Rinuncia al Ricorso: Implicazioni e Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulle conseguenze processuali ed economiche della rinuncia al ricorso. Questa decisione evidenzia come un atto apparentemente conclusivo possa comportare significative responsabilità finanziarie per la parte che decide di abbandonare il giudizio, specialmente quando la controparte non accetta tale rinuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una cittadina contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La controparte, una società di gestione crediti, si era regolarmente costituita in giudizio per difendersi, presentando un controricorso. Erano presenti anche altre parti, rimaste intimate senza costituirsi.
Tuttavia, prima che venisse fissata l’udienza per la discussione, la ricorrente principale ha compiuto un passo decisivo: ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
La Valutazione della Rinuncia al Ricorso da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia presentata. L’atto è stato considerato ‘rituale’, ovvero conforme alle disposizioni previste dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce le modalità con cui una parte può rinunciare al proprio ricorso. Di conseguenza, il primo e inevitabile effetto di tale atto è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il processo, dunque, si è concluso senza una decisione nel merito della questione.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sull’analisi della documentazione processuale. È stato accertato che, precedentemente all’udienza, la parte ricorrente aveva depositato un atto di rinuncia. La legge prevede che tale atto, se formalmente corretto, determini l’estinzione del giudizio. Il punto cruciale, tuttavia, riguardava le spese legali. La società controricorrente non aveva accettato la rinuncia. In questi casi, la legge è chiara: la mancata accettazione non impedisce l’estinzione del processo, ma fa sorgere in capo al rinunciante l’obbligo di rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte fino a quel momento. Pertanto, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in una somma complessiva di 8.200,00 euro, comprensiva di onorari, spese generali e accessori di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la rinuncia al ricorso è un diritto della parte, ma non è privo di conseguenze. Sebbene ponga fine alla controversia, essa espone il rinunciante a precise responsabilità economiche. La condanna alle spese non è una sanzione, ma il giusto ristoro per la controparte che ha dovuto sostenere costi per difendersi in un giudizio poi abbandonato. Questa decisione serve da monito: prima di intraprendere un’azione legale e, soprattutto, prima di decidere di abbandonarla, è essenziale valutarne attentamente tutte le implicazioni, incluse quelle finanziarie.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto, il che significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Se la controparte non accetta la rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
La parte che ha presentato la rinuncia (la ricorrente) è tenuta a pagare le spese legali sostenute dalla controparte che non ha accettato la rinuncia.
La rinuncia al ricorso è sempre efficace per chiudere il processo?
Sì, se la rinuncia è ‘rituale’, ovvero rispetta le forme e le condizioni previste dalla legge (come l’art. 390 c.p.c.), essa è efficace per determinare l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’accettazione della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18671/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
POPOLARE
DI
BARI
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 624/2023 depositata il 20/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La sig.ra NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione per ottenere la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari n. 624/2023, pubblicata in data 20/04/2023; che solo RAGIONE_SOCIALE e per essa la procuratrice RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso mentre le
altre parti intimate non si sono costituite
CONSIDERATO CHE
Anteriormente a ll’udienza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della signora COGNOME ricorrente principale.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Non avendo la controricorrente accettato la rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza