Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17981 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17571/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 4780/2023 depositata il 24/03/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 26/06/2025, dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiede dichiararsi l’estinzione del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME difensore della ricorrente Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a., che si riporta alla rinuncia al ricorso; , difensore della controricorrente udito l’avvocato NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che si riporta all’accettazione della rinunci a.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose dinanzi al Tribunale di Roma opposizione agli atti esecutivi a seguito della notifica di due distinte cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per crediti afferenti l’erogazione delle agevolazioni a i sensi della legge n. 662 del 23/12/1996.
Instaurata la fase cautelare, il Tribunale sospese l’esecutività delle cartelle e ordinò la chiamata in giudizio della Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a. quale titolare del credito portato dalle cartelle.
All’esito del giudizio l’opposizione è stata accolta con sentenza n. 4780 del 24/03/2023, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione la Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.a., con atto affidato a un unico motivo.
La sRAGIONE_SOCIALE. Studio COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 26/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo dare conto specificamente dell’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, in quanto la Medio Credito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione totale delle spese tra tutte le parti in causa.
La rinuncia è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza riserva alcuna.
L’art. 391 , quarto comma, c.p.c prevede che, se la rinuncia è assentita dalle altre parti, la condanna alle spese non è pronunciata, cosicché, stante l’esplicita adesione della RAGIONE_SOCIALE Studio Labark alla rinuncia «con ogni conseguenza di legge», deve escludersi che possa farsi luogo a condanna alle spese della rinunciante; infatti (Cass. n. 18368 del 08/06/2022 Rv. 665166 – 01), nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l’assenza di riserve o contestazioni da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla pronuncia sulle spese.
Viceversa, sarebbe stata la mancata accettazione della rinuncia, fermo restando l’effetto estintivo, in quanto la rinuncia non è un atto che deve essere accettato dalla controparte, a lasciare intatto il potere giudiziale di provvedere sulle spese di lite a carico del rinunciante (da ultimo Cass. n. 9474 del 22/05/2020 Rv. 657640 01), salvo in ogni caso il potere discrezionale di compensazione (Cass. n. 3794 del 16/04/1999 Rv. 525452 – 01).
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di