Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 7812 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (P.IVA P_IVA), corrente in Roma, INDIRIZZO in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Arch. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara -telefax NUMERO_TELEFONO PEC: EMAIL
Ricorrente
Presidio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.IVA P_IVA, corrente in L’Aquila, alla S.S. 80, n. 25/B, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali al seguente numero di telefax 068078895 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvEMAIL ed elettivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore, in Roma, alla INDIRIZZO in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrente incidentale
contro
Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano -Sulmona -L’Aquila
– già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avezzano -Sulmona, (P.I. E COD. FISC. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore Generale prof. NOME COGNOME, con sede legale in (67100) L’Aquila, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dal prof. avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) -unitamente al già costituito avv. NOME COGNOME – ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in (00187) Roma, INDIRIZZO procura speciale per atto autenticato dal Notaio Domenici di Roma il 12.6.2024 rep. 6.358 e allegata alla ‘comparsa di costituzione difensore’ del 15 ottobre 2024 (per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria si indica il fax n. NUMERO_TELEFONO -PEC NOME
EMAIL COGNOME EMAIL).
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1205 depositata il 15 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale (così dovendosi qualificare il ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;
che non risulta che la controparte, Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano -Sulmona -L’Aquila, abbia accettato le rinunce;
Considerato che :
deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ma le rinuncianti devono essere condannate alla rifusione delle spese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
che la pronuncia sulle spese deve comprendere anche quelle della fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 15 novembre 2024, n° 29567); che le spese predette vanno liquidate in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 623,9 mila);
che, per contro, il contributo unificato non va raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
L a Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna in solido la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale a rifondere all’Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano Sulmona -L’Aquila le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al giudizio cautelare, ed in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al presente giudizio di legittimità.
Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025, nella camera di