Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14924/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti – contro
Oggetto:
R.G.N. 14924/2021 Ud. 29/05/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante tempore pro
e, per essa,
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in VERONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 735/2021 depositata il 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 735/2021 depositata il 22/03/2021;
–RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
–RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;
-la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità è stato accettato dalla controricorrente;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-non si deve dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e – trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) – è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra
in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020);
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima