Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2526 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Tribunale di Avellino, NOME nel procedimento immobiliare n. 106/2010 – RAGIONE_SOCIALE Giustizia;
-intimato – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, n. 29269/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha inviato, in data 21 ottobre 2023, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (EMAIL), agli indirizzi p.e.c. RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile e del Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Cassazione, nonché all’indirizzo e -mail dell’Ufficio Ruolo RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, un messaggio p.e.c. avente ad oggetto « ricorso per revocazione » e nel corpo del quale (non dunque quale distinto documento allegato) è riversato un testo dichiaratamente diretto « Alla Suprema Corte di Cassazione Sezione 3 civile » e intitolato « ricorso per revocazione dell’ordinanza RG N.22311/2022 n. sez. 3390/2023 n. rg 29269/2023 data pubblicazione 20.10.2023 »;
con p.e.c. del 23 ottobre 2023 la Segreteria RAGIONE_SOCIALE Prima Presidenza ha inoltrato tale messaggio al competente ufficio « per il protocollo »; in pari data si è proceduto alla iscrizione a ruolo;
con successiva p.e.c. del 24 ottobre 2023 il COGNOME ha inoltrato il medesimo messaggio nuovamente agli indirizzi suindicati ed anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Generale dello Stato;
in data 16 gennaio 2024 l’atto così iscritto a ruolo è stato trasmesso alla Terza Sezione Civile;
in data 20 marzo 2024 è stata depositata proposta di definizione, ex art. 380bis cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità con la seguente motivazione:
« Il ricorso si pone in macroscopico conflitto con le regole dettate dal codice di rito per il processo di legittimità (v. per un caso analogo, Cass. n. 4433/2022; nonché, in relazione ad analogo ricorso per revocazione proposto dal medesimo odierno ricorrente, Cass. n. 5640/2024);
soffermandosi solo sui vizi più immediata evidenza, esso è anzitutto improcedibile, non essendosi provveduto al deposito, nei termini di legge, né del ricorso notificato (peraltro, non è stata fornita alcuna prova che il ricorso sia stato notificato ai legittimi contraddittori), né di copia autentica del provvedimento impugnato, in spregio al disposto dell’art. 369 c.p.c. ;
il ricorso è poi inammissibile per la medesima ragione già evidenziata dal provvedimento che si vorrebbe revocato: esso è proposto da soggetto privo RAGIONE_SOCIALE abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di avvocato e, dunque, non iscritto nello speciale RAGIONE_SOCIALE patrocinio in Cassazione, che (come noto) è requisito previsto dall’art. 365 c.p.c., a pena di inammissibilità (Cass. n. 17317/2020);
esso, poi, è del tutto privo dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c., previsti a pena di inammissibilità ;
infine, i vizi da cui -in tesi -sarebbe affetto il provvedimento revocando potrebbero (in via di mera ipotesi) al più configurare errores in iudicando , ma non mai errori revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c., donde l’ulteriore ragione di inammissibilità »;
in data 15 aprile 2024 NOME COGNOME ha inviato agli indirizzi p.e.c. RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, del Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Cassazione, dell’Ufficio di protocollo RAGIONE_SOCIALE Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, dell’Avvocatura Generale dello Stato nonché dell’u fficio di protocollo del Tribunale di Avellino, un messaggio p.e.c. avente ad oggetto « Re:NUMERO_DOCUMENTO Proposta di definizione anticipata -applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa cogente, ricerca RAGIONE_SOCIALE verità, definizione » e nel corpo del quale (non dunque quale distinto documento allegato) è riversato un testo dichiaratamente diretto « Alla Suprema Corte di cassazione-terza sezione civile / all’attenzione del AVV_NOTAIO » con il quale si chiede (testualmente) « al AVV_NOTAIO e alle Eccellenze in indirizzo di voler affrontare la problematica
in ricorso, accogliere le osservazioni, in perfetta sintonia con le disposizioni che regolano la materia, e, conseguentemente nel merito annullare il verbale di aggiudicazione dell’asta, riportato in atti, che rappresenta un’aberrazione giuridica che lede i diritti individuali ma soprattutto la dignità dello Stato Italiano e RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea »;
in calce al medesimo messaggio è ritrascritto il testo del messaggio p.e.c. del 21 ottobre 2023;
è stata fissata per la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. l’odierna adunanza;
in data 2 dicembre 2024 il COGNOME ha inviato all’indirizzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Cassazione messaggio p.e.c. con oggetto « Re:R: NUMERO_DOCUMENTO NOTE per l’udienza del 12.12.2024 applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa cogente, ricerca RAGIONE_SOCIALE verità, definizione »;
considerato che:
a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ., « entro quaranta giorni dalla comunicazione » RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione da parte del consigliere AVV_NOTAIO, « la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione » [così nel testo modificato dall’art. 3, comma 4, lett. n) , d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 in virtù RAGIONE_SOCIALE norma transitoria di cui all’art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo] e che « in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391 »;
nella specie, alla stregua di quanto sopra esposto, la fattispecie legale descritta da tale disposizione non può considerarsi integrata (non può, cioè, considerarsi proposta una « istanza di decisione » quale indicata dalla norma e come tale idonea a produrre gli effetti da essa previsti);
ciò per almeno due motivi;
anzitutto perché manca un atto strutturalmente idoneo ad essere considerato quale « istanza di decisione »;
a norma de ll’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ., applicabile a tutti i ricorsi proposti successivamente al 1° gennaio 2023, « nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito RAGIONE_SOCIALE atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (…) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici »;
l’obbligatorietà del deposito telematico non potrà predicarsi nei casi in cui la parte stia in giudizio personalmente, quale però certamente non è quello in esame;
l’inosservanza delle dette modalità di deposito impedisce allora che all’atto possano attribuirsi gli effetti processuali auspicati dal suo autore (v. Cass. Sez. U. ordinanza n. 20019 del 19/07/2024; Sez. U. ordinanza n. 22074 del 24/07/2023, Rv. 668227; Cass. Sez. 1 20/04/2023, n. 10689);
in secondo luogo, e comunque, perché l’atto non risulta sottoscritto dal difensore, come pure chiaramente prescritto dall’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. (la modifica apportata dal citato decreto correttivo avendo eliminato la necessità del rilascio di « nuova procura », ma non anche la previsione che l’istanza debba essere sottoscritta dal difensore);
deve pertanto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio di revocazione;
infatti, una volta comunicata la proposta di definizione anticipata, perché la Corte possa/debba procedere alla successiva trattazione del ricorso nelle forme di cui all’art. 380bis.1 cod. proc. civ., come previsto
dal comma terzo dell’art. 380bis , occorrono tre requisiti, due formali strutturali, uno temporale: a) è necessario che la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, presenti istanza in tal senso; b) tale istanza deve essere sottoscritta dal difensore; c) l’istanza così sottoscritta deve essere presentata entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE p.d.a.;
« In mancanza » ─ stabilisce, come detto, l’ultimo inciso del secondo comma RAGIONE_SOCIALE citata disposizione ─ « il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391 »;
può dirsi, dunque, che, per converso, la fattispecie legalmente tipizzata RAGIONE_SOCIALE « rinuncia tacita » al ricorso si perfeziona ove manchi anche solo uno dei tre detti requisiti;
nel caso in esame ciò si verifica, mancando in realtà, come detto, ben due requisiti: un’istanza ritualmente depositata e, comunque, la sua sottoscrizione da parte del difensore;
non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi alcuna parte resistente;
la manifesta abnormità dell’atto processuale, già ben evidenziata dalla proposta e peraltro connotante altre analoghe iniziative poste in essere dalla parte in palese spregio delle più elementari norme processuali (non da ultimo con la proposizione del ricorso per cassazione dichiarato per analoghe ragioni inammissibile con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione), giustificano l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., nei termini di cui in dispositivo;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il presente giudizio di revocazione.
Condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 5.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza