Rinuncia al Ricorso Incidentale: La Cassazione Chiarisce le Conseguenze
La gestione di un contenzioso complesso, come quello che arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, richiede una notevole strategia processuale. Tra gli strumenti a disposizione delle parti vi è la rinuncia al ricorso incidentale, un atto che può determinare la conclusione anticipata del giudizio. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte non solo ribadisce gli effetti di tale rinuncia, ma fornisce un chiarimento cruciale sull’inapplicabilità di sanzioni economiche accessorie, come il raddoppio del contributo unificato.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello. A seguito della decisione di secondo grado, una prima società (che in giudizio non si è poi costituita) notificava un ricorso per cassazione a una seconda società. Quest’ultima, a sua volta, decideva di difendersi depositando un controricorso e, contestualmente, proponendo un ricorso incidentale condizionato.
Tuttavia, in un momento successivo, la società controricorrente depositava telematicamente un formale atto di rinuncia al proprio ricorso incidentale. Questo atto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e dai difensori, ha cambiato le sorti del processo, portando la questione all’attenzione della Corte per la conseguente declaratoria.
La Rinuncia al Ricorso Incidentale e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preso atto della formale rinuncia. Verificata la conformità dell’atto ai requisiti previsti dall’articolo 390, secondo comma, del codice di procedura civile, ha applicato la diretta conseguenza normativa.
Ai sensi dell’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, la rinuncia a un ricorso, se accettata o se non necessita di accettazione, comporta l’estinzione dell’intero giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno emesso una declaratoria conforme, dichiarando estinto il procedimento di cassazione. Coerentemente con la natura della decisione, non vi è stata alcuna statuizione sulle spese di lite.
Le Motivazioni: Niente Raddoppio del Contributo Unificato
Il punto più significativo dell’ordinanza risiede nella motivazione relativa al contributo unificato. La Corte ha escluso categoricamente che alla rinuncia al ricorso incidentale potesse seguire il cosiddetto ‘raddoppio’ del contributo unificato.
I giudici hanno spiegato che tale raddoppio è una misura dal carattere lato sensu sanzionatorio, applicabile solo ed esclusivamente nei casi tipici previsti dalla legge: il rigetto integrale dell’impugnazione, la sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Citando precedenti consolidati (Cass. n. 6888/2015 e Cass. n. 19562/2015), la Corte ha ribadito che, trattandosi di una misura eccezionale, essa è di stretta interpretazione.
Pertanto, non è possibile applicarla in via estensiva o analogica a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore, come, appunto, l’estinzione del giudizio per rinuncia. La volontà di porre fine al contenzioso attraverso la rinuncia non può essere equiparata a un esito negativo del giudizio nel merito o a un vizio insanabile dell’atto introduttivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte consolida un principio di garanzia per il litigante. La scelta di rinunciare a un’impugnazione è una strategia processuale legittima che permette di chiudere una controversia in modo definitivo, senza incorrere in ulteriori oneri economici di natura sanzionatoria. Questo principio assicura che le parti possano valutare con maggiore serenità l’opportunità di abbandonare un grado di giudizio, qualora le circostanze lo suggeriscano, senza il timore di subire conseguenze pecuniarie punitive non espressamente previste dalla normativa.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso incidentale?
La rinuncia, se formalmente valida, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, ponendo fine al procedimento.
La rinuncia al ricorso incidentale comporta il pagamento di sanzioni come il raddoppio del contributo unificato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura sanzionatoria eccezionale che si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non può essere estesa al caso di rinuncia.
Quali sono i requisiti per una valida rinuncia al ricorso?
La rinuncia deve soddisfare i requisiti formali previsti dall’art. 390 del codice di procedura civile. Nel caso specifico, l’atto è stato depositato telematicamente e sottoscritto con firme digitali dal legale rappresentante della società e dai suoi difensori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Estinzione per rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17030/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente non costituito –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1885/2023, depositata il 2 maggio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha depositato telematicamente, in data 21 luglio 2023, controricorso per resistere al ricorso per cassazione asseritamente ad essa notificato dalla RAGIONE_SOCIALE a mezzo p.e.c. in data 14 luglio 2023 avverso la sentenza n. 1885/2023 della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica il 2 maggio 2023 e notificata il 22 maggio 2023;
con lo stesso atto ha proposto ricorso incidentale condizionato; l’iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base del deposito del detto atto; in data 13 settembre 2023 RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale;
considerato che:
è pervenuto, a mezzo deposito telematico, in data 13 settembre 2023, « atto di rinuncia al ricorso incidentale » sottoscritta con firme digitali dal legale rappresentante della società e dei suoi difensori;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non v’è luogo a provvedere sulle spese;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione sul ricorso incidentale per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME