Rinuncia al ricorso: come e perché si estingue il processo
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale, consentendo alle parti di porre fine a una controversia prima che si giunga a una decisione di merito. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico delle conseguenze dirette di tale atto, in particolare l’estinzione del giudizio e le relative implicazioni sulla regolamentazione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso per cassazione presentato da una società per azioni (la ‘Ricorrente’) avverso un decreto emesso da un Tribunale di primo grado. Contro tale ricorso, si era costituita un’altra società (la ‘Controricorrente’), depositando un controricorso per far valere le proprie ragioni. Altre parti, pur essendo state informate dell’impugnazione, avevano scelto di non partecipare attivamente al giudizio, rimanendo ‘intimate’.
Nel corso del procedimento davanti alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto decisivo: la società Ricorrente ha formalmente dichiarato di voler rinunciare al proprio ricorso, manifestando la volontà di non proseguire l’azione legale intrapresa.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito delle ragioni che avevano originato la controversia. La sua attenzione si è concentrata esclusivamente sull’atto di rinuncia e sulle sue conseguenze procedurali. Preso atto della dichiarazione della Ricorrente, i giudici hanno semplicemente dichiarato l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è lineare e si fonda su un principio cardine della procedura civile. L’atto di rinuncia al ricorso, quando formalizzato, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo. La Corte ha inoltre affrontato la questione delle spese legali, un aspetto spesso spinoso in questi casi. Nel provvedimento si chiarisce che non vi era luogo a una pronuncia sulle spese per un motivo specifico: l’unica parte che si era attivamente difesa (la Controricorrente) aveva a sua volta accettato la rinuncia. Le altre parti, non essendosi costituite, non avevano svolto alcuna attività difensiva da rimborsare. Pertanto, la Corte ha ritenuto che ogni parte dovesse sostenere le proprie spese.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento, pur nella sua brevità, ribadisce un concetto fondamentale: la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per chiudere definitivamente un contenzioso. La decisione evidenzia come tale atto processuale, se accettato dalle controparti costituite, porti all’immediata estinzione del giudizio. Sul piano pratico, ciò significa che la volontà delle parti di porre fine alla lite prevale, e il giudice si limita a prenderne atto. Inoltre, la gestione delle spese legali in questo scenario dimostra come l’accettazione della rinuncia possa semplificare la chiusura del caso, evitando ulteriori discussioni e condanne al pagamento delle spese di lite.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio. Il processo si chiude senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione controversa.
La Corte si pronuncia sulle spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
In questo caso specifico, la Corte non si è pronunciata sulle spese perché l’unica parte costituita in giudizio (la controricorrente) ha accettato la rinuncia, mentre le altre parti non avevano svolto alcuna attività difensiva.
Perché è importante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente?
L’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita è rilevante perché consolida l’effetto estintivo e, come avvenuto nel caso di specie, può portare il giudice a non disporre alcuna condanna al pagamento delle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 431 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22131-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.tt. rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso
– controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE e CONCORDATO PREVENTIVO; BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME
– intimate – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI BRESCIA del 20/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell ‘ 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio; che non v’è luogo alla pronuncia sulle spese perché l’unica parte costituita con controricorso ha accettato la rinuncia, mentre le altre parti non hanno svolto difese;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima