Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7590 Anno 2019
Civile Sent. Sez. L Num. 7590 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 24191-2014 proposto da:
NOME GLYPH ope domiciliata GLYPH GLYPH legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– ricorrente-
GLYPH
2018
contro
4386 GLYPH RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo persona 10
studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 1517/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 2641/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per il
udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME. verbale
PROC. nr . 24191/2014
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 2126 del 2015, rigettava la domanda di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( di seguito per brevità, RAGIONE_SOCIALE) diretta ad accertare, in via principale, la nulli termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con RAGIONE_SOCIALE (cui subentrava RAGIONE_SOCIALE e quindi RAGIONE_SOCIALE per effetto di scissione parziale) e delle proroghe co riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a far data dal 6.10.2003 ed, in v subordinata, a riconoscere comunque l’anzianità di servizio maturata in forza de contratti a termine conclusi prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini de scatti retributivi, nonché il diritto all’inquadramento nel 3° livello del collettivo CAI o, quanto meno, nel 4° livello, a decorrere dal 2009.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza nr. 773 dell’1.4.2014, respingeva il gravame della lavoratrice.
2.1. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale giudicava il tempo trascorso t scadenza dell’ultimo contratto a termine e l’iniziativa giudiziale nonché l’avve assunzione a tempo indeterminato, già dal luglio 2008, indicativi della volontà di far valere l’accertamento della continuità del rapporto a far tempo dal 2003.
2.2. La Corte territoriale dichiarava, inoltre, inammissibile il motivo di appel cui era stata censurata la decisione di primo grado di rigetto della doman subordinata,volta al riconoscimento, in ogni caso, dell’anzianità di servizio, per es l’appellante limitata a riproporre le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
2.3. Infine, escludeva il diritto ad un inquadramento professionale superiore difetto di deduzioni, tanto nell’atto introduttivo di primo grado che in quello di idonee a superare quello attribuito dalla parte datoriale.
3. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, affidato a tre motivi.
4. Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.ci violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod.civ. nonché – ai sensi dell’art.3 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è oggetto di discussione tra le parti.
PROC. nr. 24191/2014
1.1. La decisione è censurata per aver la Corte distrettuale desunto la taci volontà di risolvere i contratti che avevano preceduto quello a tempo indeterminat dal mero decorso del tempo tra la scadenza dell’ultimo rapporto a termine e l’esperimento dell’azione giudiziale.
2. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.1. La censura è infondata quanto alla denunciata violazione di legge.
2.2. Si premette che, in linea di principio, l’assunto della ricorrente, in or carattere neutro del solo dato relativo al tempo decorso tra la cessazione del rappor e l’iniziativa giudiziale del lavoratore, è corretto e conforme alla giurisprude questa Corte in base alla quale la mancata impugnazione della clausola che fissa i termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di la tra le parti «a condizione che la durata di tale comportamento omissivo si particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra l parti» (ex plurimis, Cass., sez.un., nr. 21691 del 2016 -punti 55, 56, 57, 58-).
2.3. Tuttavia erra la ricorrente nel ritenere che la Corte di appello abbia disa l’enunciato principio di diritto; i giudici di merito, invero, non hanno dato r solo decorso del tempo ma piuttosto’ valutato lo stesso unitamente ad altr circostanze di fatto, come riportato nello storico di lite (hanno cioè valutato anc stipulazione, nelle more, del contratto a tempo indeterminato sin dal 2008).
2.4. L’accertamento operato dai giudici di merito, alla stregua di tali eleme costituisce invece apprezzamento di merito (così sezioni unite cit. e, successivamente Cass. nr. 29781 del 2017; Cass. nr. 13660 del 2018) insindacabile in questa sede, se non nei ristretti limiti in cui può esserlo ogni vicenda storica anteceden contenzioso giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 360 nr. 5 cod.proc.civ per tempo vigente.
2.5. Il vizio di motivazione, nella specie solo enunciato nella rubrica del mot incontra comunque il limite della cd. «doppia conforme», per essere stato il giudizio appello introdotto con atto del 18.10.2012.
2.6. Ai sensi dell’articolo 348 ommi 4 e 5, cod.proc.civ., allorquando la ter, c sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del prim comma dell’articolo 360.
2.7. Nella fattispecie di causa, il Tribunale aveva parimenti rilevato la vo risolutiva sulla base dei medesimi elementi di fatto.
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2.8. Non sfugge a questo Collegio l’eventualità (come affermato da Cass nr. 29781 del 2017 cit. ed, in seguito, ex plurimis, in motivazione da Cass. nr. 18750 del 2018 nonchè da Cass. nr. 19518 del 2018) che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio.
2.9.Tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o no immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, be unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità nel rispetto delle critiche come vincolate dall’ cod.proc.civ., e prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vice possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione perché sono differenti si le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi process del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame po a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni siffatti elementi.
2.10. GLYPH esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare Si tratta di del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilm orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzio nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loto apprezzamento.
3. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs nr. 368 del 2001, art. 6, in relazione alla direttiva nr. 1999/70/CE nella parte in sentenza non attribuisce rilievo, ai fini dell’anzianità di servizio, al periodo dei a termine.
4. Il motivo è inammissibile giacché non si confronta con il decisum.
4.1. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame relat alla questione qui illustrata, per essere le censure genericamente prospettate, violazione dell’art. 434 cod.proc.civ.
4.2.Parte ricorrente ignora siffatta statuizione ed invece che muovere critiche a stessa, al fine di incrinarne il fondamento giustificativo (allegando -e poi dimostr la specifica enunciazione dei motivi di appello), ripropone la questione riconoscimento dell’anzianità di servizio e della necessità di non discrimina lavoratori assunti a termine rispetto ai lavoratori assunti con contratto a t indeterminato.
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4.3. Come sviluppata, la censura si arresta al rilievo di inammissibilità, GLYPH per mancanza di motivo che possa rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ., (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017).
5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è de violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod.civ, dell’art. 36 Cost. dell’ CCAL CAI.
5.1. E’ censurata, in particolare, la statuizione con cui la Corte territori escluso il diritto ad un inquadramento superiore.
5.2. Anche il terzo motivo si arresta ad una valutazione di inammissibili derivante dalla mancata individuazione del motivo di critica vincolata riconducibile una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 cod.proc.civ. (tra le m Cass. nr. 18202 del 2008:«il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincol delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo assume una funzi identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipo tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una pre formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di cens enucleate dal codice di rito»).
5.3. La censura si risolve in una critica generica dell’esito della controver delle conclusioni raggiunte in sede di merito, non ammissibile alla stregua del vige sistema processuale.
6. Conclusivamente il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal comma 1-quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese d giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00, per compensi professionali, 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 tto della quater, dà a sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, cit. art. 13, comma 1 -bis.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.
tott.ssa NOME COGNOME