Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8183/2018 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, che si difende in proprio e rappresentata e difende il collega NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente – avverso il decreto cron. n. 745/2018 del Tribunale di Roma, depositato il 22.2.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che i ricorrenti hanno depositato in data 29.5.2025 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che è stata sottoscritta da entrambi ed è motivata con la sopravvenuta conoscenza RAGIONE_SOCIALE mancanza di interesse a coltivare il contenzioso, per la riscontrata incapienza per il loro credito, comunque quantificato, nell’attivo RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale ;
rilevato che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, in data 13.6.2025, dando atto di avere ricevuto la dichiarazione di rinuncia, ma opponendosi alla dichiarazione di estinzione del processo e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
rilevato che i ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria in data 18.6.2025, di cui peraltro non si tiene conto, perché prodotta oltre il termine di dieci giorni anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.;
ritenuto che la rinuncia agli atti è un atto unilaterale recettizio che produce l’effetto estintivo del processo quando giunge a conoscenza del destinatario, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo (Cass. S.u. n. 34429/2019), sicché il presente processo deve intendersi estinto con la notificazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di rinuncia alla controparte, notificazione di cui si dà atto nella memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, sia pure al fine di chiedere il «rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinuncia al ricorso ex adverso depositata»;
ritenuto -sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esame degli atti che non si ravvisa la necessità di dare luogo a una decisione sulle spese di
lite, che è rimessa alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE Corte, ai sensi de ll’ art. 391, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del