Rinvio per Trattative in Cassazione: Quando il Dialogo Prevale
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le battaglie legali si concludono con una sentenza che decreta un vincitore e un vinto. Spesso, la soluzione più efficace emerge dal dialogo e dalla negoziazione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione mette in luce proprio questo aspetto, concedendo un rinvio per trattative su richiesta congiunta delle parti. Questa decisione, sebbene di natura procedurale, sottolinea l’importanza che il sistema giudiziario attribuisce ai tentativi di risoluzione amichevole delle controversie, anche nel grado più alto di giudizio.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso tra Comune ed Eredi
La vicenda giudiziaria vedeva contrapposti un’amministrazione comunale, in qualità di ricorrente, e un gruppo di eredi, resistenti nel giudizio di legittimità. Il contenzioso, originato da una decisione della Corte d’Appello, era approdato sui banchi della Suprema Corte per la sua risoluzione definitiva. Tuttavia, prima che i giudici potessero esaminare il merito della questione, è intervenuto un elemento nuovo e significativo: la volontà comune delle parti di esplorare una via alternativa al conflitto.
La Richiesta Congiunta e il Rinvio per Trattative
Consapevoli della possibilità di trovare un punto d’incontro, i legali delle parti hanno presentato un’istanza congiunta alla Corte. La richiesta era chiara: ottenere un rinvio dell’udienza camerale a causa della “pendenza di trattative volte a valutare possibili definizioni della controversia”. In altre parole, le parti stavano attivamente negoziando per raggiungere un accordo che potesse porre fine alla lite senza attendere il verdetto della Corte. Questo passo dimostra una matura gestione del contenzioso, dove il confronto prevale sullo scontro.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto favorevolmente l’istanza. Con un’ordinanza interlocutoria, i giudici hanno ritenuto concedibile il rinvio e, di conseguenza, hanno disposto che la causa fosse “rinviata a nuovo ruolo”. Questa espressione tecnica significa che il processo viene temporaneamente sospeso e tolto dal calendario delle udienze, in attesa che le parti comunichino l’esito delle loro negoziazioni. Se le trattative avranno successo, il processo si estinguerà; in caso contrario, potrà essere riprogrammato per la discussione.
Le Motivazioni: Favorire la Soluzione Bonaria
Sebbene l’ordinanza sia concisa, la motivazione implicita è potente. Accogliendo la richiesta, la Corte non si limita a un mero atto amministrativo, ma lancia un segnale importante: il sistema giudiziario incentiva e supporta le soluzioni conciliative. Anziché procedere a ogni costo verso una sentenza, si offre alle parti lo spazio e il tempo necessari per trovare un accordo che possa soddisfare gli interessi di tutti in modo più equilibrato e rapido. Questo approccio non solo riduce il carico di lavoro dei tribunali, ma promuove anche una cultura della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), fondamentale per una giustizia più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.
Le Conclusioni: L’Importanza Strategica del Dialogo
In conclusione, questa ordinanza dimostra come il rinvio per trattative sia uno strumento procedurale di grande valore strategico. Per le parti, rappresenta un’opportunità per evitare i costi, i tempi e le incertezze di un giudizio di legittimità. Per il sistema giudiziario, è un modo per favorire l’economia processuale e la pacificazione sociale. La decisione conferma che, anche nell’ultimo grado di giudizio, la porta del dialogo rimane sempre aperta e che la giustizia più efficace è spesso quella negoziata, non solo quella imposta.
Per quale motivo le parti hanno chiesto un rinvio dell’udienza in Cassazione?
Risposta: Le parti hanno richiesto congiuntamente il rinvio perché erano in corso delle trattative volte a trovare una possibile definizione bonaria della controversia.
La Corte di Cassazione ha accettato la richiesta di rinvio?
Risposta: Sì, la Corte ha ritenuto che il rinvio potesse essere concesso e, di conseguenza, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, accogliendo l’istanza delle parti.
Cosa significa “rinviare la causa a nuovo ruolo”?
Risposta: Significa che la Corte ha tolto la causa dal calendario delle udienze fissate per quella data, posticipandola a una data futura che verrà stabilita successivamente, per permettere alle parti di proseguire le loro negoziazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° 5040 del ruolo generale dell ‘ anno 2019 , proposto da
Comune di Numana (P.L CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato ad Ancona in INDIRIZZO presso lo Studio Legale del difensore il quale chiede riceversi le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti recapiti: Fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL
Ricorrente
contro
Ascoli NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nato in Ancona (AN) il 14/07/1951 e residente in Ancona (AN) in INDIRIZZO in proprio e quale erede della signora NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), nata in Montegranaro (AP) il 23/09/1922 e deceduta in Ancona il 23/6/2017, COGNOME NOME (C.F.
CODICE_FISCALE), nata in Ancona (AN) il 27/11/1945 e residente in Ancona (AN) – INDIRIZZO, quale procuratrice generale di Ascoli NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nata in Jesi (AN) il 30/11/1981 e residente in Ancona (AN) – INDIRIZZO, e di Ascoli Edoardo (C.F. CODICE_FISCALE), nato in Chiaravalle (AN) il 24/12/1976 e residente in Ancona (AN) – INDIRIZZO (giusta procura generale Dott. NOME COGNOME 27/6/2009 rep. 49049 fasc. 18544, registrata in Ancona -Ufficio Atti Pubblici in data 01/07/2009 n. 7356 -serie 1T; doc. n. 2, fascicolo giudizio Corte di Appello) in proprio e quali eredi della signora NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, nata in Montegranaro (AP) il 23/09/1922 e deceduta in Ancona il 23/6/2017 ed anche tutti quali eredi (i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME) di NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE deceduto il 18/04/2009 (doc. n. 3 fascicolo giudizio Corte di Appello), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE del Foro di Ancona (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL) giusta procura originaria-mente su foglio separato, ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell’avvocato NOME COGNOME a Roma INDIRIZZO
Controricorrenti
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona n° 28 depositata il 10 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio dell’adunanza camerale ‘ stante la pendenza di trattative volte a valutare possibili definizioni della controversia ‘; ritenuto che tale rinvio può essere concesso; che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m.
la Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024, nella camera di