Rinuncia Ricorso Cassazione: Quando si Evita il Raddoppio del Contributo Unificato
La decisione di presentare un ricorso in Cassazione è un passo significativo, ma cosa succede se si cambia idea? L’ordinanza in esame chiarisce le conseguenze economiche di una rinuncia ricorso Cassazione, focalizzandosi su un aspetto cruciale: il raddoppio del contributo unificato. La Corte Suprema di Cassazione ha confermato un principio fondamentale: chi rinuncia volontariamente al proprio ricorso non subisce la sanzione del pagamento doppio.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Interrotto Volontariamente
Una società erogatrice di servizi idrici aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva, la stessa società ha depositato un’istanza formale di rinuncia, un atto previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile, manifestando così la volontà di non proseguire con il giudizio.
Dall’altra parte, il soggetto privato contro cui era stato diretto il ricorso (l’intimato) non si era costituito in giudizio, ovvero non aveva nominato un avvocato per difendersi in Cassazione.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia Ricorso Cassazione
Preso atto della volontà del ricorrente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza per dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. Questa è la conseguenza diretta della rinuncia: il processo si chiude senza una decisione nel merito. La Corte ha inoltre affrontato due questioni accessorie ma di grande rilevanza pratica: le spese legali e il contributo unificato.
Nessuna Pronuncia sulle Spese Legali
Poiché l’intimato non si era difeso, non ha sostenuto costi legali per il giudizio in Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non c’era motivo di emettere una condanna al pagamento delle spese.
Le Motivazioni sul Contributo Unificato
Il punto centrale e più interessante dell’ordinanza riguarda il mancato raddoppio del contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002) prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo iniziale.
La Cassazione ha ribadito, citando propri precedenti consolidati, che questa norma ha una natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria. Come tale, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata a situazioni non espressamente previste. I casi tipici che attivano il raddoppio sono quelli in cui l’impugnazione si conclude con un esito negativo per il ricorrente a seguito di una valutazione da parte del giudice.
La rinuncia ricorso Cassazione, invece, è un atto volontario della parte che previene la decisione del giudice sul merito dell’impugnazione. Non rientrando nell’elenco tassativo previsto dalla legge, non può far scattare l’obbligo del pagamento aggiuntivo. Applicare la sanzione anche alla rinuncia costituirebbe un’interpretazione estensiva o analogica non consentita per norme di questo tipo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza consolida un principio di notevole importanza per chiunque affronti un contenzioso. Scegliere di rinunciare a un ricorso in Cassazione non è solo una strategia per terminare una lite, ma ha anche una precisa e favorevole conseguenza economica. Evita infatti il raddoppio del contributo unificato, un costo che può essere significativo. La decisione sottolinea la netta distinzione tra una sconfitta ‘processuale’ (rigetto, inammissibilità) e una scelta volontaria di porre fine al giudizio. Per gli avvocati e le parti, ciò significa poter valutare la rinuncia come un’opzione strategica per contenere i costi, qualora le prospettive di successo del ricorso vengano riconsiderate.
Se si rinuncia a un ricorso in Cassazione, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Perché la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato?
Perché la norma che prevede il raddoppio è una misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo ai casi espressamente previsti (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
Cosa succede alle spese legali se la parte contro cui è fatto il ricorso non si difende e il ricorrente rinuncia?
In questo caso, come stabilito nell’ordinanza, non vi è luogo a una pronuncia sulle spese legali, poiché la parte intimata non ha sostenuto costi di difesa nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10024/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 57/2023 depositata il 12 gennaio 2023 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
avverso sentenza n. 57/2023 del Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti di NOME COGNOME, il quale non si è difeso;
in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato ‘istanza di rinuncia’, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.;
non essendosi difeso l’intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023