Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18671/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME
DONATO,
BANCA
POPOLARE
DI
BARI
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 624/2023 depositata il 20/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione per ottenere la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari n. 624/2023, pubblicata in data 20/04/2023; che solo RAGIONE_SOCIALE, e per essa la procuratrice RAGIONE_SOCIALE, ha proposto controricorso mentre le
altre parti intimate non si sono costituite
CONSIDERATO CHE
Anteriormente a ll’udienza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della signora COGNOME, ricorrente principale.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Non avendo la controricorrente accettato la rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza