Rinuncia parziale al ricorso: quando il giudice dispone il rinvio della causa a ruolo
Nel complesso panorama della procedura civile, la gestione dei processi con una pluralità di parti può presentare notevoli complessità. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: le conseguenze di una rinuncia al ricorso da parte di solo alcuni dei soggetti coinvolti. La decisione dei giudici di disporre il rinvio della causa a ruolo evidenzia la necessità di chiarezza sull’interesse a proseguire il giudizio da parte dei ricorrenti rimanenti prima di poter procedere a una decisione nel merito.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un gruppo di soggetti, tra cui una società e diverse persone fisiche, avverso una sentenza della Corte d’Appello. La controparte, un istituto bancario, si era regolarmente costituita per resistere all’impugnazione.
Durante il procedimento, due dei ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale atto menzionava di aver definito la controversia attraverso una transazione con la società cessionaria del credito originario. Tuttavia, il documento non specificava se l’accordo transattivo riguardasse anche le posizioni degli altri ricorrenti né chiariva se, per questi ultimi, persistesse l’interesse alla pronuncia sul ricorso.
La Decisione della Corte: il rinvio della causa a ruolo
Di fronte a questa incertezza, la Suprema Corte ha ritenuto di non poter decidere la causa. L’atto di rinuncia, essendo parziale e ambiguo riguardo al suo perimetro di applicazione, impediva ai giudici di comprendere se la materia del contendere fosse cessata per tutti o solo per alcuni.
Invece di emettere una pronuncia definitiva, la Corte ha optato per una soluzione procedurale: un’ordinanza interlocutoria che dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con questa decisione, il processo viene di fatto sospeso e restituito alla cancelleria. Sarà compito di quest’ultima compiere gli atti necessari per acquisire i chiarimenti richiesti, verificando se gli altri ricorrenti intendano proseguire nel giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del provvedimento risiede nel principio fondamentale di garantire il corretto svolgimento del processo e di decidere sulla base di un quadro fattuale e giuridico chiaro. La Corte non può presumere la volontà delle parti. Se la rinuncia di alcuni ricorrenti lascia dubbi sull’interesse degli altri, procedere con una decisione sul merito sarebbe prematuro e potenzialmente lesivo del diritto di difesa.
Il rinvio della causa a ruolo si configura quindi come uno strumento prudenziale, volto a sanare un’incompletezza informativa essenziale. Solo una volta accertato in modo inequivocabile chi siano le parti ancora interessate a una pronuncia, il collegio potrà fissare una nuova udienza per la discussione del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica per chi si trova a gestire contenziosi con più parti. In caso di accordi transattivi parziali, è fondamentale che gli atti di rinuncia siano redatti con la massima chiarezza, specificando esplicitamente quali parti sono coinvolte e quali posizioni processuali vengono definite. Un’ambiguità su questo punto, come dimostra il caso di specie, non porta a una rapida conclusione del giudizio ma, al contrario, può causarne un allungamento dei tempi a causa della necessità di passaggi procedurali aggiuntivi come il rinvio della causa a ruolo.
Cosa succede se solo alcuni dei ricorrenti in un processo decidono di ritirare il loro ricorso?
Il processo non si conclude automaticamente. Se l’atto di rinuncia non chiarisce se anche gli altri ricorrenti abbiano perso interesse alla causa, il giudice deve verificare la loro posizione prima di procedere. In questo caso, la Corte ha sospeso il giudizio per ottenere questi chiarimenti.
Che cos’è un rinvio della causa a nuovo ruolo?
È una decisione procedurale con cui un giudice posticipa una causa, togliendola temporaneamente dal calendario delle udienze. La causa viene reinserita in un momento successivo, una volta risolte le questioni procedurali o informative che ne impedivano la trattazione, come l’incertezza sull’interesse delle parti.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa invece di decidere sul merito del ricorso?
La Corte ha rinviato la causa perché l’atto di rinuncia presentato da due dei ricorrenti era ambiguo. Non era possibile capire se l’accordo transattivo coinvolgesse anche gli altri e, di conseguenza, se questi ultimi avessero ancora interesse a ottenere una sentenza. Per evitare di emettere una decisione inutile o ingiusta, la Corte ha preferito sospendere il giudizio per fare chiarezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12375/2022 R.G. proposto da:
COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI DONATO COGNOME rappresentati e difesi dall’avv NOME COGNOME nonché da COGNOME rappresentati e difesi dall’avv NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato dall’avv NOME COGNOME controricorrente
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE‘, cessionaria del credito originariamente vantato da ‘RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE e ‘RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE‘
intimate avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2761/2021 depositata il 03/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi nei confronti del BANCO BPM Spa Gruppo Bancario e avverso la sentenza 2761/2021 depositata il 03/11/021 della Corte di appello di Bologna.
Il Banco BPM s.p.a. si è costituita con controricorso.
Con atto del NOME e NOME COGNOME hanno presentato atto di rinuncia al ricorso dando atto di aver definito la vertenza transattivamente con ‘RAGIONE_SOCIALE‘, cessionaria del credito originariamente vantato da ‘BANCO BPM s.r.l. ‘ (doc. 2) , rappresentata dalla propria mandataria e procuratrice speciale ‘RAGIONE_SOCIALE ed hanno pertanto chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Dalla rinuncia non è dato comprendere se tale definizione transattiva abbia o meno riguardato anche gli altri ricorrenti o se per essi permane l’interesse alla pronuncia sul ricorso.
Appare quindi necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per i relativi incombenti.
Così deciso in Roma 26.2.2025