ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00047258 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promosso da:
, CUI CODICE_FISCALE, nato il DATA_NASCITA in Perù (EE), cittadino peruviano, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Monza, con studio in Monza, INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato; P.
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO;
RESISTENTI
con l’intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Ricorso cautelare ex artt. 700 c.p.c.
Il AVV_NOTAIO;
premesso che:
con ricorso ex artt. 700 c.p.p.c. depositato in data 12.12.2025, il ricorrente formulava le seguenti istanze:
‘ Accertamento e dichiarazione dell’illegittimità dell’inerzia/ostruzionismo della Questura nel ricevere la domanda di Protezione Internazionale del ricorrente (già manifestata informalmente), con conseguente ordine alla stessa di immediata ricezione formale della domanda e rilascio del titolo provvisorio.
Concessione immediata di misura cautelare (sospensione) volta a impedire l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione pregressi e futuri, per rischio imminente di danno irreversibile alla salute e violazione del principio di non-refoulement. ‘.
il AVV_NOTAIO allora titolare fissava udienza per la comparizione delle parti in data 23.12.2025;
–
il
non si costituiva;
il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni n é conclusioni;
in data odierna è stata depositata dal difensore, munito di procura speciale, dichiarazione di rinuncia al ricorso, così motivata:
premesso che alla data odierna, il ricorso e il decreto di fissazione udienza non sono stati notificati alla controparte, la quale pertanto non ha assunto la qualità di parte processuale;
per ragioni sopravvenute, la parte ricorrente ha manifestato la volontà di non dare ulteriore corso al giudizio;
tutto ciò premesso, la sottoscritta AVV_NOTAIO, nella qualità sopra indicata,
DICHIARA di rinunciare al ricorso e alla prosecuzione del giudizio.
rilevato che:
-l’art. 306 c.p.c. prescrive che la rinuncia deve essere accettata ‘ dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione ‘;
ritenuto, pertanto, che va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306 co 3 c.p.c., attesa la regolarità della rinuncia e rilevata la non necessità di accettazione da parte della Amministrazione non citata e non costituita.
-la mancata costituzione dell’amministrazione resistente esime il Tribunale dal pronunciarsi sulle spese di lite
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
RAGIONE_SOCIALE, 23 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO