Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Decreto di Estinzione
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale civile che consente di porre fine a una controversia prima che si arrivi a una decisione di merito. Questo strumento, se utilizzato correttamente, può rappresentare una via d’uscita efficiente da un lungo e costoso procedimento giudiziario. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come opera questo meccanismo e quali sono le sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Il Percorso verso la Rinuncia
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, dopo aver avviato il giudizio di legittimità, ha deciso di non proseguire nell’azione legale, presentando un atto formale di rinuncia al ricorso. Le controparti, costituite in giudizio per difendersi dalle pretese del ricorrente, hanno a loro volta accettato tale rinuncia. Questo passaggio è cruciale, poiché l’accettazione della rinuncia da parte delle altre parti processuali perfeziona la volontà di chiudere il contenzioso.
La Decisione della Corte: Estinzione e Spese
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la comunicazione della rinuncia e della relativa accettazione, ha proceduto con un iter semplificato. Il Presidente ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Questa decisione si fonda su precise disposizioni normative che disciplinano la materia.
La Procedura Seguita dalla Corte
La cancelleria ha notificato il deposito dell’atto di rinuncia a tutte le parti costituite, come previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile. La Corte ha verificato che la rinuncia possedesse tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, in particolare dagli articoli 390 e 391 del codice. Poiché le condizioni erano soddisfatte, è stato possibile dichiarare l’estinzione del procedimento senza necessità di una pubblica udienza, ma semplicemente con un decreto presidenziale.
La Gestione delle Spese Legali in caso di Rinuncia al Ricorso
Un punto di particolare interesse nel decreto riguarda la decisione sulle spese legali. La Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Questa scelta non è discrezionale, ma deriva direttamente dall’applicazione dell’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile. Tale norma prevede che, quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Tuttavia, se la rinuncia viene accettata senza alcuna riserva sulle spese, come avvenuto in questo caso, si presume un accordo tacito per la loro compensazione, e il giudice non deve emettere alcuna statuizione in merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono eminentemente procedurali. La Corte ha agito come un garante del corretto svolgimento del processo. La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. La Volontà delle Parti: Il sistema processuale valorizza la volontà delle parti di porre fine a una lite. La rinuncia e la sua accettazione rappresentano un negozio giuridico processuale che, se formalmente corretto, produce l’effetto estintivo del giudizio.
2. L’Efficienza Processuale: La possibilità di dichiarare l’estinzione con un decreto, come previsto dall’art. 391 c.p.c. (modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), risponde a un’esigenza di economia processuale. Si evita di impegnare le risorse della Corte (e delle parti) in un’udienza che sarebbe superflua, dato che la controversia è già stata definita dalla volontà concorde dei contendenti.
Inoltre, la Corte ha dato atto delle recenti modifiche normative (d.lgs. n. 149 del 2022), che hanno ulteriormente affinato questi meccanismi procedurali, e ha correttamente applicato la disciplina sulle spese, che presuppone un accordo tra le parti in assenza di una specifica richiesta di condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questo decreto illustra chiaramente le conseguenze pratiche della rinuncia al ricorso nel giudizio di Cassazione. Per gli avvocati e le parti, emerge l’importanza di redigere atti di rinuncia e accettazione chiari e completi, soprattutto per quanto concerne la regolamentazione delle spese legali. L’accettazione pura e semplice della rinuncia, senza riserve, comporta di fatto la compensazione delle spese. La decisione dimostra come il legislatore abbia creato strumenti agili per definire le controversie, consentendo alle parti di uscire dal processo in modo rapido e con conseguenze prevedibili, a patto di rispettare le forme prescritte dalla legge.
Cosa succede quando un ricorrente rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalle altre parti costituite, il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti formali dell’atto di rinuncia e dell’accettazione, dichiara l’estinzione del processo con un decreto.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Secondo l’articolo 391 del codice di procedura civile, il rinunciante dovrebbe rimborsare le spese alle altre parti. Tuttavia, se le controparti accettano la rinuncia senza specificare nulla riguardo alle spese, si presume che vi sia un accordo per la loro compensazione e il giudice non emette alcuna condanna al pagamento.
È sempre necessaria un’udienza per dichiarare estinto il giudizio per rinuncia?
No. L’articolo 391 del codice di procedura civile prevede che, in caso di rinuncia, l’estinzione possa essere dichiarata con un decreto del presidente, senza la necessità di fissare un’udienza, al fine di garantire una maggiore economia processuale.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20120 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 18/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20120 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 474/2021
DECRETO
sul ricorso proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1891/2020 pubblicata in data 3 aprile 2020;
Il presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da NOME COGNOME accettata dai controricorrenti;
rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
RG 474-2021
Numero registro generale 474/2021
Numero sezionale 798/2025
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; Numero di raccolta generale 20120/2025 Data pubblicazione 18/07/2025
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 474-2021