Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27337/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la ordinanza emessa il 10 giugno 2022 dal TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento iscritto al R.G.Es. n. 264 del 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE, terzo pignorato nella procedura espropriativa ex art.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
543 e seguenti cod. proc. civ. intrapresa dalla RAGIONE_SOCIALE in danno della RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo;
non svolgono difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore;
nessuna accettazione a detta rinuncia è necessaria, mancando la costituzione nel presente grado delle parti intimate;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);
p. q. m.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione