Rinuncia ricorso Cassazione: Quando il Processo si Ferma
La rinuncia ricorso Cassazione rappresenta uno strumento processuale decisivo che consente di porre fine a un contenzioso nel suo grado più alto. Questa scelta, se accettata dalla controparte, porta all’estinzione del giudizio, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Analizziamo un caso pratico per comprendere le dinamiche e le conseguenze di questa decisione, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore alimentare (la “Ricorrente”) aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Palermo dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva, la stessa società ha deciso di fare un passo indietro, depositando un atto di rinuncia ricorso Cassazione. In questo atto, la Ricorrente proponeva anche la compensazione delle spese legali sostenute nel giudizio di legittimità. La società controparte (la “Controricorrente”), a sua volta, ha accettato formalmente sia la rinuncia sia la proposta di compensazione delle spese.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della documentazione depositata, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi del ricorso originario, poiché l’atto di rinuncia, ritualmente notificato e accettato, ha privato il processo del suo oggetto. Di conseguenza, il Collegio ha formalizzato la chiusura del procedimento, senza entrare nel merito della questione legale che aveva dato origine all’appello.
Le Motivazioni della Decisione sulla Rinuncia ricorso Cassazione
La decisione della Corte si fonda su precise disposizioni del codice di procedura civile. La motivazione principale risiede nell’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia al ricorso, un atto unilaterale recettizio che, una volta portato a conoscenza della controparte e da questa accettato, produce l’effetto di estinguere il processo.
L’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile stabilisce che in caso di rinuncia, non si debba pronunciare condanna alle spese se le parti hanno raggiunto un accordo in tal senso. Nel caso di specie, la richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente e accettata dalla controricorrente costituiva un accordo esplicito. Per questo motivo, la Corte ha specificato che, nonostante la rinuncia provenga da una parte, non era necessario condannarla al pagamento delle spese legali della controparte, in virtù della concorde volontà manifestata da entrambe.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. La rinuncia ricorso Cassazione è un’opzione strategica che può essere vantaggiosa per le parti che intendono evitare i tempi, i costi e le incertezze di un giudizio di legittimità. L’accordo sulla compensazione delle spese è un elemento cruciale che facilita questa via d’uscita, permettendo una chiusura del contenzioso senza ulteriori oneri economici. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa che la sentenza di secondo grado diventa definitiva, e la controversia si conclude in modo tombale, consentendo di concentrare risorse su altre attività.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene depositata e accettata dalla controparte, il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione non esamina più il merito della causa e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Generalmente, la parte che rinuncia dovrebbe pagare le spese. Tuttavia, come dimostra questo caso, se le parti si accordano per la compensazione, ciascuna paga le proprie spese e la Corte non emette alcuna condanna al pagamento.
La Corte è obbligata a dichiarare l’estinzione del giudizio dopo una rinuncia accettata?
Sì, in conseguenza della rinuncia ritualmente depositata e dell’accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, come previsto dal codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21908/2022 R.G.
proposto da
NOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1295 del 26/7/2022 della Corte d’a ppello di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/6/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare sia l’andamento del processo, che i motivi del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
Estinzione
-infatti, in data 24/5/2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese e contestuale accettazione della controricorrente;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
-in conseguenza della rinuncia , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio;
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., e, comunque, in ragione della concorde richiesta di compensazione, non si deve pronunciare condanna alle spese;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,