Rinuncia Ricorso Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono semplici formalità, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di una causa. Una recente decisione della Corte di Cassazione illumina le severe conseguenze del silenzio di fronte a una proposta di definizione del giudizio, trasformando l’inerzia in una vera e propria rinuncia ricorso Cassazione. Questo decreto sottolinea l’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso, anche nelle sue fasi finali.
I Fatti del Caso: Il Silenzio che Porta alla Condanna
Una parte, dopo aver perso in Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione per far valere le proprie ragioni. Durante l’iter processuale, il giudice relatore, ai sensi dell’art. 380-bis del Codice di Procedura Civile, formulava una proposta per una definizione accelerata del giudizio. Questa proposta veniva regolarmente comunicata alle parti in data 08/04/2025.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro cui la parte ricorrente deve manifestare esplicitamente la volontà di proseguire, chiedendo una decisione sul ricorso. Nel caso di specie, questo termine trascorreva senza che la parte ricorrente si attivasse in alcun modo.
La Decisione della Corte: Conseguenze della Rinuncia Ricorso Cassazione
Di fronte all’inerzia della parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare rigorosamente la legge. Con il decreto in esame, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione.
La conseguenza più tangibile di questa decisione è stata la condanna della parte ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla controparte. Le spese sono state liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. Un esito che trasforma un silenzio procedurale in un significativo onere economico.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa interpretazione delle norme procedurali. L’articolo 380-bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, è chiaro: se, dopo la comunicazione della proposta del relatore, la parte ricorrente non presenta un’istanza di decisione entro quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. Questa è una presunzione legale di rinuncia, un meccanismo volto a snellire il carico di lavoro della Corte e a definire rapidamente i giudizi che non presentano più un reale interesse per chi li ha promossi.
Una volta accertata la rinuncia tacita, la Corte ha applicato l’articolo 391 del medesimo codice, che prevede, appunto, la dichiarazione di estinzione del giudizio e la regolamentazione delle spese processuali, ponendole a carico della parte rinunciante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto offre una lezione fondamentale per avvocati e parti processuali: nel giudizio di Cassazione, e in particolare nella fase regolata dall’art. 380-bis, l’inazione ha un peso determinante. Il silenzio non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una chiara volontà di abbandonare il ricorso. La presunzione di rinuncia ricorso Cassazione non è una mera formalità, ma un meccanismo con effetti definitivi e sostanziali, che chiude il processo e comporta la condanna alle spese. È quindi imperativo monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente le scadenze per evitare di veder sfumare le proprie ragioni e di subire, inoltre, una condanna economica.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge e il giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto.
La rinuncia tacita al ricorso in Cassazione comporta delle conseguenze economiche?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso, anche tacitamente a seguito del silenzio, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità, come liquidate dal giudice.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il giudizio in questo caso?
Il fondamento normativo si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e nell’art. 391 del medesimo codice, che ne disciplina la conseguente estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15871 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 15871 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24012/2024 R.G. proposto da:
COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME con domicilio telematico presso il suo indirizzo PEC, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. (BRZLDA69D29D969H)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.1416/2024 depositata il 15/05/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/04/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025