Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3653 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12565/2023 R.G. proposto da:
NOME BELLO NOME, rappresentato dall’amministratore di sostegno AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in proprio ed è elettivamente domiciliata in CataniaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso il proprio studio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3727/2022 depositata il 24/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Milano, con decreto n. 1236/2016, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE e al suo presidente NOME COGNOME di pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di € 70.000,00 per capitale e € 53.856,18 per interessi moratori calcolati ex art. 231/2002 a saldo delle prestazioni rese per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE Festival RAGIONE_SOCIALE festival n. 5.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4818/2021, respingeva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE confermando il provvedimento monitorio.
La Corte d’ appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 novembre 2022, rigettava l’impugnazione presentata da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE confermando la decisione resa dal giudice di primo grado.
NOME COGNOME, rappresentato dal suo amministratore di sostegno AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
AVV_NOTAIO, in qualità di amministratore di sostegno e difensore di NOME COGNOME, ha depositato in data 11 gennaio 2024 atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto.
Tale rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte costituita, che vi ha aderito con atto del 22 gennaio 2024.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024.