Rinuncia al Ricorso: Quando un Atto Unilaterale Estingue il Processo
La rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nel processo civile, segnando la volontà di una parte di non proseguire con un’impugnazione. Ma quali sono le sue conseguenze immediate? È necessaria l’accettazione della controparte affinché il processo si estingua? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, offre un’importante delucidazione, riaffermando la natura unilaterale di tale atto e i suoi effetti automatici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da due professionisti avverso un decreto del Tribunale di Roma. La controparte era una congregazione religiosa posta in amministrazione straordinaria. Durante il corso del giudizio, i ricorrenti si sono resi conto della sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire la causa. La ragione era prettamente pratica: avevano constatato l’incapienza dell’attivo della procedura concorsuale, che rendeva di fatto impossibile il soddisfacimento del loro credito. Di conseguenza, hanno depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La Posizione delle Parti e la Questione della rinuncia al ricorso
A fronte della rinuncia, la congregazione controricorrente ha depositato una memoria con cui, pur dando atto di aver ricevuto la dichiarazione, si è opposta all’estinzione del processo. Invece di accettare la chiusura del contenzioso, ha insistito affinché la Corte si pronunciasse dichiarando il ricorso inammissibile o rigettandolo nel merito. Inoltre, ha chiesto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Questa contrapposizione ha sollevato una questione fondamentale di procedura civile: la rinuncia al ricorso necessita dell’accettazione della controparte per essere efficace, o produce i suoi effetti estintivi in modo automatico una volta comunicata?
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Suprema Corte ha risolto la questione in modo netto, dichiarando l’estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio. Questo significa che produce il suo effetto principale, ovvero l’estinzione del processo, nel preciso istante in cui giunge a conoscenza del destinatario (la controparte). L’accettazione di quest’ultimo non è, quindi, una condizione necessaria.
La Corte ha specificato che l’opposizione della controricorrente non poteva impedire l’effetto estintivo già prodotto dalla notifica della rinuncia. Per quanto riguarda la richiesta di condanna alle spese, i giudici hanno ritenuto, sulla base del proprio potere discrezionale previsto dall’art. 391, comma 2, del codice di procedura civile, di non dover emettere alcuna statuizione in merito.
Le motivazioni
La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.u. n. 34429/2019). Il ragionamento della Corte distingue nettamente l’effetto principale della rinuncia (l’estinzione del processo) dall’aspetto accessorio delle spese di lite. La natura di atto unilaterale recettizio implica che, una volta perfezionatasi la comunicazione alla controparte, l’effetto estintivo è automatico e non può essere subordinato al consenso altrui. La controparte non può pretendere una pronuncia sul merito del ricorso, poiché il giudizio ha già cessato di esistere. L’unico interesse giuridicamente tutelato che residua per la controparte è quello relativo alla regolamentazione delle spese processuali, una decisione che spetta però alla discrezionalità del giudice, il quale può decidere di condannare il rinunciante o, come in questo caso, non provvedere affatto.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di certezza ed economia processuale. La parte che rinuncia a un ricorso determina la fine immediata del contenzioso, senza dover attendere il consenso della controparte. Questo principio garantisce al rinunciante il controllo sulla chiusura del procedimento, evitando che la lite si protragga inutilmente. Per la controparte, la tutela si concentra sulla potenziale richiesta di rifusione delle spese legali, la cui valutazione è però rimessa alla ponderazione del giudice, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Qual è l’effetto legale di una rinuncia al ricorso?
La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che provoca l’estinzione immediata del processo nel momento in cui viene comunicata alla controparte.
È necessaria l’accettazione della controparte perché la rinuncia sia efficace?
No, l’accettazione della controparte (controricorrente) non è necessaria. Il processo si estingue indipendentemente dal suo consenso o dalla sua opposizione.
Chi decide sulle spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
La decisione sulle spese legali spetta al giudice. In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha esercitato il proprio potere discrezionale, come previsto dall’art. 391, comma 2, c.p.c., e ha deciso di non emettere alcuna statuizione in merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8183/2018 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’avv. NOME COGNOME che si difende in proprio e rappresentata e difende il collega NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 745/2018 del Tribunale di Roma, depositato il 22.2.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che i ricorrenti hanno depositato in data 29.5.2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata sottoscritta da entrambi ed è motivata con la sopravvenuta conoscenza della mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, per la riscontrata incapienza per il loro credito, comunque quantificato, nell’attivo della procedura concorsuale ;
rilevato che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, in data 13.6.2025, dando atto di avere ricevuto la dichiarazione di rinuncia, ma opponendosi alla dichiarazione di estinzione del processo e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite;
rilevato che i ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria in data 18.6.2025, di cui peraltro non si tiene conto, perché prodotta oltre il termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
ritenuto che la rinuncia agli atti è un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto estintivo del processo quando giunge a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo (Cass. S.u. n. 34429/2019), sicché il presente processo deve intendersi estinto con la notificazione della dichiarazione di rinuncia alla controparte, notificazione di cui si dà atto nella memoria illustrativa della controricorrente, sia pure al fine di chiedere il «rigetto dell’istanza di rinuncia al ricorso ex adverso depositata»;
ritenuto -sulla base dell’esame degli atti che non si ravvisa la necessità di dare luogo a una decisione sulle spese di
lite, che è rimessa alla discrezionalità della Corte, ai sensi de ll’ art. 391, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del