Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
1.Il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte da NOME COGNOME (assunta dal 1.11.1999 alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE con contratto di lavoro di diritto privato, qualifica di funzionario ed inquadramento nella categoria G del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già aderenti all’RAGIONE_SOCIALE , e successivamente transitata alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE) , volte ad ottenere il riconoscimento dell’applicabilità al rapporto di lavoro del suddetto CCNL, nonché degli aumenti retributivi previsti in occasione dei vari rinnovi contrattuali e la condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 35.925,94 a titolo di differenze retributive maturate fino al 31.12.2009, oltre accessori.
La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME avverso tale sentenza , ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 16.873,23 a titolo di differenze retributive maturate dal 5.1.2002 al 31.12.2008, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo.
La Corte territoriale ha osservato che, in conformità a quanto deliberato dall’RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel verbale di Adunanza del 25.6.1998, i bandi di concorso per l’assunzione di personale successivamente pubblicati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano previsto che ai vincitori sarebbe stato applicato il trattamento giuridico ed economico di base previsto per i diversi profili professionali dal CCNL del 9.9.1996 per il personale dipendente dalle aziende di telecomunicazion i, già aderenti all’RAGIONE_SOCIALE, nonché il riconoscimento di un superminimo individuale determinato in rapporto all’esperienza maturata nelle materie oggetto del colloquio, ed erogabile in qu ota fissa e in quota variabile in relazione ai risultati conseguiti.
Ha inoltre rilevato che secondo la lettera di assunzione RAGIONE_SOCIALE ricorrente il rapporto di lavoro era regolato, per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla medesima e per quanto compatibile, dal vigente CCNL delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE già aderenti all’RAGIONE_SOCIALE del 9.9.1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
Considerato che il contratto individuale nulla aveva stabilito in ordine alla progressione economica e di carriera RAGIONE_SOCIALE lavoratrice neoassunta, il giudice di appello ha ritenuto che il rinvio al contratto collettivo «per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente lettera di assunzione e per quanto compatibili» comprendesse anche i miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione richiamata in sede di rinnovo; ha poi richiamato l’ordine di servizio del 16 giugno 2000, con cui il Direttore del RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto applicabili, limitatamente agli incrementi dei minimi tabellari, gli aumenti concordati in occasione del rinnovo e del RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Ha quindi ritenuto fondata la domanda, nei limiti RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale e con l’esclusione degli aumenti del trattamento accessorio ; non ha ritenuto ostativa la circostanza che in data 12 aprile 2011, a seguito del riconoscimento a RAGIONE_SOCIALE dello status di ente pubblico non economico, era entrato in vigore il primo C.C.N.L. relativo al personale non dirigente dipendente dell’ente, atteso che il contratto in parola , pur regolando retroattivamente il biennio economico 2008/2009 all’art. 64 ave va fatto salvo il trattamento economico complessivo in godimento se più favorevole.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del contratto di assunzione stipulato da NOME COGNOME con l’ex RAGIONE_SOCIALE, falsa applicazione del CCNL ex RAGIONE_SOCIALE, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
1321 cod. civ., in relazione a ll’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabili i miglioramenti economici previsti in sede di rinnovo del CCNL limitatamente ai minimi tabellari.
Sostiene che il verbale di Adunanza del 25.6.1998 de ll’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva influire sul trattamento economico RAGIONE_SOCIALE COGNOME, atteso che il successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 1.11.1999 aveva disciplinato il trattamento economico in modo completo e omnicomprensivo; evidenzia che gli aspetti non disciplinati dal suddetto contratto riguardavano solo il trattamento giuridico (circostanza, questa, che aveva trovato conferma negli atti ed accordi sindacali conclusi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le OO.SS.).
Evidenzia che il contratto di assunzione aveva riconosciuto ai dipendenti trattamenti economici differenziati e notevolmente più elevati rispetto a quelli riconosciuti a parità di qualifica e mansioni agli altri dipendenti pubblici collocati in analoghe posizioni, tanto da comportare il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile; precisa che il contratto di assunzione aveva previsto in aggiunta al trattamento retributivo un premio annuo di produttività che non trovava riscontro nella disciplina del CCNL del settore telecomunicazioni né negli accordi di armonizzazione del 19.7.2000.
Assume che ai rapporti di lavoro instaurati dall’ex RAGIONE_SOCIALE tecnico il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE era applicabile solo in via residuale, tanto che il centro aveva autonomamente disciplinato l’orario di lavoro, il sistema di classificazione del personale, il p remio di produttività e l’autonomia dell’organismo era stata espressamente evidenziata dell’accordo sindacale dell’11 giugno 2002 che non conteneva alcun rinvio al RAGIONE_SOCIALE
Aggiunge che il quadro normativo di riferimento era mutato, a seguito dell’intervenuta soppressione di RAGIONE_SOCIALE ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni e del conseguente transito ope legis del relativo personale alla nuova RAGIONE_SOCIALE, ferma restando la conferma dell’assoggettamento del personale transitato alle regole vigenti nel settore del lavoro pubblico; evidenzia che l’espressa previsione normativa dell’applicazione del C CNL del Comparto Ministeri al personale
dell’RAGIONE_SOCIALE, ribadita anche dallo Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, in seguito alla definizione con apposito DPCM del ruolo organico e RAGIONE_SOCIALE tabella di equiparazione delle qualifiche del personale confluito dalle strutture soppresse a quelle esistenti nel comparto Ministeri, poteva unicamente dare luogo alla corresponsione del trattamento ivi previsto per il livello di inquadramento, con eventuale attribuzione di un assegno ad personam non riassorbibile qualora vi fosse una differenza tra il trattamento in godimento e q uello derivante dall’applicazione del CCNL.
Precisa che in attesa dell’adozione del DPCM di definizione del ruolo e delle tabelle di equiparazione necessarie per l’inquadramento del personale RAGIONE_SOCIALE , il trattamento economico applicato al personale proveniente dai ruoli del soppresso RAGIONE_SOCIALE, fra cui la ricorrente, è stato quello risultante dall’inquadramento nel ruolo del citato ente soppresso, ai sensi del CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Addebita alla Corte territoriale di avere violato il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., in quanto si era limitata a considerare il senso letterale delle parole senza procedere all’indagine sulle comuni intenzioni delle parti e senza valutare il comportamento complessivo delle stesse anche successivo al contratto.
2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione, sotto il profilo del quantum , del contratto di assunzione stipulato da NOME COGNOME con l’ex RAGIONE_SOCIALE, falsa applicazione del CCNL ex RAGIONE_SOCIALE, violazione e mancata applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE del personale non dirigente, sottoscritto in data 12.4.2011 ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 dall’ARAN con le OO.SS. per il periodo normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e del successivo CCNL RAGIONE_SOCIALE del 24.5.2011 relativo al biennio economico 2008-2009; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 40, 45 e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dalla legge n. 15/2009 e dal d.lgs. n. 150/2009, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere recepito senza alcun esame critico e senza alcun approfondimento le conclusioni del CTU, che non aveva tenuto conto del mutato contesto normativo e contrattuale nell’ambito del quale si era svolto
il rapporto di lavoro, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE soppressione del RAGIONE_SOCIALE tecnico per la RUPA e del trasferimento del personale di altre Amministrazioni Pubbliche (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e successivamente RAGIONE_SOCIALE, Amministrazioni inserite nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e soggette alle procedure di contrattazione collettiva previste per le pubbliche amministrazioni).
Lamenta che il CTU non aveva tenuto conto del CCNL RAGIONE_SOCIALE del personale non dirigente, sottoscritto in data 12.4.2011 ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 dall’ARAN con le OO.SS. per il periodo normativo 2006 -2009 e biennio economico 2006-2007 e il successivo CCNL RAGIONE_SOCIALE del 24.5.2011 relativo al biennio economico 2008-2009 e gli accordi sindacali sottoscritti in autonomia dal RAGIONE_SOCIALE tecnico nel 2002.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto sollecita l’interpretazione diretta del contratto di assunzione.
La sentenza impugnata ha accertato che il contratto individuale di lavoro nulla ha stabilito in ordine alla progressione economica e di carriera RAGIONE_SOCIALE COGNOME e che in ordine agli aspetti non espressamente disciplinati dalla lettera di assunzione, e per quanto compatibile, ha previsto l’applicazione del CCNL per i dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE già aderenti all’RAGIONE_SOCIALE sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura del contratto individuale e di accordi sindacali.
Deve in proposito essere ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), in quanto la ricerca RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2 021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
Riguardo al sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017).
Nella specie il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la violazione del l’art. 1362 cod. civ. per violazione del canone ermeneutico relativo alla comune intenzione delle parti, nella sostanza sollecita una diversa interpretazione del contratto di assunzione, esegesi riservata al giudice di merito.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum .
La Corte territoriale ha osservato che il CCNL relativo al personale non dirigente dipendente di RAGIONE_SOCIALE, pur avendo regolamentato retroattivamente il biennio economico 2008/2009, attraverso la previsione contenuta nell’art. 64, ha fatto salvo il trattamento economico complessivo in godimento qualora fosse, come nel caso di specie, più favorevole.
La censura, nel sostenere che al rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE COGNOME dovevano essere applicati i CCNL RAGIONE_SOCIALE del 12.4.2011 e del 24.5.2011 non spende alcuna argomentazione per confutare tali statuizioni.
La clausola di salvaguardia inserita nel l’art. 64 del CCNL, che fa salvo il trattamento economico complessivo in godimento del personale già di ruolo nel RAGIONE_SOCIALE, è peraltro conforme all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 177/2009, secondo cui ‘ 3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l’Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con
contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 “.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. L’ammissione alla prenotazione a debito, infatti, riguarda le sole amministrazioni dello Stato o quelle espressamente autorizzate da norme di legge.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO ;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME