Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Effetti su Estinzione e Spese
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale fondamentale che consente di porre fine a una controversia in modo consensuale, anche dopo averla portata davanti alla Corte di Cassazione. Comprendere i suoi meccanismi e, soprattutto, le sue conseguenze economiche è cruciale sia per i cittadini che per i professionisti del diritto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini applicativi delle norme in materia di estinzione del giudizio e di spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Le parti ricorrenti, dopo aver avviato il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, decidevano di fare un passo indietro. Prima dell’udienza fissata per la discussione, depositavano un atto formale di rinuncia al ricorso, sottoscritto sia da loro personalmente che dal loro difensore. In tale atto, veniva avanzata anche una richiesta di compensazione delle spese di lite.
Le controparti, a loro volta, accettavano formalmente la rinuncia attraverso una dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente. A questo punto, il destino del processo era segnato: la volontà concorde delle parti di porre fine alla lite ha attivato uno specifico meccanismo procedurale.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda sulla piena conformità della situazione alla fattispecie regolata dall’art. 390 del codice di procedura civile, che disciplina appunto la rinuncia nel giudizio di cassazione. Di conseguenza, il Collegio non è entrato nel merito dei motivi di ricorso, ma ha semplicemente certificato la fine del processo per volontà delle parti.
Le Motivazioni
La Corte ha dettagliato le conseguenze giuridiche derivanti da questa forma di estinzione. In primo luogo, ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Questa statuizione si basa sul disposto dell’art. 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede che, nel caso di rinuncia, la Corte non debba emettere una pronuncia sulle spese. Solitamente, le parti si accordano privatamente su questo aspetto, come suggerito dalla richiesta di compensazione contenuta nell’atto di rinuncia.
In secondo luogo, e di notevole importanza pratica, la Corte ha chiarito che l’estinzione del giudizio esclude l’applicazione di una norma onerosa per la parte ricorrente. Si tratta dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), che impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, qualora l’impugnazione sia respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improponibile. La Corte ha specificato che il tenore della pronunzia – che è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità – impedisce l’applicazione di tale sanzione processuale. Di conseguenza, i ricorrenti non sono stati condannati a versare il cosiddetto ‘doppio contributo’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la rinuncia al ricorso, se accettata, conduce all’estinzione del giudizio, una via d’uscita ‘neutra’ dal processo. Le implicazioni pratiche sono significative. Per le parti, offre la possibilità di chiudere una controversia in modo definitivo, evitando i costi e le incertezze di una decisione di merito. Dal punto di vista economico, la rinuncia si rivela vantaggiosa per il ricorrente, in quanto lo mette al riparo dalla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, un rischio concreto in caso di esito negativo del ricorso. Questa decisione, pertanto, non solo applica correttamente le norme procedurali, ma incentiva anche la risoluzione consensuale delle liti, alleggerendo il carico giudiziario.
Cosa succede quando i ricorrenti rinunciano al ricorso e le controparti accettano tale rinuncia?
Il giudizio viene dichiarato estinto, ponendo fine al processo senza una decisione nel merito della questione.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte decide sulle spese legali?
No, in base all’art. 391, ultimo comma, del codice di procedura civile, la Corte non provvede sulle spese del giudizio, che sono generalmente regolate da accordi tra le parti.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, non in caso di estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ESTINZIONE PER RINUNCIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5349/2022 R.G. proposto da rappresentati e difesi
COGNOME NOME E COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 116/2022 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il giorno 25 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida
procura ad litem, l’appello dai medesimi spiegato avverso la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, i ricorrenti hanno formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dal loro difensore;
la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ;
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione