Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16120 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22315/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME , NOME COGNOME
-intimati-
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23 settembre 2024, comunicata il 24 settembre 2024, resa nel procedimento n. RG 6520/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna del 23 settembre 2024, comunicata il 24 settembre 2024 resa nel procedimento RG 6520/2023;
non hanno depositato scrittura difensiva gli intimati NOME COGNOME NOME COGNOME e Generali Italia s.p.a.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26 marzo 2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell’art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
poiché gli intimati non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione