nel computo dei valori reddituali ai quali parametrare il trattamento erogato, escludeva l’affidamento sulla correttezza dell’erogazione, in conformità con Cass. n.8564 del 2016;
avverso tale sentenza ricorre COGNOME NOME, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo, che prospetta la nullità radicale della pronuncia impugnata per carenza o apparenza della motivazione dev’essere disatteso ;
possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
è irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);
q uanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione;
tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232);
nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie, per avere i giudici d’appello esposto in modo perspicuo le ragioni a
fondamento della ripetibilità delle somme, fondando il convincimento sul concorrente rilievo della provvisorietà dell’erogazione e dell’evidenza dell’errore di calcolo, evidenza giustificata, a sua volta, mediante ala specifica indicazione dei pertinenti dati numerici attestanti l’importo della pensione oltremodo superiore all’importo della retribuzione;
in ogni caso la Corte di merito si è attenuta ai principi consolidati (v., fra tante, Cass. n.8731 del 2019 e numerose successive conformi) che, in vicenda affine a quella ora all’esame e con accertamento in fatto intangibile in codesta sede, ha confermato la decisione di merito che, a fronte della condotta di chi abbia omesso di segnalare una evidentissima discrasia nella liquidazione provvisoriamente eseguita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, facilmente ravvisabile a ragione della clamorosa discrepanza tra stipendio ricevuto in costanza di lavoro e pensione successivamente erogata ha ritenuto siffatta condotta chiaramente volta ad approfittare coscientemente di un errore clamorosamente evidente e ben riconoscibile dell’Ente erogante la pensione;
il secondo motivo, con il quale si avversa la regolazione delle spese di lite, non segue miglior sorte, per avere la Corte di merito svolto il giudizio di regolazione delle spese in coerenza con l’esito della lite;
segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20