Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16715/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo, n. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli altri Ministeri indicati in epigrafe (che depositano controricorso) per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Palermo n. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 28 marzo 2025, « atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. » sottoscritta con firme autografe dai ricorrenti personalmente e dal loro difensore nonché, con firme digitali, (nuovamente) dal difensore dei ricorrenti e dall’AVV_NOTAIO, per accettazione;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondo comma, cod. proc. civ. per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di
interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza