Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5332 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5332 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28886-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dapprima dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e poi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, difesa dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stato;
– controricorrente –
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME, GIÀ COMMISSARI LIQUIDATORI DELLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
nonché
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ISPETTORATO TERRITORIALE DELL ‘ EMILIA-ROMAGNA;
– intimati –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI FORLÌ depositato il 24/7/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, ammessa in chirografo al passivo RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE, aperta in data 4/6/1993, per la somma di €. 479.114,25, ha dedotto che: – tra il 1994 e il 1999 sono stati effettuati cinque piani di riparto parziali; – in data 29/7/2009 è stato depositato il piano di riparto finale, pubblicato l ‘ 8/8/2009, al quale la reclamante è stata iscritta per una percentuale pari a poco più del 18%; – la procedura è stata, quindi, chiusa; – la reclamante si è, tuttavia, avveduta di somme ulteriori non distribuite per irreperibilità dei creditori e ha, quindi, chiesto, con ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, comma 5°, l.fall., l ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate per i creditori irreperibili; – il giudice delegato, con decreto del 16/10/2015, ha riconosciuto il fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta, autorizzando il commissario liquidatore all ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme; – l ‘ istante ha, quindi, chiesto al commissario di procedere nei termini indicati dal giudice delegato; – quest ‘ ultimo, tuttavia, con decreto del 10/2/2016, ha revocato il proprio precedente provvedimento, rilevando che l ‘istanza era stata ‘ erroneamente presentata al giudice fallimentare … piuttosto che all’ autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione ‘; -impugnato il silenzio di quest ‘ ultima innanzi al giudice amministrativo, il relativo contenzioso si è definitivamente chiuso con sentenza del Consiglio di Stato che, in data 20/7/2018, ha ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, nuovamente proposto ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, comma 5°, l.fall.
1.3. Il giudice delegato ha, tuttavia, ritenuto l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza sul rilievo che: -‘ le somme destinate agli irreperibili sono state depositate dai Commissari Liquidatori in libretti bancari nominativi aperti … in data 26.5.2010 ‘ ; -‘ il termine di cinque anni previsto dall ‘ art. 117, comma 4, L.F. per reclamare tale somma è pertanto spirato il 26.5.2015 o, al più tardi, il 7.6.2015, quando i Commissari Liquidatori hanno depositato i libretti di deposito presso la Cancelleria del Tribunale ‘ .
2.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 26 l.fall., avverso tale decreto, deducendo che il termine di cinque anni di cui all ‘ art. 117, comma 4°, l.fall., non ha natura decadenziale.
2.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito al reclamo, proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale sul rilievo che il giudice delegato aveva erroneamente ritenuto l ‘ applicabilità del nuovo testo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 l.fall. a una procedura aperta in data anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, dovendosi, piuttosto, applicare la normativa anteriore, la quale non prevedeva la possibilità per i creditori di soddisfarsi sulle somme destinate agli irreperibili.
2.3. Il tribunale, con il decreto impugnato, ha rigettato il reclamo.
2.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che doveva essere accolta l ‘ impugnazione incidentale proposta dal reclamato, ritenendo che: – la norma invocata dalla società reclamante non poteva trovare applicabile in una procedura, come quella aperta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aperta prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006; doveva, piuttosto, applicarsi la normativa previgente di cui
all ‘ art. 2 del r.d. n 149/1910, sui depositi giudiziari presso l ‘ ufficio postale incaricato del relativo servizio, e all ‘ art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito dalla l. n. 181/2008, sulla devoluzione al RAGIONE_SOCIALE giustizia RAGIONE_SOCIALEe somme non reclamate entro cinque anni; – il diritto di accrescimento, di conseguenza, poteva essere azionato con esclusivo riguardo alle procedure aperte successivamente all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma di cui al d.lgs. n. 5 cit..
2.5. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 23/9/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
2.6. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.7. NOME COGNOME e NOME COGNOME, già commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, e la RAGIONE_SOCIALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, contestando l ‘ omessa decisione sui motivi di reclamo, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo facendo esclusivo riferimento alle argomentazioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE in sede di reclamo incidentale, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi, in violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c., e di motivare in modo non apparente, in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., sui motivi addotti a sostegno del reclamo che la stessa aveva proposto a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 26 l.fall. e, tra l ‘ altro, afferenti, a: la natura interpretativa e la conseguente applicabilità retroattiva del nuovo testo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 l.fall. anche alle procedure
concorsuali aperte prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006; – il difetto di qualsivoglia portata decadenziale del termine quinquennale previsto dall ‘ art. 117 l.fall.; -la permanente valenza, in punto di giudicato endofallimentare e di legittimo affidamento, RAGIONE_SOCIALE ‘ originario decreto con il quale, in data 16/10/2015, il giudice delegato aveva accolto l ‘ istanza RAGIONE_SOCIALEa reclamante di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 l.fall.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 117, commi 4° e 5°, l.fall., come novellato dall ‘ art. 107 del d.lgs. n. 5/2006, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato il reclamo con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate per i creditori irreperibili e non riscosse da questi ultimi, senza, tuttavia, considerare che: – tale istanza era stata proposta conformemente alla decisione con cui il Consiglio di Stato, confermando la competenza del giudice delegato a decidere sulla stessa, aveva espressamente riconosciuto che erano ‘ fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali ‘ di cui all’ art. 11 c.p.a., a voler, in tal modo, affermare che, una volta risolta la questione RAGIONE_SOCIALEa competenza del giudice delegato a provvedere sull ‘ istanza ex art. 117 l.fall ., il procedimento di ‘ rinvio ‘ , introdotto da J-RAGIONE_SOCIALE nelle forme RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza ex artt. 117 l.fall. e 11 c.p.a., avrebbe dovuto necessariamente portare a confermare la già disposta assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme in favore RAGIONE_SOCIALEa stessa; – l ‘ interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, comma 5°, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, ne impone, del resto, l ‘ applicazione anche alla procedura per cui è causa, trattandosi di una norma d ‘ interpretazione autentica di quella originaria e, come tale, applicabile anche alle procedure concorsuali avviate prima RAGIONE_SOCIALEa
sua entrata in vigore; – d ‘ altra parte, il laconico testo RAGIONE_SOCIALEa disposizione originaria, che si limitava a prevedere che ‘ per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito ‘ e che ‘ il certificato di deposito vale quietanza ‘, non permette di trarre argomenti contrari all ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina così come disegnata dal d.lgs. n. 5/2006 alle procedure pendenti, anche perchè, a ragionare diversamente, il fine RAGIONE_SOCIALEa miglior tutela dei creditori, perseguito dal d.lgs. n. 5/2006, verrebbe vanificato proprio dall ‘ art. 150 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, manifestandosi, in tal modo, una palese contraddittorietà tra tale norma e il fine dichiaratamente perseguito dal legislatore, che si risolverebbe in una violazione del principio di ragionevolezza e, dunque, nell ‘ illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa stessa.
3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., con assorbimento del terzo, che lamenta l ‘ omessa pronuncia sulla questione concernente la qualificabilità del termine di cinque anni previsto dall ‘ art. 117, comma 4°, l.fall., nella versione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, come termine di decadenza.
3.4. Questa Corte, infatti, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha già avuto modo di affermare che: l ‘ art. 117, comma 5°, l.fall., nel testo introdotto dall ‘ art. 107 del d.lgs. n. 5/2006, richiamato per la liquidazione coatta amministrativa dall ‘ art. 213, comma 4°, l.fall., trova applicazione (come può evincersi dall ‘ art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, in relazione a quanto stabilito dall ‘ art. 18, comma 4, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto) esclusivamente alle procedure concorsuali che (a differenza di quella aperta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) sono state aperte in data successiva all ‘ entrata RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, dovendo ritenersi, per contro,
che, come ha condiviso il tribunale, le procedure aperte in epoca anteriore siano assoggettate solo alla normativa previgente sulle forme dei depositi giudiziari ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2 del r.d. n. 149/1910 presso l ‘ ufficio postale incaricato del relativo servizio e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2 del d. l. n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181/2008, sulla devoluzione al RAGIONE_SOCIALE giustizia RAGIONE_SOCIALEe somme non reclamate entro cinque anni (Cass. n. 4514 del 2019).
3.5. Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, comma 5°, l.fall. nella formulazione introdotta dall ‘ art. 107 del d.lgs. n. 5 cit., le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l ‘ istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali (Cass. n. 5618 del 2020).
3.6. Tali principi sono stati affermati anche per la procedura di amministrazione straordinaria, cui si applica l ‘ art. 213 l.fall.: in tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, comma 3°, l.fall. (nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 5 cit. ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall.), non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori – quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo – poiché detta disciplina prevede un ‘ efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il
deposito RAGIONE_SOCIALEe somme presso l ‘ istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare (Cass. n. 18571 del 2025).
3.7. La disciplina di cui all ‘ art. 117, comma 3°, l.fall., antecedente alle modifiche di cui all ‘ art. 107, d.lgs. n. 5/2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa predetta norma), lì dove ha previsto l ‘ efficacia liberatoria del deposito presso l ‘ istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare RAGIONE_SOCIALEe somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non può, del resto, ritenersi in contrasto con l ‘ art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione RAGIONE_SOCIALEa proprietà (Cass. n. 4514 del 2019).
3.8. La pluralità RAGIONE_SOCIALEe soluzioni ragionevolmente ipotizzabili per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa problematica concernente la destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate nel piano di riparto e non riscosse dagli assegnatari induce, infine, ad escludere che la mera adozione di differenti criteri da parte RAGIONE_SOCIALEe diverse discipline succedutesi nel tempo possa dar luogo ad un ‘ ingiustificata disparità di trattamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale; ciò in quanto, non configurandosi la redistribuzione RAGIONE_SOCIALEe predette somme come una scelta costituzionalmente obbligata, l ‘ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina introdotta dall ‘ art. 107 del d.lgs. n. 5 cit. alle procedure concorsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discrimine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un valido
elemento di diversificazione RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche (Cass. n. 4514 del 2019, in motiv.).
Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in €. 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, il 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME