Rinuncia al ricorso: quando il processo si estingue senza costi aggiuntivi
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, che consente alla parte che ha impugnato una decisione di porre fine al giudizio di secondo o terzo grado. Con l’ordinanza n. 14838 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato di grande rilevanza pratica: la rinuncia, se formalmente corretta, non solo estingue il giudizio ma esclude anche l’applicazione della sanzione del ‘doppio contributo unificato’.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione promosso da una cittadina avverso una sentenza della Corte di Appello di Messina, in una controversia che la vedeva contrapposta a un noto istituto bancario nazionale. Dopo l’instaurazione del giudizio dinanzi alla Suprema Corte e la fissazione dell’udienza per la discussione, la parte ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto.
La banca, dal canto suo, era rimasta ‘intimata’, ovvero non si era costituita attivamente nel giudizio di Cassazione per presentare le proprie difese. Questa circostanza si rivelerà decisiva per la regolamentazione delle spese processuali.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 390 del codice di procedura civile, che disciplina proprio le modalità e gli effetti della rinuncia.
L’ordinanza affronta due questioni cruciali che conseguono all’estinzione:
1. Le spese processuali: La Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
2. Il doppio contributo unificato: La Corte ha affermato l’inapplicabilità dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, escludendo quindi per la rinunciante l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e lineari. In primo luogo, l’atto di rinuncia è stato ritenuto idoneo a produrre l’effetto estintivo in quanto rispettoso dei requisiti formali previsti dalla legge.
Per quanto riguarda le spese, il principio applicato è consolidato: non avendo la banca sopportato costi per difendersi in Cassazione, non sussiste alcun diritto a un rimborso. La qualifica di ‘intimata’ è appunto ciò che rileva a tal fine.
La parte più significativa della motivazione riguarda però il ‘doppio contributo unificato’. La Corte, richiamando una giurisprudenza ormai granitica (citando ben quindici precedenti dal 2015 al 2024), ha spiegato che tale sanzione ha un presupposto specifico: una valutazione negativa sull’impugnazione da parte del giudice, come il rigetto nel merito o una declaratoria di inammissibilità. La rinuncia al ricorso, invece, è un atto dispositivo della parte che preclude al giudice qualsiasi valutazione sul merito dell’impugnazione. Poiché manca una pronuncia che attesti un esito sfavorevole del ricorso, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici per chiunque affronti un contenzioso. La decisione di rinunciare a un ricorso, magari a seguito di una rivalutazione delle probabilità di successo o del raggiungimento di un accordo stragiudiziale, è una scelta strategica che presenta un vantaggio economico ben preciso: evitare il rischio di condanna al pagamento del doppio contributo unificato. Questo provvedimento conferma che l’estinzione del giudizio per rinuncia è una ‘via d’uscita’ che il legislatore e la giurisprudenza tutelano, senza aggravarla con sanzioni previste per chi, invece, insiste in un’impugnazione infondata fino alla decisione finale del giudice. È una chiara indicazione dell’importanza di una gestione consapevole e strategica del processo in ogni sua fase.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia, se formalmente valida, determina l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso, il rinunciante deve pagare le spese legali alla controparte?
Non necessariamente. Come chiarito in questa ordinanza, se la controparte non si è costituita attivamente nel giudizio (rimanendo ‘intimata’), non è dovuta alcuna pronuncia sulle spese, poiché essa non ha sostenuto costi difensivi in quella fase.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito, sulla base di un orientamento consolidato, che il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato è una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Poiché la rinuncia impedisce al giudice di esprimere una tale valutazione, la sanzione non è applicabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17017/2020 r.g. proposto da:
ATTINA’ NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore .
– intimata – avverso la sentenza n. 763/2019 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA, pubblicata il giorno 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina del l’11/15 ottobre 2019, n. 763, affidandosi a tre motivi.
1.1. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta solo intimata.
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta.
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto si rivela idoneo a determinare l’estinzione di questo giudizio senza necessità di pronuncia sulle relative spese essendo rimasta solo intimata la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a..
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile