Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3143  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9652/2023 R.G. proposto da: COGNOME (o COGNOME) NOME, elettivamente domiciliato  in Lecce INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  che  lo  rappresenta  e  difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE  che  lo  rappresenta  e difende
-resistente- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di BRINDISI n. 851/2023 depositata il 27/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.1.-  Nel  procedimento  iscritto  al  NNUMERO_DOCUMENTO  risultano inseriti due ricorsi proposti avverso due differenti provvedimenti del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
1.2.- Primo ricorso -Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.) in attesa della risposta dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in merito alla identificazione dello straniero, ha prorogato il trattenimento di COGNOME (o COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro RAGIONE_SOCIALE per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui a ll’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 , con il seguente dispositivo: ‘Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di RAGIONE_SOCIALE presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decreto di fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione. Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30 ‘.
Il  cittadino  straniero  ha  chiesto,  con  un  mezzo  illustrato  con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 27/4/2023 . Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione,
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
1.3.- Secondo ricorso -Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con decreto deposito in data 31/5/2023, su richiesta della Questura di RAGIONE_SOCIALE in attesa  che  venisse  organizzato  il  volo  charter  per  il  rimpatrio,  ha prorogato  il  trattenimento  di  COGNOME  (o  COGNOME) NOME,  c.f. CODICE_FISCALE,  cittadino  della  Costa  d’Avorio,  presso  il
Centro  di  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  ‘RAGIONE_SOCIALE‘  per  ulteriori  trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del  d.lgs.  n.286/1998  «in  ragione  della  probabile  ed  imminente organizzazione del volo charter»
Il  cittadino  straniero  ha  chiesto,  con  un  mezzo  illustrato  con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 31 /5/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.-  Va  preliminarmente  rilevato  che  i  due  ricorsi,  proposti avverso due distinti provvedimenti del Giudice di pace, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro generale la pluralità dei provvedimenti impugnati.
A tal fine, è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, di modo che  la  Cancelleria  proceda  alla  formazione  di  autonomo  fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso ed agli atti ad esso relativi.
Il presente procedimento e quello di nuova formazione dovranno essere,  quindi,  fissati  per  la  trattazione  alla  medesima  adunanza camerale,  unitamente  al  terzo  ricorso  iscritto  al  numero  di  R.G. 6911/2023,  per  ragioni  di  connessione,  trattandosi  di  tre  ricorsi proposti dal medesimo ricorrente COGNOME NOMEo COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, con l’assistenza del medesimo difensore.
P.Q.M.
-Dispone,  previo  rinvio a nuovo  ruolo,  la  formazione  di autonomo  fascicolo  processuale  con  proprio  numero  di  Registro generale  in  relazione  al  secondo  ricorso  relativo  al  decreto  del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE depositato in data 31/5/2023 ed agli atti ad esso relativi;
Dispone, quindi, che il presente procedimento e quello di nuova formazione, siano fissati per la trattazione alla medesima adunanza
camerale,  unitamente  al  terzo  ricorso  iscritto  al  numero  di  R.G. 6911/2023.
Così  deciso  in  Roma,  il  30  novembre  2023  e  in  sede  di