Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11584/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente/controricorrente incidentale- contro
Azienda RAGIONE_SOCIALE Universitaria Giuliano Isontina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente/ricorrente in via incidentale di Trieste n. 238/2018 depositata avverso la sentenza della Corte d’appello il 25/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda intesa all’accertamento del diritto a vedersi conferire dal 28 luglio 2017 (o da diversa data) sino al 13 marzo 2020 la titolarità
dell’incarico di struttura complessa di ‘pronto soccorso e medicina d’urgenza’ ovvero quella di medicina interna.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale precisava, in via preliminare, che la dott.ssa COGNOME non aveva inteso denunciare la revoca dell’incarico di direttore di struttura complessa di medicina d’urgenza ricoperta dal 2010, con incarico rinnovato nel 2015 per ulteriori cinque anni -bensì preteso l’accertamento del diritto a vedersi conferito de plano l’incarico per una delle due neocostituite strutture complesse, derivanti dalla riorganizzazione operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ad avviso dei giudici d’appello, il conferimento dei nuovi incarichi, connotati da profili di ruolo sostanzialmente diversi rispetto ai preesistenti, richiedeva il ricorso alla procedura comparativa prevista da ll’art. 15, comma 7 -bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, senza che la ASL fosse tenuta ad esplicitare i motivi di inadeguatezza della dott.ssa COGNOME La Corte di merito ha, quindi, escluso la violazione degli artt. 15ter e 15, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto non si era realizzata la revoca dell’incarico bensì la cessazione anticipata per effetto della riorganizzazione aziendale, che aveva comportato l’istituzione di nuove strutture ; ha, altresì, escluso la violazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dall’art. 16 del CCNL del 10 febbraio 2004, sul rilievo che tale disposizione non trovava applicazione nella fattispecie, in cui non si era verificata alcuna situazione di eccedenza. In ogni caso -si osserva conclusivamente nella sentenza impugnata -anche in ipotesi di violazione dell’art. 31, comma 1, CCNL 5 dicembre 1996, richiamato dal decreto dell’ASUI n. 508 del 28 luglio 2017, si verserebbe nell’ambito di una responsabilità di natura esclusivamente risarcitoria, senza poter configurare il diritto al conferimento di uno dei due incarichi.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando sei motivi, cui oppone difese l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste a sua volta la dott.ssa COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 15 e 15ter del d.lgs. 30 dicembre 2012 n. 502; la violazione degli artt. 29, commi 3 e 4, del CCNL dell’8 giugno 2000; la violazione degli artt. 24 e 28 del CCNL del 3 novembre 2005; la violazione dell’ art. 4, comma 1, lett. d), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158; la violazione dell’ art. 16, comma 6, del CCNL del 10 febbraio 2004; la violazione dell’ art. 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996; la violazione degli artt. 6, commi 1, 2 e 3, 19 e 33, commi 1-5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il diritto della ricorrente al conferimento dell’uno o dell’altro incarico di direzione di struttura complessa per cui è causa, essendo gli unici equivalenti a quello posseduto e vacanti nella dotazione organica dell’Ente. In particolare, la censura attiene all ‘ aver erroneamente ritenuto che il carattere ‘nuovo’ delle strutture complesse di ‘Pronto soccorso e medicina d’urgenza’ (afferente al DAI ‘emergenza urgenza ed accettazione’) ovvero di ‘medicina interna’ (afferente al DAI ‘medicina interna’) precludesse alla ricorrente, già direttore di struttura complessa in possesso dei requisiti necessari a dirigere anche tali strutture, di avere un diritto pieno e incondizionato al loro conferimento, atteso che, nel sistema degli artt. 15, comma 5, e 15ter , comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, il declassamento di un direttore di struttura complessa è possibile soltanto in caso di revoca sanzionatoria, anche alla luce delle regole degli artt. 16, comma 6, CCNL del 10 febbraio 2004.
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’ art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001; la violazione dell’ art. 9, comma 32, d.l. 31 maggio 2010 n. 78; la violazione dell’ art. 1, comma 18, d.l. 13 agosto 2011 n. 138; la violazione degli artt. 3, 97, 98 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sotto questo profilo, l ‘erroneità della sentenza impugnata discenderebbe dalla disciplina dell’art. 1, comma 18,
d.l. n. 138 del 2011 – non considerata dal giudice d ‘ appello -dalla quale si trae conferma del diritto dei direttori di struttura complessa ad un incarico equivalente secondo un meccanismo analogo a quello che vale, ex art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010 ed art. 1, comma 18, d.l. n. 138 del 2011, anche per i dirigenti di livello generale dello Stato.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 15, commi 7 e 7bis , d.lgs. n. 502 del 1992; la violazione dell’ art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001; la violazione dell’ art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010; la violazione dell’ art. 1, comma 18, n. 138 del 2011; la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; la violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata laddove assume che l’allora Azienda Ospedalier a Universitaria di Trieste non dovesse esplicitare le ragioni di inadeguatezza della dott.ssa COGNOME a dirigere l’una o l’altra delle due neocostituite strutture complesse, essendo obbligata ad avviare una nuova procedura ai sensi del d.P.R. n. 484 del 1997, in quanto, all’opposto, le regole degli artt. 15 e 15ter d.lgs. n. 502 del 1992 ed i principi generali in tema di obbligo di repechage , come trasmutati dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (ovvero attuativi delle regole degli artt. 3, 97 e 98 Cost.), imponevano un’esplicitazione delle ragioni della mancata assegnazione degli incarichi in contestazione.
4. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 16, comma 6, CCNL del 10 febbraio 2004, e 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996; la violazione degli artt. 1175, 1218, 1362, 1366, 1369, 1370 e 1375 cod. civ.; la violazione degli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502 del 1992, in ragione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Si censura la sentenza de qua nella parte in cui ritiene che l’art. 31, comma 1, del CCNL del 5 dicembre 1996, pur espressamente richiamato dalla delibera n. 508/2017 e dalla nota regionale 0007365 del 21 aprile 2016, non risulterebbe applicabile, atteso che presuppone necessariamente la sussistenza di una situazione di eccedenza rispetto alla dotazione organica
che, nella ricostruzione fornita dal giudice del merito, non sussisterebbe nel caso di specie.
Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce la violazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Il quarto mezzo, sopra riportato, viene svolto anche nelle forme dell’omessa pronunzia, sul rilievo che la Corte di merito non ha esaminato il quarto motivo di appello nella parte in cui veniva dedotta la violazione dell’art. 31 del CCNL anche in ragione della circostanza che la sua applicazione era stata assunta in sede di autovincolo tramite la nota regionale 0007365 del 21 aprile 2016 ed il decreto n. 508 del 28 luglio 2017 dell’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.
Infine, con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La censura esposta nel quarto e nel quinto motivo viene proposta anche nelle forme dell’omesso esame di un fatto decisivo , riferito alla circostanza se, tramite la nota regionale 0007365 del 21 aprile 2016 ed il decreto n. 508 del 28 luglio 2017, l’Azienda sanitaria Universitaria Integrata di Trieste si fosse autovincolata all’applicazione della disciplina dell’art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996 ovvero alla «previa valutazione dell’applicabilità dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5.12.1996, riguardante la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari in casi di ristrutturazione delle dotazioni organiche, stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro».
Con l’un ico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello, come il giudice di primo grado, aveva implicitamente rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata in ragione del fatto che solo a seguito del mancato conferimento (o del conferimento) di un nuovo incarico potrebbe sorgere l’interesse a contestare la situazione, mentre la dott.ssa COGNOME aveva proseguito n ell’incarico già ricoperto sino alla disattivazione
della struttura, poi sopraggiunta la sospensione del rapporto per effetto di aspettativa per mandato parlamentare.
In relazione alle questioni sottese alle censure sollevate il Collegio ravvisa la necessità di approfondire nel contraddittorio delle parti la disciplina applicabile per il conferimento di nuovi incarichi nel caso di cessazione dell’incarico ante tempus per riorganizzazione aziendale, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502 del 1992, e a ll’ art. 1, comma 18, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia, siccome anche evocate nelle richiamate censure, questione non esaminata espressamente, negli anzidetti termini, nelle precedenti decisioni di questa Corte, che pur ha affrontato la tematica sotto diversi profili.
E’ opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni con peculiare rilievo in diritto.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.