Rinuncia al Ricorso: Come e Perché si Estingue un Giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, che consente a una parte di porre fine volontariamente a un giudizio di impugnazione da essa stessa promosso. Questa scelta, disciplinata dall’art. 390 del codice di procedura civile, ha conseguenze definitive sul processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come opera questo meccanismo e quali sono le sue implicazioni, specialmente in relazione alle spese di lite.
I Fatti di Causa: Dal Giudizio d’Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra un privato cittadino e una nota compagnia di assicurazioni. In seguito a una sentenza di primo grado, il cittadino aveva proposto appello. La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto le sue richieste, condannando la società assicuratrice al pagamento di una somma di denaro e delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Non pienamente soddisfatto della decisione, il cittadino decideva di proseguire la sua battaglia legale, proponendo ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. La compagnia di assicurazioni, tuttavia, sceglieva di non costituirsi in questo ulteriore grado di giudizio, rimanendo quindi ‘intimata’.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena si è verificato prima della data fissata per l’adunanza camerale. Il ricorrente, infatti, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione dei motivi di ricorso alla semplice presa d’atto della volontà della parte di non proseguire.
La Pronuncia della Corte: Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, ricevuta la dichiarazione di rinuncia, non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Il Codice di Procedura Civile, infatti, prevede che la rinuncia, se formalmente corretta, porti all’estinzione del giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il giudizio di cassazione estinto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è prettamente procedurale. La volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione è sovrana e, una volta manifestata nelle forme di legge, produce l’effetto estintivo del processo. La Corte non entra nel merito dei motivi del ricorso, poiché la rinuncia stessa preclude ogni ulteriore esame della controversia.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese legali. La regola generale vorrebbe che il rinunciante fosse condannato a pagare le spese alla controparte. Tuttavia, in questo caso specifico, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese. La ragione risiede nella cosiddetta indefensio della compagnia di assicurazioni. Poiché la società non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione (non si era costituita, non aveva depositato controricorso), non aveva sostenuto costi che potessero essere rimborsati. Pertanto, la Corte ha correttamente statuito che ‘nulla va disposto sulle spese di lite’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza evidenzia due aspetti pratici di grande importanza:
1. Definitività della Rinuncia: La rinuncia al ricorso è un atto tombale che chiude definitivamente il procedimento. Le parti devono essere consapevoli che, una volta formalizzata, non è più possibile tornare indietro e la sentenza impugnata diventa definitiva.
2. Gestione delle Spese: La decisione sulle spese legali dipende strettamente dal comportamento processuale della controparte. Se l’intimato non si difende, il rinunciante potrebbe non essere tenuto a sostenere alcun costo per il giudizio di impugnazione, rendendo la rinuncia una via d’uscita processualmente ed economicamente vantaggiosa in determinate circostanze.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto, ponendo fine al procedimento senza una decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Di norma, il rinunciante paga le spese della controparte. Tuttavia, come dimostra questo caso, se la controparte non si è costituita in giudizio e non ha svolto attività difensiva (situazione di ‘indefensio’), il giudice può non disporre alcuna condanna alle spese.
Qual è il fondamento normativo per l’estinzione del giudizio per rinuncia?
La base legale per questa decisione è l’articolo 390 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che disciplina espressamente l’istituto della rinuncia al ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20516 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 5399/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli recante il n. 3002/2021 e pubblicata in data 28.7.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
N. 5399/22 R.G.
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione -sulla scorta di tre motivi – avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato parzialmente accolto l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento di € 3.892,00 oltre accessori, nonché alle spese del doppio grado;
–RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese;
-il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;
Considerato che:
-prima dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.;
-nulla va disposto sulle spese di lite, stante la indefensio dell’intimata
;
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della