SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 371 2025 – N. R.G. 00000172 2025 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOMENOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 172 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell’anno 2025 promossa
da
(COGNOME.F. nato a Macomer (NU) in data DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, C.F. in forza di procura notificata in uno all’atto di citazione in opposizione all’atto di precetto in primo grado (R.G. n. 469/2024) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Cagliari, INDIRIZZO ( fax NUMERO_TELEFONO); RAGIONE_SOCIALE
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Conegliano (INDIRIZZO – INDIRIZZO) INDIRIZZO, e per essa la procuratrice speciale
(c.f. , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano (INDIRIZZO – INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, qui rappresentata dalla (c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano (INDIRIZZO – INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, P. P.
appellata contumace
All’udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione senza termini essendovi rinuncia.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 320/2024 (n. cronol. 4044/2024) pubblicata in data 12/10/2024, Repert. n. 538/2024 del 14/10/2024 e mai notificata, il Tribunale ha disposto nei seguenti termini: ‘…
rigetta l’opposizione
condanna al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in 2.090 € per compensi, oltre accessori di legge
condanna al pagamento in favore di della somma di 1.045 € ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.
condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 1.045 € ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.
…’.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone l’erroneità e concludendo affinchè la Corte voglia: ‘… 1. dichiarare libero il sig. da ogni obbligazione e la conseguente illegittimità dell’atto di precetto notificato in data 04.05.2024; 2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO il quale si dichiara antistatario. ‘
Con istanza depositata telematicamente l’11.7.2025 l’appellante ha dato atto che nelle more erano intercorse intese tra le parti per effetto delle quali intendeva rinunciare agli atti del procedimento d’appello, distinto al R.G. n. 172/2025.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: ‘… nel confermare la rinuncia suindicata, insta affinché l’Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, Voglia dichiarare l’estinzione del procedimento giudiziale iscritto al R.G. n. 172/2025 con compensazione delle spese di lite. Il sottoscritto avvocato dichiara altresì di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi dell’art. 68 della Legge Professionale.’.
All’udienza fissata, contumace la controparte, l’appellante ha insistito nell’istanza.
Tanto premesso, si rileva che la rinuncia all’ appello distinto al n. rg. 172/2025, non necessita di accettazione della controparte la quale non si è neppure costituita, ed estingue l’azione producendo la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del grado nessun provvedimento deve essere assunto, stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME