Rinvio Causa: Quando la Cassazione Posticipa la Decisione per Atti Mancanti
Il rinvio causa è un’eventualità tutt’altro che rara nel processo civile e rappresenta un momento di stasi, necessario per garantire il corretto svolgimento del giudizio. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di un singolo atto possa portare alla sospensione della decisione. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni procedurali che hanno portato a tale esito e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa: la controversia sulla competenza
La vicenda trae origine da una decisione di una Corte d’Appello, che aveva dichiarato la litispendenza tra due procedimenti. Il primo era un’impugnazione di un lodo arbitrale, mentre il secondo, avente il medesimo oggetto, era stato avviato precedentemente presso un Tribunale. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva ordinato la cancellazione dal ruolo del secondo procedimento, quello avviato successivamente.
Contro questa decisione, le parti soccombenti hanno proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la statuizione della Corte territoriale e chiedendo di stabilire quale fosse il giudice legittimato a proseguire.
La Decisione della Corte di Cassazione e il rinvio causa
Giunta al momento di decidere, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione di competenza. Al contrario, ha emesso un’ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio causa a un nuovo ruolo. La ragione di questa decisione è puramente procedurale: il fascicolo processuale era incompleto.
Nello specifico, mancavano agli atti le conclusioni scritte del pubblico ministero. Poiché la partecipazione di quest’ultimo è richiesta per legge in questa tipologia di procedimenti, la Corte ha ritenuto impossibile procedere alla deliberazione, rendendo necessario posticipare la trattazione per permettere l’acquisizione di tale documento fondamentale.
Le motivazioni
La motivazione alla base del rinvio causa è semplice e rigorosa: il rispetto delle norme procedurali. L’articolo 380 ter del Codice di Procedura Civile prevede che, in procedimenti come il regolamento di competenza, il pubblico ministero debba depositare le sue conclusioni. Questo atto non è una mera formalità, ma costituisce un contributo essenziale al processo decisionale del collegio giudicante, fornendo un parere terzo e qualificato sulla questione giuridica.
La Corte, rilevando l’assenza di tale parere, non poteva fare altro che fermare l’iter e ordinare alla cancelleria di attivarsi per la sua acquisizione. La decisione, quindi, non anticipa alcun esito sulla questione della competenza, ma si limita a ripristinare la corretta sequenza procedurale, garantendo che il giudizio si svolga nel pieno rispetto del contraddittorio e delle disposizioni di legge. L’ordinanza è, per sua natura, interlocutoria, poiché non definisce la lite ma si occupa di regolarne lo svolgimento.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono principalmente legate a un allungamento dei tempi processuali per le parti coinvolte. La questione di quale giudice debba decidere la loro controversia rimane irrisolta in attesa della prossima udienza. Tuttavia, il provvedimento ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la forma è garanzia di sostanza. Il rispetto meticoloso delle regole procedurali, come l’acquisizione di tutti gli atti necessari, è fondamentale per assicurare una decisione giusta e legittima. Il rinvio causa, sebbene possa apparire come un semplice intoppo, è in realtà uno strumento per tutelare l’integrità del processo e i diritti di tutte le parti coinvolte.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso per un rinvio causa invece di pronunciarsi sulla competenza?
La Corte ha disposto il rinvio perché mancava un atto processuale obbligatorio: le conclusioni del pubblico ministero, richieste dall’art. 380 ter c.p.c. Senza questo documento, il collegio non può deliberare validamente.
Che cos’è un’ordinanza interlocutoria?
È un provvedimento con cui il giudice non decide la causa nel merito, ma risolve una questione procedurale o impartisce disposizioni per il proseguimento del processo. In questo caso, ha organizzato l’acquisizione di un atto mancante.
Questa ordinanza stabilisce quale giudice dovrà trattare la causa originale?
No, l’ordinanza non affronta minimamente la questione di merito del regolamento di competenza. Si limita a posticipare la decisione a una data futura, dopo che il fascicolo processuale sarà stato completato con l’acquisizione delle conclusioni del PM.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza ex ar.42 c.p.c. iscritto al n. 26925/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in CESENATICO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in SAVIGNANO VICOLO COGNOME, INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-controricorrenti- avverso il decreto di estinzione della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. cronol. 3958/2024 depositato il 05/11/2024, in proc. n.r.g. 721/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
Con decreto nr 3958/2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava la litispendenza tra il procedimento relativo all’impugnazione del lodo arbitrale promosso da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e il procedimento avente lo stesso oggetto pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario in data 29 aprile 2024 (e dunque necessariamente instaurata con atto di citazione precedentemente notificato), anteriormente all’instaurazione del presente giudizio (promosso con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 e iscritto a ruolo in pari data) e ordinava la conseguente cancellazione dal ruolo.
Avverso tale decreto NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale.
La Corte rilevato che mancano agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell’art 380 ter c.p.c. rinvia la causa a nuovo ruolo , per l’acquisizione .
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per i relativi incombenti.
Così deciso in Roma, 11.09.2025
Il Presidente (NOME COGNOME)