Rinvio dell’udienza: la Cassazione favorisce le trattative tra le parti
L’ordinanza interlocutoria in esame offre un chiaro esempio di come la procedura giudiziaria possa adattarsi per favorire soluzioni alternative delle controversie. Quando le parti manifestano la volontà di raggiungere un accordo, anche dinanzi alla Corte Suprema, la prassi consolidata è quella di concedere un rinvio dell’udienza per non ostacolare le trattative in corso. Questo principio, volto a promuovere l’economia processuale e la composizione bonaria delle liti, trova piena applicazione nel caso di specie.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale vede contrapposte una struttura sanitaria privata, in qualità di ricorrente, e un’azienda sanitaria locale, come controricorrente. La controversia, originata da una sentenza della Corte d’Appello, era giunta all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione.
In vista dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato una richiesta congiunta all’organo giudicante. La richiesta non verteva sul merito della questione, bensì sulla necessità di ottenere più tempo: le parti, infatti, avevano avviato delle trattative per risolvere la disputa in via amichevole e stragiudiziale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il rinvio dell’udienza
La Corte di Cassazione, preso atto della concorde volontà delle parti, ha accolto l’istanza. Con un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non definisce il giudizio ma ne regola lo svolgimento, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Questa decisione significa che il processo viene temporaneamente sospeso e sarà riprogrammato in una data futura. Tale scelta consente alle parti di proseguire e, auspicabilmente, concludere le loro negoziazioni senza la pressione di una scadenza processuale imminente.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica, la motivazione alla base della decisione è implicita ma chiarissima. La giustizia non è solo un meccanismo per risolvere i conflitti attraverso una sentenza, ma anche un sistema che deve incoraggiare, ove possibile, la risoluzione concordata tra le parti. Concedere un rinvio per trattative pendenti risponde a principi di economia processuale e di deflazione del contenzioso. Un accordo, infatti, estingue la lite in modo definitivo, evitando un’ulteriore attività giurisdizionale e garantendo una soluzione condivisa, spesso più soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti rispetto a una sentenza imposta dall’alto.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento, pur nella sua semplicità, ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la disponibilità del processo da parte delle parti. La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta di rinvio, non fa altro che riconoscere l’autonomia delle parti nel cercare una soluzione transattiva. Questa prassi ha importanti implicazioni pratiche: da un lato, incentiva gli avvocati a esplorare sempre la via del dialogo e dell’accordo; dall’altro, contribuisce a ridurre il carico di lavoro delle corti superiori, permettendo loro di concentrarsi sui casi in cui una soluzione giurisdizionale è veramente indispensabile.
Per quale motivo la Corte ha deciso di rinviare l’udienza?
La Corte ha rinviato l’udienza perché entrambe le parti in causa lo hanno richiesto concordemente, motivando la richiesta con l’esistenza di trattative in corso finalizzate a trovare un accordo e risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Cosa significa ‘ordinanza interlocutoria’?
È un provvedimento emesso dal giudice durante lo svolgimento di un processo che non decide la causa nel merito, ma serve a regolare aspetti procedurali. In questo caso, l’ordinanza ha disposto il posticipo dell’udienza.
Qual è l’effetto pratico del rinvio del processo a nuovo ruolo?
L’effetto pratico è che la causa viene tolta dal calendario delle udienze già fissate e verrà riprogrammata in futuro. Questo concede alle parti il tempo necessario per portare a termine le loro negoziazioni senza l’incombenza di una scadenza processuale immediata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23571 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n° 14158 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
Casa di Cura privata RAGIONE_SOCIALE del Dottor NOME COGNOME s.r.l. a socio unico (C.F. P_IVA e P. I.V.A. n. P_IVA), corrente in Città Sant’Angelo (PE), alla INDIRIZZO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. RLL LSN CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott. NOME COGNOME, con studio in Roma alla INDIRIZZO in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni indica i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL e telefax NUMERO_TELEFONO
Ricorrente
contro
Azienda Sanitaria Locale di Pescara (C.F./P.IVA P_IVA, corrente in Pescara, alla INDIRIZZO in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. NOME
COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (c.f.: NTN CODICE_FISCALE) del Foro di Lanciano (CH) con studio in INDIRIZZO – fax NUMERO_TELEFONO giusta procura speciale in calce al controricorso e giusta delibera di incarico legale del Direttore Generale dell’RAGIONE_SOCIALE di Pescara n. 1066/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale dell’avv. NOME COGNOME: p.e.c. EMAILpec.giuffre.it. L’Avv. NOME COGNOME, in relazione al presente procedimento, comunica che intende ricevere ogni comunicazione e notifica al numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero tramite posta elettronica certificata EMAILpec.giuffreEMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 449 depositata il 2 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
le parti hanno concordemente chiesto un rinvio dell’odierna adunanza camerale, in ragione delle trattative pendenti;
p.q.m.
la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025, nella camera di consi-