Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 697 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 697 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22238/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (S.N.A.M.I.) SEZIONE DI UDINE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 72/2023 pubblicata il 10.5.2023 della Corte d’Appello di Trieste, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, S.n.aRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE) sezione di Udine, ha agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, denunciando l’antisindacalità della riorganizzazione del Servizio di continuità assistenziale (già c.d. Guardia medica) disposta con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE del maggio 2021 ed attuata con determinazione del responsabile del Servizio del gennaio 2022, nel senso della concentrazione nelle sedi denominate come maggiori (Udine, Gemona, Tarvisio) rispetto alle sedi minori (Tavagnacco, Moggio e Pontebba) e ciò senza accordo con le organizzazioni sindacali, come si sosteneva sarebbe stato necessario.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Udine, con pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello di Tri este, adita dal gravame dello RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale muoveva dal presupposto di fatto, da essa ritenuto pacifico, della ricorrenza di una grave carenza di organico del personale medico assegnato al Servizio, che rendeva impossibile la copertura dei relativi turni, sottolineando altresì la concomitanza rispetto alla recente pandemia, vertendosi su circostanze verificatesi tra il maggio 2021 ed il gennaio 2022.
Ciò posto, la Corte del merito riteneva corretto il richiamo del primo giudice all’art. 3 dell’RAGIONE_SOCIALE Integrativo Regionale (di seguito, AIR) , secondo cui in caso di criticità le Aziende potevano modificare l’assetto organizzativo del Servizio di continuità assistenziale ed altresì il richiamo all’art. 6, punto 5, del medesimo AIR, secondo cui diverse modalità organizzative e gestionali potevano essere previste in modo condiviso con le organizzazioni sindacali, mediante regolamento aziendale eo accordo integrativo aziendale.
Si affermava quindi, nella sentenza di appello, che il ‘condividere’ le modifiche era concetto diverso da quello di ‘concordare’ le stesse e si sottolineava come il riassetto organizzativo fosse avvenuto in base a Regolamento, come consentito in via assolutamente alternativa rispetto all’intervenire di accordo aziendale, essendo stato comunque esso preceduto da adeguata trattazione e informazione con le parti sociali, come risultava dal verbale del Comitato RAGIONE_SOCIALEle versato in atti.
Quanto alla successiva determinazione del gennaio 2022, la Corte d’Appello riteneva che essa avesse portata essenzialmente attuativa e consequenziale a quanto disposto sul piano regolamentare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alle assegnazioni delle sedi ed alla disciplina dele rotazioni, profilo quest’ultimo che era da intendere come riguardante i criteri di assegnazione all’interno di una stessa sede , e non altro.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Sono in atti memorie di ambo le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , degli artt. 64 e 67 dell’RAGIONE_SOCIALE, concluso ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed approvato dalla RAGIONE_SOCIALE del 29.07.2009 Rep. n. 93/CSR.
Il motivo muove dall’assunto secondo cui , nella continuità assistenziale, vi sarebbe uno stretto legame del medico con la sede di servizio e che per tale ragione l’art. 64, co. 5, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito,
RAGIONE_SOCIALE) prevedeva che fosse nell’ambito degli «accordi aziendali» che fossero «definiti i criteri di mobilità intraziendale».
Quindi, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto unilateralmente provvedere alla riorganizzazione del maggio 2021, senza previo accordo in sede sindacale e quindi la delibera assunta in violazione di quella disciplina nazionale era illegittima e, ledendo una prerogativa delle organizzazioni dei medici, antisindacale.
Il secondo motivo è rubricato come riguardante la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 c.c. e 12 Disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 6, comma 5, dell’RAGIONE_SOCIALE Integrativo Regionale FVG Quadro attuativo del Capo III sulla Continuità Assistenziale dell’ACN del 2009 per i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEna RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui prevede che diverse modalità organizzative del Servizio di continuità assistenziale possono essere previste, in modo condiviso con le Organizzazioni Sindacali, da regolamento aziendale e/o RAGIONE_SOCIALE Integrativo RAGIONE_SOCIALEle, mancanti nella fattispecie in esame.
Il motivo sostiene che l’adozione mediante ‘regolamento’ delle modifiche in contestazione non sarebbe legittima, perché il regolamento è strumento inidoneo ad introdurre ex novo una disciplina diversa da quelle prevista negli accordi nazionali, regionali o aziendali.
Pertanto, il decreto del maggio 2021 non poteva essere considerato un regolamento e certamente, nel caso di specie, non era possibile, proprio per il contrasto con l’art. 64, com m a 5 dell’ACN di cui al primo motivo, provvedere in tal modo in via alternativa all’accordo aziendale disponendo diverse modalità organizzative.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati.
Dalla sentenza di appello, con accertamento in fatto che non risulta contestato e di pertinenza del giudice del merito, risulta che il decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE del maggio 2021 fu assunto in presenza di una grave
carenza di personale medico assegnato al Servizio di continuità assistenziale e delle difficoltà conseguenti alla recente pandemia.
Di seguito, la Corte d’Appello, pur facendo riferimento all’art. 3 dell’AIR, ha inequivocamente affermato che con quell’atto l’RAGIONE_SOCIALE ha inteso modificare l’assetto organizzativo del medesimo Servizio, in ragione della situazione di fatto di cui sopra.
Ciò posto, e tenuto conto che il contenuto degli ACN va conosciuto d’ufficio (Cass. 9 novembre 2018, n. 28764), è evidente che quanto accaduto non può ridursi ad una disciplina della mobilità interaziendale, quanto ad una vera e propria temporanea riorganizzazione del servizio.
Perciò, i provvedimenti datoriali trovano giustificazione non nell’art. 64, co. 5, dell’ACN del 2009 -che concerne la mobilità intraaziendale rispetto ad una certa organizzazione data ma nell’art. 62, co. 1, del medesimo ACN, secondo cui « al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali ».
Non sono del resto evidenziati profili di ridefinizione ‘in deroga’ del c.d. rapporto ottimale per le quali l’art. 16, co. 2, della L. Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 del RAGIONE_SOCIALE-Venezia Giulia prevede la disciplina mediante accordi integrativi regionali, potendosi semmai richiamare i commi 2 e 3 del medesimo art. 16, che prevedono « forme organizzative complesse, integrate e diffuse ….. in relazione alle specifiche esigenze del territorio di competenza » (comma 3) da attuare « sulla base di indicazioni operative stabilite dagli accordi di cui al comma 2 » (comma 4) e quindi di accordi integrativi regionali.
Si è però visto e la Corte d’Appello lo ha sottolineato, che la riorganizzazione temporanea che è stata attuata rientra sia nella previsione dell’art. 3, co. 3 dell’AIR, secondo cui « in caso di criticità …., le Aziende possono … proporre al Comitato RAGIONE_SOCIALE …. la modifica, anche temporanea, dell’assetto organizzativo », sia in quella dell’art. 6, u.c. del medesimo AIR, secondo cui « diverse modalità organizzative e gestionali possono essere previste in modo condiviso con le OOSS da regolamento aziendale e/ o RAGIONE_SOCIALE ».
Coordinando queste ultime norme, nella logica di fondo per cui spetta all’RAGIONE_SOCIALE come è normale che sia, dato l’afferire ad essa delle responsabilità sul piano sanitario -la strutturazione del servizio (art. 64, co. 1, ACN), ne deriva, come ritenuto dalla Corte d’Appello, che l’ente fosse tenuto a ‘condividere’ la tematica (art. 6, u.c. cit.) proponendola in sede di Comitato RAGIONE_SOCIALEle (art. 3 cit.) e comunque poteva provvedere unilateralmente (ancora art. 6, u.c., cit.).
Che ciò sia quanto avvenuto è incontestato e non si ravvisano dunque contrasti con la normativa di riferimento.
Quanto al tema del ‘regolamento’, di cui al secondo motivo, non può condividersi l’impostazione nominalistica propugnata dalla ricorrente.
Già si è detto della generale ricorrenza del potere organizzativo delle Aziende rispetto al servizio.
In tale logica, l’art. 6, u.c., sta semplicemente a significare che le modifiche organizzative, una volta partecipate in sede sindacale, possono poi essere attuate unilateralmente, come è normale che sia, non potendosi di certo subordinare l’operatività di un Servizio che altrimenti non possa essere gestito ad accordi sindacali che non riescano ad essere raggiunti.
Non vi è dunque alcuna violazione di regole ermeneutiche, ma anzi pieno inserimento dell’interpretazione della Corte di merito nel contesto della complessiva disciplina del settore.
In definitiva il ricorso va rigettato, perché non vi è stata alcuna violazione di prerogative sindacali, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro il 18 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME