Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9312 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8142/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4624/2020, depositata il 2 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con tre motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (che deposita controricorso) e della RAGIONE_SOCIALE (che, già contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito ai quali partecipava quale chiamata in garanzia dalla convenuta, è rimasta intimata) per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4624/2020, depositata il 2 dicembre 2020;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 13 febbraio 2025, « istanza di estinzione per rinuncia al ricorso e contestuale nota di deposito atti di rinuncia al Ricorso principale, accettazione e rinuncia al Ricorso incidentale » sottoscritta con firma digitale da entrambi i difensori delle parti costituite;
ad essa è unita dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione totale delle spese sottoscritta con firme autografe da entrambe le ricorrenti con in calce dichiarazione di accettazione sottoscritta, con firme digitali, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal proprio difensore;
non si legge in essa alcuna rinuncia ad un ricorso incidentale che, per vero, non risulta mai proposto, sicché l’intitolazione della su menzionata istanza, nella parte in cui fa riferimento a un tale ricorso ed alla sua rinuncia, deve presumersi frutto di mero errore materiale;
e nei confronti di
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e considerato che l’altra società intimata non ha svolto difese;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza