Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11315 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16715/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ Avv. Prof. NOME COGNOMEp.e.c. EMAIL;
-ricorrenti –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con due motivi, nei confronti della Presidenza della Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri indicati in epigrafe (che depositano controricorso) per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 28 marzo 2025, « atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. » sottoscritta con firme autografe dai ricorrenti personalmente e dal loro difensore nonché, con firme digitali, (nuovamente) dal difensore dei ricorrenti e dall’Avvocato dello Stato NOME COGNOME per accettazione;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ. per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni controricorrenti;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza