Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23714 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 23714 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 22/08/2025
SENTENZA
sul ricorso 20228-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 124/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 129/2020;
Oggetto
Pubblico impiego – dirigente
R.G.N. 20228/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 17/06/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto;
udito l’avvocato NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 124/2021 ha accolto per quanto di ragione l’appello proposto dall’ARAP -Azienda regionale attività produttive (Regione Abruzzo), nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Avezzano, e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’ARAP al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 1.421,07, a titolo di premio di anzianità ex art.24 C.C.N.L. Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo; ha rigettato ogni altra ulteriore domanda proposta da NOME COGNOME con l’originario ricorso.
Il Tribunale di Avezzano, diversamente, aveva accolto la domanda del lavoratore che aveva impugnato la Deliberazione n. 222 del 21.04.2016, con la quale era stata revocata la precedente Deliberazione del Commissario Regionale n.238 del 27.12.2001, che aveva nominato il COGNOME quale Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (confluito poi per fusione nell’ARAP ai sensi della legge reg. Abruzzo n.23/2011, il cui comprensorio veniva a costituire l’Unità Territoriale n. 1 di Avezzano del l’ARAP), chiedendo la reintegra
nelle funzioni e nel trattamento economico di Direttore dell’Unità Territoriale n. 1 di Avezzano e la condanna dell’A.R.A.P. stessa al pagamento delle correlate differenze retributive e del premio di anzianità ex art. 24 C.C.N.L. Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando cinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l’ARAP.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta che ha illustrato nell’udienza pubblica chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, punto 18, della legge regionale 29 luglio 2011, n.23, nonché del punto 5.7 del relativo Disciplinare di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 421/P del 17 giugno 2013 in relazione alla deliberazione del Commissario straordinario ARAP n. 221 del 21 aprile 2016 (art. 360, n.3. cpc.) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 228, 229, cpc, nonché degli artt. 2730 e 2733 cc, in relazione al contratto di lavoro del 14 gennaio 2002 e al verbale n. 177 del C.d.A. ARAP del 30 giugno 2014 con riferimento alla deliberazione del Commissario straordinario ARAP n. 222 del 21 aprile 2016 (art. 360, n.3, cpc).
Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del decreto di nomina del Commissario n. 68 del 2015 adottata sulla base della delibera regionale della seduta del 10 novembre 2013, degli artt. 2, secondo comma, e
6, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 2009, n.4, dell’art.1, punti 10 e 18 della legge regionale 29 luglio 2010, n.23, nonché dei punti 5.5. e 5.7. del relativo disciplinare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 421/P del 17 giugno 2013 in relazione ai contratti di lavoro del 14 gennaio 2002 ed alla deliberazione del Commissario straordinario ARAP n. 222 del 21 aprile 2016 (art. 360, n.3, cpc). Violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc, nonché degli artt. 1362, cc, e d ell’art. 2103, cc, in relazione all’art. 2 del CCNL Dirigenti Consorzi Enti del 3 aprile 2012 allora vigente applicato da ARAP, agli artt. 4 e 6 del Regolamento dell’Organico del personale consortile, agli artt. 12 e 13 dello Statuto ARAP, al punto 5.5. del disciplinare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 17 giugno 2013, al contratto di lavoro del 14 gennaio 2002, al verbale del CDA dell’ARAP n. 177 del 30 giugno 2014, in riferimento alla deliberazione del Commissario straordinario di ARAP n. 222 del 21 aprile 2016 (art. 360, n.3, cpc).
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416, cpc, nonché degli artt. 2103 e 2697 cc, in relazione all’art. 1, punti 10 e 18, della legge regionale 29 luglio 2011, n.23, ai punti 5.5. e 5.7. del relativo Disciplinare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 421/P del 17 giugno 2013, all’art. 2 del CCNL applicato dall’ARAP; agli artt. 4 e 6 della Regolamento organico personale consortile, agli artt. 12 e 13 dello Statuto ATAP con riferimento al contratto di lavoro del 14 gennaio 2002 ed alla deliberazione del Commissario straordinario ARAP n. 222 del 21 aprile 2016 (art. 360, n.3, cpc).
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc, dell’art. 2, primo comma, della legge regionale Abruzzo n.4 del 2009, dell’art. 1, punti 3, 10 e 18 della legge regionale 29 luglio 2011, n.23, nonché dei punti 5.5. e 5.7 del pedissequo Disciplinare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 421/P del 17 giugno 2013, degli artt. 12, 13 e 14 dello statuto ARAP in relazione alla deliberazione del Commissario straordinario dell’ARAP n. 222 del 21 aprile 2016. Violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 115, cpc (art. 360, n. 3, cpc).
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2103 cc, dell’art. 36 Cost., nonché dell’art.1, punto 18, della legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 e del punto 5.7. del relativo Disciplinare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 17 giugno 2013 in relazione al contratto di lavoro del 14 gennaio 2002 nonché agli artt. 112 e 115 cpc (art. 360, n.3, cpc).
Occorre premettere che il giudizio in esame, come introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Avezzano (v. ricorso fasc. primo grado ricorrente) si incentra sulla domanda di annullamento della deliberazione n. 222 del 21 aprile 2016, con la quale il Commissario deliberava di: (…) ‘2) revocare la delibera del Commissario regionale n. 238 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto. ‘Dott. Ing. NOME COGNOME Riconoscimento di qualifica e nomina di Direttore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Av ezzano’; 3) stabilire, pertanto che dalla data del 01.05.2016 l’ing. NOME COGNOME svolgerà le sole mansioni di Dirigente del Servizio Tecnico dell’Unità territoriale di Avezzano;
stabilire che gli emolumenti percepiti attualmente verranno successivamente adeguati’.
Nella motivazione della delibera impugnata n. 222 del 2016 si richiama il percorso professionale del dott. COGNOME già ‘Capo Servizio Tecnico, inquadrato nella posizione A del CCNL dei Dirigenti’, poi nominato con delibera 238 del 27 dicembre 2001 Direttore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano; si ripercorrono le vicende normative del Consorzio, l’atto di fusione del 3 aprile 2014 con il quale i Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L’Aquila, di Fermo e del Vastes e sono stati accorpati nell’ARAP (come effetto della fusione l’ARAP ‘subentra ex art. 2504 bis, cc, in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dei singoli Consorzi che si estinguono’, v. art. 8 atto di fusione doc. 11 produzione ricorrente primo grado); la nomina in data 26 febbraio 2016 del Direttore Generale dell’ARAP; ‘l’esigenza di uniformare tutte le posizioni dirigenziali per una corretta politica di gestione del personale che verrà sviluppata per funzioni e non per appartenenza a uni tà territoriali ‘ (v. delibera 222 del 2016, doc. 21 produzione ricorrente di primo grado).
Occorre anche premettere che il Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2015 (verbale n. 47/3), ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge reg. n. 4 del 2009, in ragione della sussistenza di gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità ri spetto alle finalità istituzionali dell’ARAP da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 22 (si v. i commi 4 e 5, produzione primo grado ricorrente) dello Statuto, procedeva alla revoca del Consiglio di Amministrazione ‘incaricando un
Commissario per la gestione straordinaria dell’Ente, ai sensi dell’art 6, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2009’ (v. doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado ricorrente).
Ed infatti l’art. 6 della legge reg. n. 4 del 2009 , cui rimanda il paragrafo 5.4. ‘Revoche e scioglimento’ del Disciplinare come mod. dalla delibera Giunta regionale 421/P del 17 giugno 2013 (v. fascicolo ricorrente), ai commi 13, prevede ‘1. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle direttive della Giunta regionale o alle finalità istituzionali dell’ente ovvero in presenza di situazioni di necessità e urgenza o allorquando sia prevista da leggi statali o regionali, propone alla Giunta regionale la revoca del direttore dell’Agenzia; la Giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente e alle direttive della Giunta regionale da parte del Presidente dell’Istituto ovvero del Consiglio di amministrazione dell’Azienda, ovvero in presenza di situazioni di necessità e urgenza o allorquando siano previsti da leggi statali o regionali, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato con procedura d’urgenza.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e in ogni ulteriore caso in cui si renda necessaria la nomina di un commissario, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina un
commissario per la gestione straordinaria dell’ente regionale interessato’.
Dunque, la nomina del Commissario ha fondamento legislativo, e nella specie è stata adottata con delibera motivata in relazione ai parametri normativi, di talché non sono fondati i profili di censura relativi alla legittimazione ad adottare la delibera impugnata, né rientra nel thema decidendum , ed è pertanto inammissibile, il vaglio della complessiva attività organizzativa e gestionale svolta dal Commissario nel suo mandato, nonché di altri provvedimenti adottati dallo stesso, quali atti presupposti della delibera impugnata, quali la nomina del Dirigente Generale dell’AR AP, atteso che si tratta di autonomi procedimenti e non emerge dagli atti di causa un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto impugnato sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr., Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).
7. Tanto premesso, si osserva che gli articolati motivi di ricorso, che vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione perché tutti devono confrontarsi ed essere rapportati alla complessa unitaria vicenda estintiva che ha interessato il Consorzio di sviluppo industriale di Avezzano, nel richiamare ed illustrare le fonti normative e convenzionali, e la documentazione indicata e allegata, si incentrano sulla censura della sentenza di appello per aver erroneamente ritenuto la legittimità della delibera n. 222 del 2016, benché la stessa
avesse determinato la perdita da parte del ricorrente dell’incarico in precedenza conferito dal Commissario regionale di Direttore del Consorzio di Avezzano, e del relativo incentivo economico, che esso ricorrente avrebbe dovuto conservare anche dopo l’i stituzione (art. 1, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2011) dell’Azienda Regionale delle Aree Produttive, ARAP, ente pubblico economico, in cui si erano fusi, così estinguendosi, i Consorzi per lo sviluppo industriale, tra cui quello di Avezzano, atteso che il quadro normativo e contrattuale avrebbe garantito la persistenza della posizione lavorativa apicale di cui era in possesso.
I motivi non sono fondati, e ciò in ragione del quadro normativo e provvedimentale in cui si inserisce la vicenda in esame.
8.1. Con la delibera del 27 dicembre 2001 (v. fascicolo ricorrente) il dott. COGNOME già dirigente alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, con incarico dirigenziale di Capo del Servizio tecnico, premesso, tra l’altro, che ai sensi dell’art. 2 del CCNL dei Dirigenti ‘sono dirigenti i direttori e coloro che hanno responsabilità dirigenz iali riconosciute e costanti’, veniva nominato Direttore del RAGIONE_SOCIALE Avezzano, con mansioni di cui all’art. 4 del Regolamento organico e disciplinare del personale consortile, mantenendo anche le funzioni di Dirigente del Servizio tecnico, con l’attribuzione del trattamento retributivo aggiuntivo previsto dall’art.21 del CCNL Dirigenti ‘Trattamento retributivo del Direttore del Vigente CCNL-FICEIDirigenti’ (che è rubricato nella copia del CCNL FICEI del 3 aprile 2012, prodotta dal
ricorrente, fascicolo di primo grado: ‘Contratti a tempo determinato’ e che per tali contratti rinvia alla contrattazione locale).
Con la legge regionale Abruzzo n. 23 del 2011 è stata istituita l’ARAP, ente pubblico economico, che svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale all’epoca esistenti ; l’ARAP è subentrata ai Consorzi per lo sviluppo industriale nella titolarità dei beni strumentali (comma 6); l’ARAP opera nei comprenso ri tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le esistenti sedi consortili (comma 10).
Con il Disciplinare (art. 2, Modalità di costituzione dell’ARAP) si è stabilito che l’ARAP veniva costituit a mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti (Teramo, Sangro, L’Aquila, Sulmona, Avezzano e Vasto con esclusione di quello Chieti-Pescara posto in liquidazione), e che la stessa è dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L’art. 5 del Disciplinare (Organizzazione dell’ARAP) ; al punto 5.6. si prevede che le Unità territoriali sono articolazioni territoriali dell’ARAP corrispondenti alle sedi dei Consorzi industriali, con competenza nei rispettivi comprensori.
L’Organo Amministrativo dell’RAGIONE_SOCIALE nomina il Direttore generale che tra l’altro, come previsto dallo Statuto (art. 14) ‘b) dirige e coordina in autonomia la gestione tecnico-amministrativa
aziendale compresa la gestione del personale con i relativi poteri di firma’.
Per quanto qui rileva, in particolare, il comma 18 della legge reg. n. 23 del 2011 ha previsto che ‘Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale (…) transita all’ARAP nelle medesime funzioni’.
Analoga previsione è contenuta nel Disciplinare, come modificato dalla delibera della Giunta regionale 421/P, punto 5.7, comma 1, dove è previsto che ‘il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi, previa informazione e consultazione sindacale (…), passa all’ARAP conservando i diritti già maturati presso i Consorzi.
8.2. Il quadro normativo e deliberativo sopra richiamato evidenzia che il dott. COGNOME dirigente del Consorzio, già ricopriva l’incarico dirigenziale di Capo del Servizio tecnico, e che a tale incarico dirigenziale, dopo un periodo di facente funzioni, con la delibera del 2001 si era aggiunto quello sempre dirigenziale di Direttore, rispetto al quale era stato previsto un trattamento retributivo aggiuntivo.
Come si evince dalla stessa delibera impugnata del 2016, che incide sulla delibera del 2001, la posizione del ricorrente quanto all’incarico dirigenziale di Direttore del Consorzio, non era stata confermata/rinnovata dopo la costituzione dell’ARAP e l’esti nzione del Consorzio (lo stesso disciplinare, punto 5.7. individua un procedimento, con consultazione sindacale, per il
passaggio all’ARAP), di talché oggetto della revoca era l’incarico conferito in un ben diverso contesto normativo, dove la figura del dirigente Direttore del Consorzio, che si aggiungeva a quelle del Dirigente capo del Servizio tecnico e di Dirigente capo del Servizio amministrativo (indicate anch’esse nella delibera del 2001) era coerente con l’autonomia di ogni singolo Consorzio e con le connesse esigenze di direzione e coordinamento anche in vista del raggiungimento degli obiettivi. Di talché l’incari co di Direttore del Consorzio si poneva quale ‘apicale’, come deduce il ricorrente, ma nell’economia del singolo Consorzio, atteso che le funzioni/mansioni connesse (dirigere e coordinare tutte le attività ed il funzionamento dell’intera organizzazione strutturale e degli uffici, v. delibera n.238 del 2001), riportate a pagg. 21-23 del ricorso riproducendo stralcio del Regolamento consortile, sono poi state, nella sostanza, assorbite dalle più ampie e complesse funzioni/mansioni del Presidente/Amministratore unico (art. 12 Statuto ARAP) e del Direttore Generale (art. 14, lett. a-l dello Statuto ARAP) dell’ARAP , in cui si sono fusi i singoli Consorzi.
In tal senso depone lo stesso art. 2 del CCNL che prevede ‘Al Direttore è comunque garantita, ai fini organizzativi, la posizione apicale nell’ordinamento dell’Ente’, e cioè nel Consorzio, di talché tale posizione non può traslare in un contesto ben più complesso e in cui non è più riferibile a un soggetto giuridico, il Consorzio, ormai estinto, fermo restando, come nella specie, la salvaguardia della funzione dirigenziale, sia per la persistenza dell’incarico dirigenziale di Capo del Servizio Tecnico, sia, come affermato dalla Corte d’Appello in
ragione dell’accertamento di fatto, proprio del giudice del merito, secondo cui ‘Quello dedotto in giudizio (e quello accertato dal primo giudice), a parere del Collegio, non integra affatto una fattispecie di demansionamento, atteso che le mansioni svolte presso l’ ARAP (che, si ripete, sono comunque di livello dirigenziale) non hanno comportato una riduzione ed un impoverimento di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che il COGNOME aveva precedentemente maturato presso il consorzio, dal momento che non risultano essere mai stati preclusi al lavoratore la piena utilizzazione e l’eventuale arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto e che non risulta neanche allegato il verificarsi di uno svilimento delle conoscenze e delle abilità professionali precedentemente acquisite’ (pag. 5 della sentenza di appello).
Dunque, correttamente la Corte d’Appello ha affermato che in presenza di una profonda riorganizzazione strutturale che ha fondamento legislativo, il Consorzio si è estinto e l’unità territoriale di Avezzano (al pari delle altre) ha perduto la sua autonomia operativa e gestionale, per divenire una mera articolazione territoriale del nuovo Ente, con il conseguente venir meno delle mansioni connesse alla figura, apicale nel Consorzio, del Direttore, come dimostrato peraltro dal fatto che tale incarico non viene menzionato nello Statuto dell’ ARAP, né nel Disciplinare, che al punto 5.7., si limita a prevedere le modalità del passaggio con salvaguardia delle funzioni, nella specie quelle dirigenziali di cui il ricorrente ha conservato la titolarità.
Nel passaggio all’ARAP il ricorrente ha mantenuto la qualifica di dirigente, venendo garantite le ‘medesime funzioni’ (art. 1, comma 18, legge 23 del 2011), in coerenza con l’art. 2 del CCNL che non limita tale qualifica ai Direttori, ma solo l’incarico d irigenziale di Capo del Servizio tecnico in relazione all’unità territoriale ARAP relativa al Comprensorio già di competenza del Consorzio di Avezzano, ha mantenuto effettività e coerenza con la fusione dei Consorzi nell’ARAP e l’estinzione degli stessi, a differenza dell’incarico di Direttore del Consorzio, che proprio per le mansioni connesse (ad es.: collaborazione con gli Organi consortili, supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio, assistenza alla Presidenza) è venuto meno, con conseguente veni meno del relativo incentivo, attesa l’istituzione (v. Statuto) del Presidente/Amministratore unico e del Direttore generale dell’A RAP
8. Il ricorso, che peraltro nella prospettazione delle censure fraziona il ragionamento decisorio della Corte d’Appello che si incentra sugli effetti della fusione e dell’ estinzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, deve essere rigettato, in quanto il legislatore regionale ha dato corso a una riorganizzazione che ha condotto alla delibera impugnata, che ha fatto venir in capo al ricorrente non le funzioni dirigenziali che ha continuato a svolgere, ma l’incarico dirigenziale di Direttore del suddetto Consorzio che è venuto meno a seguito dell’estinzione del Consorzio stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione