Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9652/2023 R.G. proposto da: COGNOME (o COGNOME) NOME, elettivamente domiciliato in Lecce INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI n. 851/2023 depositata il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.1.- Nel procedimento iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO risultano inseriti due ricorsi proposti avverso due differenti provvedimenti del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
1.2.- Primo ricorso -Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.) in attesa della risposta dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in merito alla identificazione dello straniero, ha prorogato il trattenimento di COGNOME (o COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro RAGIONE_SOCIALE per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui a ll’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 , con il seguente dispositivo: ‘Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di RAGIONE_SOCIALE presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decreto di fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione. Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30 ‘.
Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 27/4/2023 . Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione,
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
1.3.- Secondo ricorso -Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con decreto deposito in data 31/5/2023, su richiesta della Questura di RAGIONE_SOCIALE in attesa che venisse organizzato il volo charter per il rimpatrio, ha prorogato il trattenimento di COGNOME (o COGNOME) NOME, c.f. CODICE_FISCALE, cittadino della Costa d’Avorio, presso il
Centro di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 «in ragione della probabile ed imminente organizzazione del volo charter»
Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 31 /5/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Va preliminarmente rilevato che i due ricorsi, proposti avverso due distinti provvedimenti del Giudice di pace, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro generale la pluralità dei provvedimenti impugnati.
A tal fine, è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, di modo che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso ed agli atti ad esso relativi.
Il presente procedimento e quello di nuova formazione dovranno essere, quindi, fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 6911/2023, per ragioni di connessione, trattandosi di tre ricorsi proposti dal medesimo ricorrente COGNOME NOMEo COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, con l’assistenza del medesimo difensore.
P.Q.M.
-Dispone, previo rinvio a nuovo ruolo, la formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso relativo al decreto del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE depositato in data 31/5/2023 ed agli atti ad esso relativi;
Dispone, quindi, che il presente procedimento e quello di nuova formazione, siano fissati per la trattazione alla medesima adunanza
camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 6911/2023.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023 e in sede di