SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1206 2025 – N. R.G. 00000656 2023 DEPOSITO MINUTA 29 07 2025 PUBBLICAZIONE 29 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1 a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l ‘ anno 2023 sotto il numero d ‘ ordine 656,
TRA
elettivamente domiciliata in Foggia alla INDIRIZZO presso lo studio degli avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all ” atto di appello ‘ notificato in data 09/05/2023,
-impugnante –
E
elettivamente domiciliato in Bari alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 16/11/2023,
-impugnato –
Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all ‘ esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell ‘ art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte, si riservava per la decisione.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, pronunciato nel procedimento arbitrale inerente la
tra
e
il Collegio arbitrale
Proc. n. 656/2023 R.G.A.C.C.
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così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere; 2) compensava le spese del procedimento tra le parti e le liquidava definitivamente nella misura già prevista nel lodo non definitivo.
I.B. Con ‘ atto di appello ‘ notificato in data 09/05/2023 proponeva, nei confronti di impugnazione per nullità avverso il predetto lodo, chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) dichiarare la nullità del lodo e, di conseguenza, pronunciare nel merito, previo eventuale espletamento di istruzione probatoria, secondo le determinazioni e le richieste della domanda di merito ritrascritte per intero nell’atto di impugnazione ; 2) con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
I.C. Con ‘ memoria di costituzione ‘ depositata in data 16/11/2023
si costituiva in giudizio, chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) in via preliminare, accogliere l ‘ eccezione sulla nullità di costituzione del collegio arbitrale come da memoria di costituzione del 28/02/2021 e successive controdeduzioni nonché espungere dal contenuto dell ‘ atto di appello tutte le posizioni non inerenti alla figura della socia 2) in via principale, rigettare nel merito il gravame perché infondato in fatto ed in diritto, rigettare tutte le richieste istruttorie perché 3) al pagamento di spese e competenze del giudizio
inconferenti ed inammissibili e non rappresentanti novità processuale; condannare di impugnazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I.D. Con provvedimento in data 25/03/2025, pronunciato all ‘ esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell ‘ art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano inviato telematicamente note scritte, si riservava per la decisione.
I.E. Con ‘ istanza ‘ depositata in data 06/05/2025 dava atto che era intervenuto accordo tra le parti e pertanto chiedeva a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l ‘ estinzione della procedura.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
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II.A. con ‘ istanza ‘ depositata in data 06/05/2025, ha dato atto che è intervenuto accordo tra le parti e pertanto ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l ‘ estinzione della procedura.
II.B. Tale istanza -sottoscritta da procuratore della parte impugnante munito non solo dei poteri previsti dall ‘ art. 84 c.p.c., ma anche di quelli (tra l’altro) di ‘d esistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzi e al diritto, all ‘ azione e agli atti del giudizio ‘ (v. mandato in data 28/04/2023 allegato all ‘ atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione) -contiene chiaramente la manifestazione di volontà dell’impugnante di rinunciare all ‘ impugnazione proposta.
II.C. La rinuncia all ‘ impugnazione, come chiarito dalla Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi), si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all ‘ azione nel giudizio di primo grado e si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio di appello, poiché quest’ultima (la rinuncia agli atti del giudizio di appello) è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, mentre la rinuncia all ‘ impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione 1 e comporta la cessazione della materia del contendere sull ‘ oggetto del gravame 2 .
II.D. A quanto sopra esposto consegue che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
II.E. La ratio sottesa alla rinuncia dell’impugnante all ‘ impugnazione -così come esposta dalla parte rinunciante nell’istanza depositata in data 06/05/2025 ( ‘ intervenuto accordo tra le parti ‘ ), non smentita da altre risultanze processuali
1 così Cass., n. 5556/1995. In senso conforme Cass., n. 8387/1999, secondo cui ‘ La rinuncia agli atti del giudizio -ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. -va tenuta distinta dalla rinuncia all ‘ azione (o rinuncia all ‘ impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l ‘ accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l ‘ accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all ‘ estinzione del processo. ‘ . 2
così Cass., n. 4499/1996.
di segno contrario (ed anzi di fatto non discordante da quanto dedotto dalla parte impugnata nel presente giudizio di impugnazione, sostanzialmente in linea con la decisione adottata dal collegio arbitrale 3 ) -giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente giudizio tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 92 comma 2° c.p.c.
II.F. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all ‘ art. 13 comma 1º quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall ‘ art. 1 comma 17º della L. n. 228/2012, recita: « Quando l ‘ impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ‘ ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis . I l g i u d i c e d à at to nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l ‘ obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. »), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi -tipici -in essa previsti (rigetto dell ‘ impugnazione; declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) 4 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione 5 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica 6 .
P.Q.M.
R.G.A.C.C., atto di definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 656/2023 sull ‘ impugnazione per nullità proposta da con ‘ appello ‘ notificato in data 09/05/2023, nei confronti di avverso il lodo arbitrale definitivo emesso in data 09/02/2023, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa, per intero, le spese del presente giudizio tra le parti;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all ‘ art. 13 comma 1°
3 v. pagg. 39 e ss. della memoria di costituzione depositata in data 16/11/2023.
4 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018.
5 v. Cass., ord. n. 19562/2015.
6 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell ‘ estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l ‘ insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).
CORTE DI APPELLO DI BARI / SEZIONE 1 A CIVILE
– pagina 5 di 5 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d ‘ appello, il giorno 03/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOTTNOME COGNOME
IL PRESIDENTE DOTT. NOME COGNOME